REGOLAMENTO ALDAI

Testo approvato dall’assemblea straordinaria del 18 giugno 2013 e modificato dal Consiglio Direttivo ALDAI nelle riunioni del 13 gennaio 2015 e del 21 settembre 2017


Articolo 1
COMITATO ELETTORALE
Il Comitato Elettorale, composto da 3 o 5 membri, è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Elettorale elegge nel suo ambito il Presidente e provvede a tutte le operazioni elettorali in osservanza delle norme statutarie e del presente Regolamento.
Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione medesima.
Il Collegio dei Probiviri dovrà decidere entro 8 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 2
CANDIDATURE
  1. Le candidature, con almeno cinque firme di soci presentatori, devono essere inviate entro il termine stabilito in busta chiusa indirizzata al Comitato Elettorale presso l'ALDAI, Via Larga 31, 20122 Milano, con lettera raccomandata, oppure recapitata a mano. Non saranno ammesse candidature inviate via fax o via e-mail.
    Il candidato deve indicare nella scheda di candidatura il Gruppo Aziendale di appartenenza.
    È ammessa la candidatura ad una sola carica (Consigliere o Revisore o Proboviro).
    Ciascun associato potrà presentare unicamente un candidato al Consiglio Direttivo, uno al Collegio dei Revisori dei Conti ed uno al Collegio dei Probiviri.
  2. I candidati possono essere dirigenti in servizio, in pensione o quadri.
    I candidati non in servizio attivo devono essere in regola (a pena di inammissibilità) con il pagamento della quota associativa prevista per il loro status.
    Per dirigenti in pensione si intendono coloro che all'inizio delle operazioni elettorali siano già pensionati o che abbiano maturato i requisiti pensionistici per l'accesso alla prestazione previdenziale, non avendo più in atto un rapporto di lavoro subordinato.

RAPPRESENTANZA DEI QUADRI APICALI NEGLI ORGANI SOCIALI

  • La rappresentanza dei quadri superato lo sbarramento minimo del 10% sarà così composta:
    CONSIGLIO DIRETTIVO:
    2 POSTI (in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 18 primo comma dello Statuto).
    GIUNTA ESECUTIVA:
    1 POSTO (in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 23 primo comma dello Statuto).

  • Al raggiungimento del limite massimo del 30%:
    CONSIGLIO DIRETTIVO:
    4 POSTI (in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 18 primo comma dello Statuto).
    GIUNTA ESECUTIVA:
    2 POSTI (in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 23 primo comma dello Statuto).

Articolo 3
SCHEDE ELETTORALI
  1. La scheda elettorale, in formato cartaceo e/o elettronico, è divisa in sezioni distinte per ciascun Organo Statutario e l'eventuale irregolarità in una sezione della scheda stessa non inficia il voto delle altre sezioni.
  2. Il recapito delle schede di votazione, per coloro che non optano per la procedura telematica definita dall’articolo 9 del presente Regolamento, deve avvenire a mezzo posta o con altro mezzo consentito dalla Legge. Il recapito a mano, sempre in busta chiusa, è consentito all'associato unicamente per la propria scheda di votazione.
  3. Entrambe le schede di votazione, cartacea ed elettronica, devono contenere l'elenco completo delle candidature in ordine alfabetico partendo da una lettera estratta a sorte dal Comitato Elettorale.
  4. Lo scrutinio delle schede cartacee viene eseguito dagli scrutatori, utilizzando eventuali strumenti informatici validati dal Comitato Elettorale e dal notaio, sotto il controllo del notaio verbalizzante e con la supervisione del Comitato Elettorale, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso.
    Ai risultati di votazione tramite scheda cartacea saranno sommati i risultati delle votazioni telematiche. I verbali con il risultato complessivo delle votazioni saranno firmati congiuntamente dal comitato elettorale, dal notaio e dall’amministratore di sistema, per quanto di sua competenza, indicato dalla ditta esterna responsabile della procedura di votazione elettronica.
    Alle sedute di scrutinio delle schede possono presenziare come osservatori al massimo due associati a seduta. Gli associati interessati dovranno comunicare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, il nominativo al Comitato Elettorale che insieme al notaio provvederà a regolamentare le presenze.
    Le schede saranno a disposizione presso il notaio per 30 giorni dopo la fine degli scrutini dalla pubblicazione dei risultati. Pertanto chi volesse effettuare un eventuale controllo potrà contattare unicamente il Comitato Elettorale che provvederà a fissare un incontro con il notaio, il socio e il Comitato stesso.
  5. A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità continuativa di iscrizione ad ALDAI o a Federmanager. In caso di ulteriore parità vale la maggiore età anagrafica.

Articolo 4
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Nella seduta di insediamento prevista dagli artt. 28 (quinto comma) e 29 (quarto comma) dello Statuto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri eleggono nel proprio ambito il Presidente. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sarà nominato Presidente il socio che è stato eletto con il maggior numero di voti.

Articolo 5
ELEZIONI DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO E STRAORDINARIO
Si applicano le medesime disposizioni previste per le candidature e le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, fermo restando quanto previsto dallo Statuto Federale.

Articolo 6
CAMPAGNA ELETTORALE
  • Principi generali relativi alla campagna elettorale 
6.1  I candidati devono attenersi ai criteri fissati dal presente Regolamento.
Non è consentito l’uso di denominazioni, loghi, riferimenti che possano ingenerare confusione nell’elettore in quanto non riconducibili ad ALDAI quale unica Associazione sindacale rappresentativa. La violazione del principio sopra enunciato va segnalata tempestivamente al Comitato Elettorale, il quale informerà il Collegio dei Probiviri che assumerà le opportune decisioni entro otto giorni dalla segnalazione. Il Consiglio Direttivo, con approvazione a maggioranza semplice, prima delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, potrà fissare Modalità Operative per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del presente Regolamento. 

6.2 Ogni candidato è tenuto a svolgere la campagna elettorale con lealtà e correttezza nei confronti degli altri candidati e degli Organi dell’Associazione e del sistema federale, evitando azioni e dichiarazioni che possano ledere la dignità, il ruolo e l’immagine dei predetti, oltre che il prestigio della categoria. Anche in riferimento all’art. 10 dello Statuto, ogni candidato dovrà dichiarare nel suo profilo l’esistenza di eventuali conflitti di interesse con le attività di ALDAI, pena la non eleggibilità. 

6.3 La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione. 

6.4 Saranno assicurate a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda messi a disposizione da ALDAI secondo i principi fissati dal presente Regolamento. 
Nelle attività e nella sede di ALDAI è fatto espresso divieto di effettuare campagna e propaganda elettorale durante incontri e riunioni. 
La violazione delle norme e dei principi relativi alla campagna elettorale deve essere immediatamente segnalata al Collegio dei Probiviri che deciderà ai sensi dell’art. 29 lettera e) dello Statuto. 
L’Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy, non può divulgare gli elenchi dei Soci. 

  • Modalità di svolgimento della Campagna Elettorale 
6.5 Le candidature sono individuali e vengono presentate al Comitato Elettorale come previsto dal precedente art. 2 lettera a) entro la data stabilita dal Consiglio in tempo utile per la pubblicazione.
Le candidature possono essere presentate con profilo e fotografia con modalità compatibili con lo spazio a disposizione sulla rivista e sugli altri mezzi di comunicazione di ALDAI e che vengono precisate nelle allegate Modalità Operative. 

6.6 Il Comitato Elettorale deve confermare al candidato la ricezione e la validità della candidatura entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature stesse. 

6.7 Il voto è espresso nei confronti del singolo candidato. 

6.8 Due o più candidati possono aggregarsi dando origine a un “gruppo” che condivide intendimenti e linee guida per la nuova Consiliatura. 
La comunicazione di programmi condivisi da un gruppo di candidati, sottoscritta dagli aderenti, deve essere depositata presso l’Organizzazione di ALDAI entro il termine fissato nelle Modalità Operative dai promotori del gruppo (massimo due) che saranno gli unici interlocutori con la struttura ALDAI. 

6.9 Sulla rivista Dirigenti Industria sono pubblicati i profili individuali dei candidati come indicato al precedente punto 6.5. 
Ugualmente trovano spazio la descrizione degli intendimenti e le linee guida dei gruppi e i nomi dei candidati sottoscrittori degli stessi, nel rispetto di uniformi criteri di spazio, precisati nelle Modalità Operative. Analogamente sul sito ALDAI viene creata una apposita sezione dedicata alle elezioni contenente le medesime informazioni pubblicate sulla rivista ed eventuali ulteriori informazioni nel rispetto delle regole di uniformità fissate nelle Modalità Operative. 
I candidati possono inserire nel proprio profilo il riferimento agli intendimenti e linee guida del gruppo a cui eventualmente aderiscono. 
I candidati sono gli unici responsabili dei contenuti da loro inviati per la pubblicazione sulla rivista e sul web, come già indicato al punto 6.2. 

6.10   Al fine di favorire la comunicazione durante il periodo delle votazioni, secondo un calendario definito, ALDAI invierà a tutti gli iscritti più e-mail (non più di tre) contenenti i riferimenti e le indicazioni per accedere ai profili dei candidati.


Articolo 7
COMMISSIONI CONSULTIVE
Le Commissioni Consultive sono di norma tre.
Il Presidente può delegare un membro di Giunta al coordinamento delle Commissioni.


Articolo 8
USO DEL NOME E DEL MARCHIO ALDAI
L'utilizzo del nome e del marchio ALDAI con rilevanza esterna deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente con apposita procedura approvata dalla Giunta Esecutiva.


Articolo 9
VOTO TELEMATICO
Viene introdotta anche la votazione telematica per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, come previsto dall’art. 19 lettera h) dello Statuto.
L'individuazione della Ditta esterna incaricata della procedura di votazione telematica è approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Gli associati che lo desiderano possono votare in modalità telematica, in alternativa al sistema cartaceo. 
La scelta del socio per la votazione telematica è irrevocabile ed esclude la possibilità di ricevere la scheda cartacea. Il periodo per la votazione telematica è analogo a quello definito per la votazione cartacea. 
L’esito del voto telematico è formalizzato alla presenza congiunta dell’amministratore del sistema, del Comitato Elettorale e del notaio.

Disposizione transitoria
Per le elezioni 2018 vengono individuate la società Selda e le modalità tecniche dalla stessa adottate.
Archivio storico dei numeri di DIRIGENTI INDUSTRIA in pdf da scaricare, a partire da Gennaio 2013.