Domenica delle Palme con più misure per frenare la pandemia

Il Presidente Fontana ordina ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, firmando l’ordinanza di Regione Lombardia n° 521. Solo il comportamento responsabile e l'applicazione rigorosa delle cautele anti-contagio può preparare una Pasqua di "resurrezione".
A cura della redazione 

Milano 4 aprile 2020, Il Presidente di Regione Lombardia ordina con effetto dal 5 aprile e fino al 13 aprile 2020, una serie di misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione maggiormente colpita dalla pandemia.

Per quanto riguarda gli spostamenti, la presenza di persone in luoghi pubblici, le attività all’aperto e quelle sportive:

  1. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (n.d.r. è prudente interpretare almeno come "meglio 2 metri")
  2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
  3. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  4. Nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
  5. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio

In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, è consentito il commercio al dettaglio di:
  • articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  • fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita dei prodotti rientranti nelle categorie merceologiche:
  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoli per l'illuminazione,
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • ottica e fotografia
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l’apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio

Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche autorizzate e come più precisamente indicate dall'ordinanza in allegato. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

Altre attività economiche

Si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
  • Devono essere svolte in modalità "Lavoro Agile" le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) , fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
  • Sono sospese le attività di: riparazione e manutenzione di computer e periferiche (codice 95.11.00 ); riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (95.12.01); riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09); riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (95.22.01); ad eccezione degli: interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; gli interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite; gli interventi urgenti per le abitazioni.
  • Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie: ? personale in servizio presso le stesse strutture; ? ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; ? personale viaggiante di mezzi di trasporto; ? ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; ? soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020; ? soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; ? soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; ? soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20).

I servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.

È fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

Pubbliche amministrazioni

In aggiunta a quanto già previsto e meglio precisato dall'ordinanza in allegato, si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare, ad eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
  1. adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
  2. sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, al controllo della temperatura corporea prima che acceda agli immobili, con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); 
  3. non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti in caso di temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
  4. le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
  5. messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
  6. qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;
  7. limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile;
  8. contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quella prevista dall’art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.

Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.

Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L'Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, nelle pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

2020 04 04 ordinanza regione lombardia n 521 covid 19

2020-04-04-ordinanza-regione-lombardia-n-521-covid-19.pdf