Part-time agevolato per i lavoratori anziani

Con il Decreto Ministeriale del 7 aprile 2016 è stato introdotto il “part-time agevolato per i lavoratori anziani” in attuazione a quanto previsto dalla L. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016.

Lorenzo Peretto  

Servizio Sindacale ALDAI

Tale novità consente di trasformare il rapporto di lavoro da full a part time, di percepire in busta paga la quota di contributi che il datore risparmia per effetto della riduzione di orario di lavoro e, soprattutto, di non pregiudicare, all’atto del pensionamento, il trattamento previdenziale che si sarebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse proseguito a tempo pieno.

Requisiti 

Il part-time agevolato è utilizzabile solo dai lavoratori subordinati del settore privato. Non possono avvalersi invece i titolari di contratti di collaborazione, lavoratori intermittenti, a domicilio ecc.
Inoltre è necessario che, entro il 31 dicembre 2018, si maturi il diritto alla pensione di vecchiaia (vale in sostanza per tutti coloro che sono nati entro il 31 maggio del 1952) e che si sia già titolari dei requisiti contributivi minimi per la prestazione di vecchiaia (20 anni di versamenti contributivi ridotti a 15 per coloro che hanno raggiunto il requisito entro il 1992 o che entro tale data fossero stati autorizzati ai versamenti volontari). Nel caso in cui il lavoratore rientri nel sistema contributivo puro (nessun contributo versato prima del
1º gennaio 1996) è necessario altresì aver maturato un importo di pensione mensile pari, ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale, ovvero ad euro 672,105.
Può avvalersi del part-time agevolato anche chi è titolare di altro trattamento pensionistico o abbia già raggiunto i requisiti contributivi per il percepimento della pensione anticipata.
È necessario evidenziare che per mantenere il diritto a godere di tale beneficio non si devono più effettuare versamenti contributivi.

Effetti

Durante il periodo di “part-time agevolato” il dipendente percepisce, in aggiunta alla retribuzione proporzionalmente ridotta per effetto del part-time (riduzione che non deve essere inferiore al 40% e superiore al 60%), la contribuzione risparmiata dall’azienda per effetto della decurtazione.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
In pratica chi, ad esempio, riduce il suo orario di lavoro al 50%, incasserà mensilmente il 50% dello stipendio più il 23,81% della quota di retribuzione non percepita per effetto del part-time.
Per effetto poi della contribuzione figurativa riconosciuta dallo Stato per la prestazione lavorativa non prestata, l’importo della pensione maturato alla fine del periodo concordato sarà il medesimo che si avrebbe avuto proseguendo a tempo pieno.

Durata

La durata del beneficio non può superare la data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia; qualora il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre tale data si decadrà dalle agevolazioni previste dalla legge.

Modalità attuative

Innanzitutto il lavoratore dovrà richiedere all’Inps la certificazione attestante il possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia nonché il perfezionamento del requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Quindi le parti del rapporto di lavoro dovranno stipulare un accordo, avente per oggetto la trasformazione del rapporto in “part-time agevolato”, da trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per il rilascio del placet. Una volta ottenuto questo nulla osta, il datore di lavoro dovrà presentare all’Inps l’autorizzazione per il beneficio i cui effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda verrà accolta.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Circolare Inps n. 90 del 26 maggio 2016. 
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