Progettare la conformità: la sicurezza integrata alla luce del nuovo Regolamento Macchine

Linee guida, sfide e opportunità nell’evoluzione dal concetto di "safety by design" all’integrazione delle nuove tecnologie digitali.

Avv. Roberto Sammarchi

Avv. Roberto Sammarchi Avvocato convenzionato con e associato a Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna ed esperto di Compliance legale nazionale e europea relativa a Intelligenza artificiale, cybersecurity, dispositivi elettronici

di Roberto Sammarchi


Il passaggio dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE al Regolamento (UE) 2023/1230 ha ridefinito profondamente l’approccio alla progettazione sicura dei sistemi industriali. Questo articolo analizza il principio della sicurezza integrata (safety by design), pilastro fondamentale della normativa, evidenziando come l’eliminazione dei rischi alla fonte debba oggi fare i conti con sfide inedite. L’introduzione di intelligenza artificiale, sistemi autonomi e minacce di cybersecurity richiede un’evoluzione dei modelli tradizionali di valutazione del rischio. Il testo propone una panoramica delle strategie progettuali necessarie per garantire la conformità, trasformando l’adempimento normativo in un vantaggio competitivo in termini di efficienza e affidabilità operativa.

Dal recepimento all’applicazione diretta


Il 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 diventerà pienamente applicabile, abrogando la Direttiva 2006/42/CE. L’applicazione diretta elimina il filtro dei recepimenti nazionali — in Italia il D.Lgs. 17/2010, che l’art. 9 della legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026) impegna il Governo ad adeguare — e riduce lo spazio delle divergenze interpretative. Non è previsto un transitorio attenuato: le macchine immesse sul mercato entro il 19 gennaio 2027 restano governate dalla direttiva, le successive devono rispondere al regolamento. Per prodotti con cicli di progettazione pluriennali, la finestra utile è il presente.

Un principio consolidato, un perimetro nuovo


L’Allegato III conferma la gerarchia classica: eliminare o ridurre i rischi alla fonte con la progettazione; adottare misure di protezione per i rischi non eliminabili; informare degli eventuali rischi residui. La sicurezza integrata resta un obbligo di risultato progettuale, non un onere documentale a valle.
La discontinuità riguarda il perimetro dei pericoli. La valutazione dei rischi — iterativa e documentata nel fascicolo tecnico — deve considerare l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, lo stato dell’arte e categorie che nel 2006 erano marginali: interazione uomo-macchina senza segregazione fisica (cobot, AGV/AMR), connettività permanente, aggiornabilità del software, evoluzione delle prestazioni nel tempo.

Software, autonomia e comportamento evolutivo


Il regolamento riconosce al software un ruolo strutturale: il componente di sicurezza può essere immateriale e quello immesso sul mercato autonomamente è trattato come un componente fisico. L’Allegato I include tra i prodotti ad alto rischio, soggetti a procedure rafforzate di valutazione della conformità, le macchine e i componenti con comportamento auto-evolutivo basato su apprendimento automatico che svolgono funzioni di sicurezza.
I requisiti sui sistemi di comando impongono che il comportamento resti entro i limiti definiti nella valutazione dei rischi, che l’autonomia non produca azioni fuori dal compito e dallo spazio assegnati e che siano registrati i dati sulle decisioni rilevanti per la sicurezza. È il passaggio giuridicamente più significativo: la conformità cessa di essere una fotografia scattata all’immissione sul mercato e diventa una proprietà da mantenere e dimostrare nel tempo.

La cybersicurezza come requisito di salute e sicurezza


La protezione contro la corruzione accidentale o intenzionale di hardware e software critici per la sicurezza è oggi requisito essenziale a pieno titolo. La connessione di un dispositivo esterno, anche da remoto, non deve generare situazioni pericolose; la macchina deve identificare il software necessario al funzionamento sicuro e raccogliere evidenza degli interventi legittimi e illegittimi.
Non si tratta di trapiantare la sicurezza informatica nella normativa di prodotto: l’oggetto di tutela resta l’integrità fisica delle persone e l’attacco rileva quale possibile causa di evento lesivo. Ne discende l’obbligo di integrare threat modelling, gestione delle vulnerabilità e politiche di patching nel ciclo progettuale, coordinandosi con il Cyber Resilience Act — Regolamento (UE) 2024/2847 — e, per i soggetti interessati, con il quadro NIS2: sovrapposizione che, se governata, consente di riutilizzare analisi e documentazione anziché moltiplicarle.

L’incastro con l’AI Act dopo l’Omnibus digitale


Il quadro è mutato nell’estate 2026. Il Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA) ha differito gli obblighi sui sistemi di IA ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per l’Allegato III dell’AI Act e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati come componenti di sicurezza in prodotti già coperti dalla normativa di armonizzazione. Soprattutto, ha spostato il Regolamento Macchine dalla sezione A alla sezione B dell’Allegato I dell’AI Act, in favore di un approccio settoriale: sarà la Commissione, con atti delegati, a integrare nell’Allegato III del regolamento requisiti equivalenti a quelli del Capo III, sezione 2, e degli articoli 17, 19, 72 e 73 dell’AI Act.
Per il fabbricante, il baricentro documentale resta il fascicolo tecnico di prodotto, ma con contenuti di derivazione IA: gestione del rischio, governance dei dati, robustezza, sorveglianza umana effettiva, registrazione degli eventi, monitoraggio post-commercializzazione. Il differimento non è una sospensione: è la finestra entro cui progettare architetture capaci di soddisfare quei requisiti per costruzione.

Modifica sostanziale e catena delle responsabilità


Chi apporta a una macchina già immessa sul mercato una modifica sostanziale — non prevista dal fabbricante e tale da generare nuovi pericoli o aumentare un rischio esistente — assume gli obblighi del fabbricante per la parte modificata. La precisazione è decisiva quando la modifica è puramente digitale: un aggiornamento della logica di controllo, l’integrazione di un modulo predittivo, la riconfigurazione di una linea.
Sul versante dell’utilizzatore restano fermi gli obblighi degli artt. 23 e 71 del d.lgs. 81/2008, che richiedono competenze nuove man mano che cresce la componente software; vi si aggiunge la rinnovata disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso, che include il software nella nozione di prodotto e valorizza la mancata fornitura di aggiornamenti di sicurezza. La conseguenza è contrattuale prima che tecnica: ripartizione documentata dei ruoli tra fabbricante, integratore, fornitore software e utilizzatore, con obblighi di patching e livelli di servizio espressamente regolati.

La conformità come progetto


Trattare il Regolamento Macchine come un adempimento da certificare a valle è la strategia più costosa: i requisiti su comportamento evolutivo, tracciabilità e resilienza informatica non sono retro-adattabili, perché incidono sull’architettura del sistema di comando, sulla scelta dei componenti, sulla struttura dei dati. Chi li internalizza in progettazione ottiene ciò che il mercato già chiede — diagnostica affidabile, manutenzione predittiva documentata, minori fermi impianto — e la capacità di dimostrare, davanti a un organismo notificato, a un’autorità di vigilanza o a un giudice, di aver governato il rischio con metodo. 
È questa la traduzione concreta del safety by design: non un vincolo alla progettazione, ma un criterio che ne migliora la qualità.