Formazione Industria 4.0: arriva il sostegno Ministeriale del 40%
Agli incentivi per gli investimenti in impianti Impresa 4.0, si aggiunge il sostegno alla formazione del personale, riconoscendone il ruolo determinante per la competitività e lo sviluppo delle imprese. Il contributo è riconosciuto come credito d’imposta del 40% sui costi di formazione.
A cura della redazione
Con la firma del decreto da parte dei Ministeri: dello Sviluppo Economico, dell’Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, si concretizza l’atteso incentivo per lo sviluppo delle competenze sulle nuove tecnologie Impresa 4.0. L’incentivo sarà riconosciuto come credito d’imposta per il 40% delle spese sostenute dalle imprese nel 2018. Il sostegno si applicherà: ai costi del personale partecipante ai percorsi formativi, moltiplicando il costo orario aziendale del personale in formazione per le ore dedicate all'acquisizione delle competenze; al costo del personale docente interno all'impresa ed alle spese per gli interventi formativi da parte di organizzazioni esterne all'impresa.
Il decreto precisa le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Industria 4.0" sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese con esclusione delle "imprese in difficoltà", in conformità alla norma europea.
Attività ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente delle imprese, comprendente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche aI tempo determinato o un contratto di apprendistato, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta i percorsi formativi concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione indicate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati nel rispetto dell’art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n° 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
L'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non genera credito d’imposta ma non pregiudica l'applicazione per il personale previsto.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/0 I della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001 :2000 settore EA 37.
Spese ammissibili
Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discerne nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 % della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione
Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 % delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 € per ciascun soggetto beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti i cui costi potranno essere riportati fra le spese ammissibili nella misura massima di € 5.000.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
01 agosto 2018