Assistenza fiscale seconda parte
Facciamo seguito a quanto pubblicato nella rivista di febbraio 2018 in merito alla rinnovata convenzione con Assocaaf.
COSA È INDISPENSABILE PORTARE AD ASSOCAAF
- Tessera di convalida iscrizione ALDAI per l’anno 2018 oppure ricevuta dell’avvenuto versamento della quota.
- Fotocopia di tutta la documentazione da inserire nel 730 che Assocaaf deve conservare per i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve conservare gli originali fino al 31 dicembre 2023. Per le spese pluriennali e per le spese mediche rateizzate occorre far riferimento all’ultima rata portata in detrazione (per il 730/2018 occorre conservare fino al 31 dicembre 2023 la documentazione inerente la 10 rata delle detrazioni inserite nel 2007).
- I soci ALDAI, che si avvalgono per la prima volta di ASSOCAAF, in relazione alle spese pluriennali (ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili - elettrodomestici, ecc.) devono presentare documentazione in copia anche di quelle degli anni precedenti al 2017 con l’ultima dichiarazione dei redditi.
PRINCIPALI NOVITÀ PER IL 730/2018
- Locazioni brevi e cedolare secca: nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Tali contratti di locazione, se stipulati a decorrere dal
- 1º giugno 2017 e conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, devono essere assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; la ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull’importo del canone o sul corrispettivo lordo indicato nel contratto. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi.
- Inoltre a decorrere dal 1º giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i relativi redditi; per il sublocatore o il comodatario tale reddito costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”.
- Premi di risultato: è innalzato da 2.000 a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata del 10% (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017) per i soggetti che nell’anno 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
- Contributo di solidarietà: da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà” pari al 3% per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro.
- Spese sanitarie: limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
- Spese di istruzione: è aumentato da 564 a 717 euro per studente il limite previsto per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private).
- Spese sostenute dagli studenti universitari: limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se l’università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- Eco e Sisma bonus: la percentuale di detrazione per gli interventi “antisismici” relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità passa al 50% e viene ripartita in cinque quote annuali nel limite di spesa di 96.000 euro. Qualora dalla realizzazione degli interventi “antisismici” derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio dell’immobile la detrazione è riconosciuta nella misura del 70% (se passaggio di una classe) o nella misura dell’80% (se passaggio di due classi). Se tali interventi sono realizzati su parti comuni del condominio la detrazione aumenta al 75% (se passaggio di una classe) o al 85% (se passaggio di due classi) sempre nel limite di spesa di 96.000 euro.
- Art bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
- 5 per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
CONFERME 730/2018
- Unioni civili: in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 76 del 2016, le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (non valida per le convivenze di fatto costituite ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37, sempre della stessa Legge).
- Utilizzo del credito da integrativa a favore: possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore fino al 31/12 del quinto anno successivo rispetto a quella originaria (la normativa precedente dava il limite di un anno). È quindi possibile indicare l’importo del maggior credito (se non già chiesto a rimborso) risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2017.
DOCUMENTI NECESSARI PER IL 730/2018
DATI DEL CONTRIBUENTE
- Documento di identità: copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e, se congiunta, anche del coniuge.
- Tessera sanitaria: copia del codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico.
- Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: 730/2017 o Modello Redditi 2017 (ex Unico) comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata (solo per chi non ha presentato la precedente dichiarazione dei redditi con Assocaaf). Per il Modello Redditi è necessaria anche la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’Agenzia delle Entrate.
- Versamenti F24: deleghe di versamento F24 quietanzate (con timbro di pagamento o ricevuta di pagamento online) degli acconti d’imposta Irpef, delle addizionale regionale e comunale, cedolare secca relativi al 2017.
- Dati del datore di lavoro (o altro sostituto d’imposta) in essere nel periodo giugno-luglio 2018 e tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.
- Certificazioni di invalidità rilasciate da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e familiari.
- Attestato di esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria inerente alle patologie che ne danno diritto.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ALTRI REDDITI
- Certificazione Unica 2018 (redditi 2017) di lavoro dipendente e/o pensione e/o autonomo non professionale, ivi comprese quelle dell’Inps per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e NASPI.
- Attestazione 2018 del datore di lavoro delle somme corrisposte a colf e badanti.
- Certificazione 2018 (CUPE) degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2017.
- Certificato delle pensioni estere.
- Assegno mantenimento del coniuge: ricevute di versamento/bonifici periodici percepiti dall’ex coniuge e sentenza di separazione o divorzio.
- Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la gestione di portali online.
- Documentazione delle imposte estere versate (con traduzione in italiano).
TERRENI E FABBRICATI
- Visure catastali/atti di compravendita per acquisto, donazione, divisione, vendita o successione (solo in caso di variazioni immobiliari avvenute nel 2017) per chi non ha presentato la precedente dichiarazione con Assocaaf.
- Contratti di locazione: copia del contratto + modello RLI (o modello 69 o SIRIA) con relativi estremi di registrazione dell’Agenzia delle Entrate e relativi canoni di affitto incassati.
SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
- Spese sanitarie (franchigia Euro 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento e scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge e ai familiari a carico. Nel caso di rimborso da parte di polizza sanitaria, indicare su ogni documento l’importo non rimborsato. Tra le più comuni:
- prestazioni per visite mediche generiche e/o specialistiche, analisi e terapie;
- spese odontoiatriche;
- ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio;
- prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere;
- scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), qualità (codice AIC) e quantità dei prodotti acquistati;
- dispositivi medici (solo ed esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE);
- lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE);
- acquisto/affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici;
- prestazioni rese da soggetti abilitati all’arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ecc.;
- sedute di psicoterapia effettuate da professionista iscritto all’albo);
- certificati medici per usi sportivi, per la patente, ecc.;
- terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché ci sia la prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione;
- Novità - spese per acquisto di alimenti speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 DM sanità 8/6/2001 (G.U. 154 del 5/7/2001), con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
- Spese per persone con disabilità: (riconosciuta da Legge 104/92 o certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra):
- spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, ecc..) e per sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, ecc.);
- spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione;
- spese mediche e di assistenza: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza.
- Mutui per acquisto abitazione principale (importo massimo detraibile euro 4.000 a mutuo): certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2017 o quietanze di pagamento (con l’indicazione separata della quota degli interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e importo d’acquisto), estratto contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha acquistato casa nel 2017 anche fattura del notaio (relativa alle competenze per il contratto di mutuo) e per eventuale perizia.
- Intermediazione immobiliare (importo massimo detraibile euro 1.000 ad atto): fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti dell’avvenuta intermediazione. Non è detraibile quanto pagato all’Agenzia per la vendita dell’abitazione principale.
- Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore: ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa, servizi pre e post scuola e servizi integrati a scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare) e della scuola secondaria (scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto pubblico e all’acquisto dei libri. Questa detrazione non è cumulabile con quella delle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.
- Spese di istruzione universitaria e specializzazione: ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia delle belle arti con chiara identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l’importo detraibile è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La spesa non può essere documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile, di norma, dalla posizione on line dello studente.
- Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado: ricevute della scuola o ricevute dei versamenti attestanti le somme versate con la causale erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell’offerta formativa.
- Spese per asili nido: (importo massimo detraibile euro 632 a figlio fino ai tre anni d’età): quietanze di pagamento della retta di frequenza.
- Assicurazioni vita: (importo massimo detraibile euro 530): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze relative ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo l’importo certificato relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%).
- Assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (importo massimo detraibile euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente e di quelli per la tutela delle persone con disabilità grave): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze con specifica condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
- Assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave Legge 104/92 Art. 3 Comma 3 (importo massimo detraibile euro 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici.
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: (importo massimo detraibile euro 210 a figlio): quietanze di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2017 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta), ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Le quietanze devono riportare i dati anagrafici della società, i dati anagrafici di chi effettua l’attività sportiva e l’oggetto della prestazione sportiva.
- Spese funebri (importo massimo detraibile euro 1.550 a decesso): fattura dell’agenzia di pompe funebri. Sul documento indicare in quale percentuale si beneficia della detrazione.
- Spese veterinarie: (franchigia euro 129,11 e importo massimo detraibile euro 387,34): fatture o scontrini fiscali parlanti di spese sostenute per la cura di animali.
- Erogazioni liberali: quietanze di pagamento a favore di Onlus, Ong, istituzioni religiose, movimenti/partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche, ecc. Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
- Spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti: (importo massimo detraibile euro 2.100, reddito complessivo fino a euro 40.000): ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento (assistito o familiare dell’assistito) e certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.
- Contributi previdenziali ed assistenziali: bollettino assicurazione obbligatoria Inail casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, ecc...).
- Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (importo massimo deducibile euro 1.549,37): MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la paga oraria. Per i MAV occorre portare il tagliando superiore del foglio contenente i dati che hanno portato al calcolo del contributo versato.
- Previdenza complementare (importo massimo deducibile euro 5.164,57): certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente (anche per familiari a carico). Non va fornita la documentazione dei contributi trattenuti dal datore di lavoro per i fondi di categoria.
- Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell’ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, sentenza di separazione o divorzio, ricevute di versamento/bonifici periodici all’ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione e quelle destinate al mantenimento dei figli.
- Adozioni: certificazione dell’ammontare complessivo della spesa da parte dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri.
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio-ristrutturazione (36-50-65%):
- dati catastali dell’immobile, reperibili dal rogito o da una visura;
- fatture relative ai lavori eseguiti;
- bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge;
- in caso di lavori condominiali la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese;
- per spese antecedenti il 14 maggio 2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con ricevuta di invio della documentazione). - Acquisto o costruzione box auto pertinenziale: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione, bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge, preliminare di acquisto registrato (in caso di pagamenti antecedenti il rogito).
- Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (importo massimo detraibile euro 10.000 ad immobile): la detrazione spetta solo se collegata all’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per gli acquisti effettuati nel 2017 è possibile usufruire della detrazione SOLO SE l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1º gennaio 2016. Documenti: fatture di acquisto dei beni riportante la natura, qualità e quantità, ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o carta di debito) ed estratto conto della carta di credito/debito. L’intestatario dell’acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la ‘ristrutturazione’. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
- Acquisto arredo giovani coppie (importo massimo detraibile euro 16.000 ad immobile): la detrazione spetta per l’arredo di immobili acquistati (o ricevuti in donazione) nel 2015 o nel 2016, adibiti ad abitazione principale.
Condizioni: le coppie devono risultare coniugate nel 2016 o conviventi da almeno tre anni (deve risultare dallo stato di famiglia) e almeno uno dei componenti deve avere un’età non superiore a 35 anni al 31 dicembre 2016.
Documenti: fatture di acquisto dei beni indicanti la relativa natura, qualità e quantità, ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione ed estratto conto della carta di credito/bancomat. La detrazione non è cumulabile con il bonus mobili per immobili oggetto di intervento edilizio.
- Spese per interventi di riqualificazione energetica (55-65%):
- fatture relative ai lavori eseguiti;
- bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge;
- asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore;
- attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto);
- scheda informativa (allegato E o F) compilata on line sul sito ENEA e ricevuta d’invio all’ENEA (numero protocollo CPID);
- in caso di intervento condominiale la dichiarazione dell’amministratore dell’importo detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese e rate pagate dal condomino. - IVA per acquisto abitazioni classe energetica A o B (detrazione del 50% in 10 rate annuali): rogito di acquisto da impresa (l’acquisto deve essere avvenuto nel 2017) e fattura dell’impresa con indicato l’importo Iva applicata. La detrazione non è cumulabile con quella relativa all’acquisto del box pertinenziale.
- Contratti di locazione ex legge 431/98 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale:
- contratto per immobile utilizzato come abitazione principale secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e registrazione del contratto;
- contratto per immobile utilizzato come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e registrazione del contratto;
- contratto per immobile utilizzato da studenti universitari fuori sede iscritti ad un corso di laurea (anche per corsi laurea in Paesi UE o SEE) presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 Km (o 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate) per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi;
- quietanze di pagamento del canone d’affitto (di tutti i pagamenti effettuati nel 2017). - Acquisto o costruzione abitazioni date in locazione: rogito di acquisto o documentazione attestante la costruzione + il contratto di locazione per la durata di 8 anni.
- Credito d’imposta riacquisto prima casa: rogiti di acquisto del nuovo fabbricato, del precedente fabbricato (in cui ci sia l’evidenza dell’Iva o dell’imposta di registro pagata) e dichiarazione del notaio che certifichi l’importo e la modalità in cui si intende utilizzarlo e, in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione, 730/2017 o quadro RN Modello Redditi 2017 (con relativa ricevuta di avvenuta trasmissione).
01 marzo 2018