Gioie e dolori degli acquisti su Internet

Internet ha dato il via a una vera e propria rivoluzione nel settore degli acquisti

Chiara Zardi

Avvocato - ufficio legale Assoutenti Lombardia

Acquisto su Internet: quando la merce non arriva

Comprare su Internet è ormai davvero semplice e giovani e meno giovani, complice anche il difficile periodo legato all’emergenza sanitaria, sempre più spesso ricorrono a questa realtà fatta di carrelli virtuali.
Ma nonostante tutto, resta sempre un timore legato all’acquisto online: se non arriva la merce che fare?
Cosa accade se il venditore, dopo aver ricevuto il pagamento diventa irrintracciabile e non provvede alla consegna del bene? Quali tutele riconosce l’ordinamento all’acquirente?
La truffa online in cui chiunque può incappare è ricondotta al più ampio concetto di truffa disciplinata dall’art. 640 c.p., secondo cui “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…”.

Diffidare del numero di cellulare come riferimento

Ogni truffa online ricalca solitamente uno schema tipo.
L’acquirente, attratto soprattutto dal prezzo conveniente, contatta, il più delle volte tramite e-mail, il presunto venditore che, al fine di trasmettere grande affidabilità e serietà e per non destare sospetti, fornisce copie di documenti di identità e anche un numero di cellulare, del quale, tuttavia non è mai l’intestatario: questi risponderà infatti prontamente fino all’avvenuto pagamento, per poi rendersi irreperibile. 
Questi numeri sono intestati a prestanome consenzienti o a inconsapevoli cittadini e vengono utilizzati per un certo numero di truffe e poi vengono disattivati.
Lo stesso venditore nella maggior parte dei casi rifugge l’incontro con l’acquirente e spinge a che l’affare sia concluso telefonicamente. Le scuse addotte sono le più varie: in genere, dopo un'iniziale disponibilità, addurrà l’impossibilità all’incontro di persona e proporrà la conclusione a distanza come unica possibile soluzione.

No al pagamento mediante ricarica di carte prepagate

Come forma di pagamento il venditore può richiedere, ovviamente, il metodo che offre minori sicurezze e garanzie per l’acquirente, ovvero la ricarica di carte prepagate. L’acquirente procede al pagamento e non riceverà mai ciò che ha acquistato, e il truffatore non si farà mai più sentire.
In generale è meglio limitare la forma di pagamento all’utilizzo di carte legate a circuiti tipo PayPal oppure scegliere aziende di e-commerce che per contratto garantiscono la restituzione anche in caso di mancata consegna.

Tutto il resto può essere truffa

La messa in vendita di un bene su un sito Internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente da parte di chi, falsamente, si presenta come alienante al solo fine di indurre il malcapitato a versare una somma di denaro conseguendo un profitto, può essere pacificamente definita come “truffa online”. A dirlo è la Seconda Sezione della Cassazione nella sentenza n.  21932 del 22 luglio 2020 che, tra l’altro, ricalca la precedente sentenza 20 dicembre 2019 n. 51551 con cui giungeva alle medesime conclusioni.
Secondo i dati forniti dalla Polizia Postale i reati informatici che riguardano gli illeciti penali commessi “contro” i sistemi informatici e quelli commessi “per mezzo” dei sistemi informatici sono in costante aumento tanto da superare per numero di denunce i furti d’auto!
La Corte di Cassazione con un’interessante sentenza del 6 settembre 2018 n. 40045 ha stabilito che l’utilizzo della rete da parte dei truffatori rappresenta un’aggravante del reato configurandosi 
“… l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete”.

Cautela già dalla lettura del sito

L’attenzione comincia dal sito: al fine di evitare di incorrere in queste truffe è necessario prestare attenzione al contenuto della scheda prodotto, ovvero della pagina nella quale solitamente c’è la descrizione di ciò che si sta per acquistare: se presentano informazioni scritte in pessimo italiano o, peggio, se sono del tutto inesistenti, cerca ciò che desideri altrove.
Si può fare anche una piccola ricerca sul web per capire se altri prima hanno acquistato sullo stesso portale leggendo le recensioni. Si faccia sempre caso all’indirizzo della pagina: gli e-commerce più sicuri sono dotati di certificazione SSL, riconoscibile dal codice “https://” prima del classico “www.”. Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio fisico come partiva Iva, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l’azienda.
Anche offrire prodotti e servizi a un prezzo molto più basso della concorrenza è tra le principali strategie dei truffatori online: abbiamo già detto delle insidie che possono presentarsi anche al momento della consegna dell’acquisto, quand’anche non si sia incappati in una truffa online.

Le trappole della consegna

Nel corso della prima fase dell’emergenza Coronavirus, infatti, l’e-commerce si è rivelato una risorsa preziosa per limitare al minimo gli spostamenti evidenziando un aumento considerevole degli acquisti online.
Il Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, al suo art. 108, ha disciplinato la distribuzione dei pacchi prevedendo che “gli operatori postali  procedono  alla  consegna dei suddetti invii e pacchi mediante  preventivo  accertamento  della presenza del destinatario o di persona  abilitata  al  ritiro,  senza raccoglierne la firma,  con  successiva  immissione  dell’invio  nella cassetta  della  corrispondenza   dell’abitazione,   dell’ufficio   o dell’azienda,  al  piano  o  in  altro  luogo,  presso  il   medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla  persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”. La firma dell’operatore postale ha validità di prova di ricezione del documento e valore di efficacia probatoria, e consente allo spedizioniere di costituire, in maniera autonoma, la prova dell’adempimento della prestazione di consegna. Ovviamente, non mancano denunce di pacchi che risultano consegnati ma mai pervenuti e rispetto ai quali la prova del mancato recapito, non essendo più richiesta la firma del destinatario, risulta estremamente ardua.
Il consiglio può essere quello di chiedere sempre di essere contattati al momento della consegna, oppure, di avvalersi dei “parcel lockers” (armadietti automatici) che sono soluzioni di recapito, alternative alla consegna a domicilio, che consentono all’utente di ritirare il pacco autonomamente in ogni momento della giornata.
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Questo articolo si inserisce nell’ambito del progetto Acciuffa la Truffa,  www.acciuffatruffe.com, realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia
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