Busta paga: come interpretarla?
Un convegno di Federmanager Treviso e Belluno per fare chiarezza sul tema delle retribuzioni dei manager
Saper leggere (e interpretare) la propria busta paga.
Un tema, magari sottovalutato, ma che riveste una
grande importanza per i manager, per comprendere
meglio la correttezza della propria retribuzione.
Federmanager Treviso e Belluno ha voluto dare un piccolo
aiuto in questo senso, attraverso un convegno dal tema
“Busta paga: come leggerla, patto di non concorrenza
e art. 12 del Ccnl”, che si è tenuto lo scorso 21 febbraio
al Relais Monaco di Ponzano Veneto.
Quali sono allora le attenzioni che un manager deve porre in sede di controllo della propria busta paga? “Diciamo che i controlli sono i medesimi per tutti
i lavoratori – ha detto il consulente del lavoro Paolo
Tormen –, la figura del dirigente, ovviamente, ha per
contratto collettivo alcuni aspetti e benfit specifici insiti
all’interno del contratto che hanno delle rilevanze dal
punto di vista fiscale e contributivo.
Penso alla previdenza complementare del Previndai, che ha delle aliquote del 4% per il dirigente e del 4% per l’azienda
con dei massimali, che quindi sono da monitorare dal
punto di vista del trattamento contributivo corretto e
anche dal punto di vista fiscale.
Oppure al Fasi, che
ha una trattenuta a carico del dirigente che viene applicata trimestralmente, verificando sia la correttezza
della trattenuta che della retribuzione pagata da parte
dell’azienda.
Penso anche ad alcuni istituti che magari sono accessori, come per esempio il tema delle
trasferte, che prevede un pagamento di un’indennità
che può essere conglobato all’interno del trattamento minimo che l’azienda va a rilevare.
Essendo poi un
contatto collettivo, e quindi esplicitato anche in busta
paga, che non ha grandi istituti retributivi come scatti di anzianità, elementi di garanzia retributive, è tutto
previsto all’interno di un minimo contrattuale che va
ovviamente verificato nella sua correttezza.
Insomma,
bisognerebbe saper leggere oltre che la busta paga,
anche il contratto di lavoro per capire se tutto è stato
fatto in maniera corretta”.
Sullo scottante tema del patto di non concorrenza è intervenuto Aldo Campesan del Foro di Vicenza: “Si tratta di un patto accessorio, quindi facoltativo, che può
essere inserito come il contrario.
È uno degli strumenti
di fidelizzazione all’azienda del dirigente che lo vincola
per il periodo successivo alla cessazione del rapporto
lavoro a non mettersi in concorrenza con il suo ex datore di lavoro.
Il manager, ovviamente quando ha il potere
di negoziare, deve comunque porre attenzione al corrispettivo, all’area geografica di pertinenza, all’oggetto e
al tempo che sono i requisiti propri del patto di concorrenza. In mancanza della definizione del rispetto alla
legge il patto è nullo.
La violazione del patto di non
concorrenza, infine, può portare sia ad azione inibitoria, cioè alla possibilità per il datore di lavoro di inibire
al lavoratore di andare da un concorrente, sia ad una
penale, ossia il risarcimento dei danni e la restituzione
in quanto percepito”.
Valeria Bucci, direttore generale e ad di Presidium, ha
spiegato infine quali sono gli obblighi delle aziende in
capo al contratto generale dei manager del settore industriale: “Gli obblighi assicurativi vengono disciplinati
dall’articolo 12 del contratto collettivo, in particolare dal
comma due, dove viene posto un obbligo all’azienda di
stipulare delle coperture assicurative per infortuni professionali ed extra professionali con determinati massimali
che sono stabiliti in proporzione alla retribuzione annua
lorda, cinque volte in caso di morte e sei volte in caso di
invalidità permanente.
Al comma 5, invece, viene stabilita
una somma pari a 200.000 € qualora il dirigente sia single
o a 300.000 qualora sia presente un coniuge o dei figli fiscalmente a carico, per il caso morte e l’invalidità permanente totale per cause diverse da infortunio.
Queste coperture assicurative, in particolare gli infortuni extraprofessionali e la polizza vita, generano un reddito in capo
al dirigente per l’importo di premio pagato dall’azienda”
19 aprile 2024