Altre riaperture dal 1° giugno in Lombardia
Nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica nell’Ordinanza 555 del 29/5 di Regione Lombardia in vigore dal 1° giugno.
A cura della redazione
Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.
Attività economiche commerciali, artigianali e di servizi
Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1: ristorazione; stabilimenti balneari e spiagge; strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi; strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici); rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù; acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura; commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante); Uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; spettacoli; parchi tematici, faunistici e di divertimento; servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni); professioni della montagna; guide turistiche.
Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto
previsto al successivo paragrafo relativo alla "Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro".
È altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale », nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
È confermato l’obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le prescrizioni indicate di seguito.
deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
- qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
È fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del d.p.c.m. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Tirocini e formazione professionale
È consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763.
È consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza.
Attività sportive e ludico-ricreative
Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto. Al noleggio di unità di navigazione da diporto si applicano le misure di cui alla scheda “Noleggio veicoli e altre attrezzature” di cui alle Linee guida in allegato 1 alla presente Ordinanza.
Fino al 30 giugno 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti con Decreto della DG Sport e giovani di Regione Lombardia n. 6142 del 23/05/2020.
Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all’aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.
Attività gestionali della fauna selvatica
È consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
- Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all’art. 8 della l.r n. 26/1993;
- Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
- Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all’art. 40 della l.r. n. 26/1993.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
- attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.
Cliccando i documenti seguenti è possibile scaricare l'Ordinanza del 29 maggio e il relativo l'allegato 1.
29 maggio 2020