Ordinanza Regione Lombardia

Dal 10 dicembre 2020 entra in vigore una nuova ordinanza per contenere la diffusione della pandemia in Regione Lombardia

Art. 1 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni.
Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
  • il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
  • qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
  • il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
  • in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  • inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso; se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede dell’attività e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1, comma 9, lettera nn), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Art. 2 Misure in ordine alle attività formative per adulti
Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM 3/12/2020, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
In tutti i percorsi di ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 di cui all’allegato 9 del DPCM 3/12/2020, scheda “FORMAZIONE PROFESSIONALE” nonché di eventuali specifiche indicazioni di settore dove applicabili. Sono altresì consentiti gli esami in presenza qualora debbano essere svolte prove che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, costituendo parte integrante e sostanziale dei percorsi.
I tirocini curricolari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Art. 3 Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi
1. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.
2. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d’appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.
Art. 4 Attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie
Sono consentite:
  • l’attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  • l’attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, da soggetto in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità, titolare di P.IVA specifica o in possesso di copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro;
Con riferimento alle attività di pesca:
  • l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
  • lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
  • all’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
  • lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;
  • sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;
  • l’attività di pesca è consentita presso i centri privati di pesca, esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
  • i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
  • lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
  • ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
  • ai cacciatori aventi titolo all’esercizio venatorio all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore.
c) L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Cliccare il documento .pdf seguente per scaricare l'Ordinanza.

Ordinanza 649 del 9 dicembre 2020

ordinanza-649-del-9-dicembre-2020.pdf