Nuovo contratto Confapi-Federmanager
In anticipo rispetto alla scadenza, lo scorso 16 novembre 2016 si è raggiunto l’accordo tra le parti per il rinnovo del CCNL dei dirigenti e quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi. La decorrenza del CCNL va dal 01.01.2017 al 31.12.2019. L’obiettivo delle Parti è stato quello di apportare quegli interventi contrattuali necessari a favorire il rilancio della competitività delle PMI attraverso l’incremento delle professionalità manageriali.
TRATTAMENTO ECONOMICO E RETRIBUZIONE VARIABILE
In considerazione del perdurare delle oggettive difficoltà che tutt’oggi incontrano le piccole e medie aziende industriali, non sono stati previsti incrementi dei minimi contrattuali che, pertanto, restano quelli indicati dal precedente contratto collettivo sia per quanto riguarda i dirigenti che i quadri superiori (vedi tabella 1). E’ stata, inoltre, confermata anche la precedente normativa relativa alla contrattazione legata ad obiettivi (in caso di mancata applicazione di un sistema variabile incentivante è riconosciuto automaticamente un elemento retributivo compensativo fisso).
Tabella 1 MINIMI CONTRATTUALI €/MESE 2017-2019
Dirigente 5.232
Dirigente Junior 4.300
Quadro Superiore 3.462
Per i dirigenti assunti a decorrere dalla sottoscrizione del CCNL 26 ottobre 1989, il minimo contrattuale base mensile sopra indicato è incrementato di un importo pari a € 226,21 a titolo di ex elemento di maggiorazione di cui all’art. 4 del contratto.
TRASFERTE E MISSIONI
L’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili resta pari a € 85,00 per i dirigenti e € 50,00 per i quadri superiori.
TRATTAMENTO DI INFORTUNIO E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO
Confermati gli importi delle indennità previste così come quello relativo al contributo annuo con il quale il lavoratore concorre ai costi aziendali.
TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO
Allo scopo di allineare la normativa tra i diversi contratti collettivi in essere, le Parti hanno apportato alcune modifiche alla normativa in materia di risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente rivedendo le curve del preavviso (art. 23) e dell’indennità supplementare in base all’anzianità di servizio in azienda compreso il periodo in categoria diversa da quella dirigenziale (art. 19) che si riassumono nella seguente tabella 2
Per i dirigenti è stata confermata la clausola di riconoscimento automatico di un importo indennitario che si aggiunge al preavviso in caso di licenziamento per motivi oggettivi (salvo specifiche motivazioni) e che cresce proporzionalmente all’aumentare dell’anzianità di servizio, da applicarsi nel caso in cui il dirigente manifesti espressa volontà di rinuncia all'impugnazione del licenziamento con la previsione di alcune esclusioni. Tale clausola, infatti, non si applica nelle aziende e gruppi con meno di 76 dipendenti e/o 1 solo dirigente e comunque con esclusione dei casi di cessazione dell'attività aziendale e della messa in liquidazione anche volontaria, di fallimento e concordato preventivo. La suddetta indennità supplementare automatica è incrementata di 4 mensilità di preavviso se il dirigente interessato ha un’età anagrafica compresa tra 50 e 59 anni (vedi tabella 3).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVINDAPI
Sempre in materia di welfare, le Parti hanno inteso implementare le risorse destinate alla previdenza complementare prevedendo un contributo obbligatorio a carico delle aziende pari allo 0,5% della retribuzione annua utile ai fini del TFR che le imprese verseranno al PREVINDAPI per tutti i dirigenti e i quadri superiori in forza.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FASDAPI/ASSIDAI
Le parti hanno sottoscritto uno specifico accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa che proroga la convenzione in essere tra FASDAPI e ASSIDAI.
POLITICHE ATTIVE E SOSTEGNO AL REDDITO PER I DISOCCUPATI
La principale novità
introdotta dall’accordo di rinnovo consiste nella costituzione del nuovo FONDO
“PMI WELFAREMANAGER”, un fondo destinato a favorire il reinserimento nel mondo
del lavoro di dirigenti e quadri superiori attraverso strumenti che verranno pariteticamente
e congiuntamente attivati e gestiti dalle Parti all’interno del Fondo medesimo
nonché, in via subordinata, a erogare prestazioni di sostegno al reddito.
01 marzo 2017