Assistenza fiscale

Documenti indispensabili da portare ad Assocaaf e le principali novità per il 730/2021

Facciamo seguito a quanto pubblicato nella rivista Dirigenti industria di marzo 2021 in merito alla rinnovata convenzione con Assocaaf per indicare i documenti da portare in sede di dichiarazione e per segnalare le principali novità per il 730/2021.

DOCUMENTI INDISPENSABILI DA PORTARE AD ASSOCAAF

  1. Tessera di iscrizione ALDAI per l’anno 2021 o ricevuta dell’avvenuto versamento della quota.
  2. Documentazione completa necessaria per la predisposizione del modello 730 in fotocopia leggibile in quanto Assocaaf dovrà conservare tale documentazione per i futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Assocaaf non potrà fare fotocopie e per normativa non potrà inserire oneri dei quali non viene fornita copia. La conservazione della documentazione in originale è a carico del contribuente e dovrà essere conservata per 5 anni, ossia fino al 31 dicembre 2026. Nel caso in cui si portassero in detrazione oneri pluriennali o spese mediche rateizzate bisognerà conservare la documentazione fino a 5 anni dopo la fruizione dell’ultima rata, ovvero fino al 31 dicembre 2036. 
  3. Prospetti di liquidazione FASI-ASSIDAI (o altre casse sanitarie). Si ricorda che potranno essere portate in detrazione le spese sanitarie effettivamente pagate nell’anno 2020 (principio di cassa). Tale principio si applica sia alle fatture pagate dal contribuente sia a quelle pagate direttamente dalla cassa sanitaria alla struttura ospedaliera o medico specialista. Per le fatture pagate direttamente dalla cassa sanitaria, andrà portata evidenza del pagamento stesso con le indicazioni precise della data di liquidazione dalla cassa alla struttura.
  4. Novità! Dal 1° gennaio 2020 per beneficiare della detrazione fiscale di alcune spese (in generale gli oneri con recupero del 19%) è obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili. Sarà necessario presentare, oltre alle fatture, l’evidenza del pagamento (ad esempio: estratto conto della carta di credito, copia del bonifico, copia dell’assegno etc). Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Rientrano invece i pagamenti per prestazioni a strutture sanitarie private.
  5. I soci ALDAI, che si avvalgono per la prima volta di Assocaaf, dovranno fornire copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata ed una delega per il servizio. Inoltre, dovranno portare copia delle spese pluriennali sostenute negli anni passati (ristrutturazioni, risparmio energetico, sisma bonus, bonus mobili ed elettrodomestici, ecc..). Il servizio di assistenza fiscale prevede (tramite conferimento di un’apposita delega), per i soci che lo necessitano, la richiesta all’INPS della propria Certificazione Unica 2021 per i redditi percepiti nel 2020. Per rendere più celere la compilazione del modello 730, invitiamo i soci a fornire la dichiarazione dell’anno prima e/o la richiesta della CU INPS con un minimo di preavviso, preferibilmente almeno una settimana prima della data dell’incontro.
La documentazione necessaria per l’elaborazione del modello 730 e l’elenco completo delle novità per la dichiarazione 2021 saranno presenti nella pagina soci creata appositamente da Assocaaf dedicata ai soci ALDAI facilmente raggiungibile cliccando qui .

PRINCIPALI NOVITA’ PER IL 730/2021

  • Scadenza presentazione modello 730 confermata la scadenza per l'invio telematico del 730/2021 al 30 settembre; oltre tale data sarà possibile presentare il esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche.
  • Nuova opzione per il 2 per mille: possibilità di devolvere il 2 per mille anche alle associazioni culturali iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si tratta di una scelta alternativa rispetto a quella relativa ai partiti politici; è possibile quindi esprimere entrambe le scelte
  • Rimodulazione detrazioni in base al reddito complessivo: per i soggetti con reddito complessivo superiore a Euro 120.000 la detrazione spettante per gli oneri di cui all’art.15 del TUIR è attribuita in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a Euro 240.000. Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Sono escluse dalla rimodulazione le spese sanitarie, gli interessi passivi sui prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto/ costruzione dell’abitazione principale. Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a Euro 120.000 che si vedono quindi riconosciuta la detrazione del 19% ordinariamente, nei limiti previsti dalle singole spese. 
  • Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per cui si richiede la detrazione del 19% e/o indicati all’art.15, TUIR e in altre disposizioni: il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili quali: bonifici bancari/postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, applicazioni di pagamento via smartphone collegate a un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati. È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti. 
    E’ possibile pagare con strumenti non tracciabili (contanti) i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
    L’onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con il bancomat di un altro soggetto con successivo rimborso in contanti da parte dell’interessato.
  • Bonus facciate: nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna su edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione possono anche essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna e devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate (pareti), balconi o ornamenti e fregi. 
  • Superbonus: nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per spese di ristrutturazione finalizzate all’efficienza energetica, al consolidamento statico/riduzione rischio sismico di edifici residenziali. Gli interventi che fruiscono di tale detrazione sono articolati in interventi principali detti TRAINANTI (per i quali il beneficio spetta a prescindere dalla realizzazione di altri interventi) ed interventi aggiuntivi detti TRAINATI (per i quali il beneficio spetta a condizione che siano realizzati gli interventi trainanti). Costituiscono interventi trainanti: 
  1. Alcuni interventi di riqualificazione energetica e in particolare quelli di isolamento termico dell’involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno in edifici plurifamiliari e quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno in edifici plurifamiliari; 
  2. Interventi di riduzione del rischio sismico come da D.L. 63/2013 (cd sismabonus) art.16 commi da 1 bis a 1 septies 
Per l’individuazione corretta degli interventi TRAINATI va evidenziato che non tutti gli interventi TRAINANTI sono idonei ad agevolare qualsiasi intervento trainato ma esiste un collegamento specifico tra le due categorie di interventi. 
Per gli interventi di riqualificazione energetica sono: 
  1. altri interventi di risparmio energetico individuati nell’art.14 del D.L. 63/2013 quali sostituzione infissi, acquisto impianti climatizzazione a biomassa, schermature solari; 
  2. Installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici; 
  3. Installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali ad esempio tettoie; 
  4. Eliminazione barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché ogni strumento che, attraverso la robotica o altri mezzi tecnologici, favorisca la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap. 
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono: 
  1. Installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali quali tettoie;
  2.  Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. 

E’ previsto quale requisito ulteriore per fruire del 110% che gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti + trainati) assicurino, anche congiuntamente all’installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta (certificato da APE).

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