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RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La Commissione Previdenza ed Assistenza Sanitaria accoglie con molto favore il nuovo strumento legislativo RITA ritenendo possa alleviare le difficoltà di tutti quei colleghi dirigenti, momentaneamente inoccupati e non ancora pensionabili.RITA consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo di previdenza integrativa (richiedibile in tutto o in parte) per il periodo che va dall’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Requisiti di accesso:
- maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- cessazione dell’attività lavorativa;
- cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- vent'anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza.
Alternativamente:
- maturazione dell’età anagrafica per la pensione si vecchiaia entro i 10 anni successivi al periodo di inoccupazione;
- inoccupazione superiore a 24 mesi;
- cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Fiscalità
Il capitale richiesto viene assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% riducibile dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al proprio Fondo complementare oltre il quindicesimo ma con riduzione massima fino al 9%.
Servizio Sindacale ALDAI
01 aprile 2018