Le misure d’autunno per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19
L'aumento dei contagi richiede maggiore responsabilità e rispetto delle nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica nell’Ordinanza 620 del 16/10 di Regione Lombardia in vigore fino al 6 novembre.
A cura della redazione
Rilevato che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato e considerato che:
- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che l’andamento stimato per la settimana in corso è comunque in aumento;
- il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1621 per il periodo 12-16 ottobre;
- il numero complessivo degli attualmente positivi è 19.919, di cui 834 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 71 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41); per il periodo 12-16 ottobre 2020 l’incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia.
Considerato che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune fasce della popolazione e ad alcuni orari della giornata maggiormente a rischio;
Ritenuto altresì opportuno assumere iniziative finalizzate a ridurre il carico dell’utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con particolare riguardo alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle istituzioni formative secondarie di secondo grado e delle Università.
Sentiti i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province ed il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di
Regione Lombardia e il Ministro della Salute;
ORDINA
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Misure anti-movida
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
- E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
- Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
- E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio
- Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
1.3 Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
- Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ? sia agonistico che di base ? dalle associazioni e società dilettantistiche.
1.4 Attività economiche, produttive, sportive e ricreative
Le seguenti attività sono inoltre svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:
- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
- Discoteche e sale da ballo
È soggetto all’obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1.
1.5 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.
Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
- qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.)
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
1.6 Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.
Nel caso di febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune
indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.
1.7 Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive
E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni
disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato 2 della presente Ordinanza, tra cui il rispetto dei limiti di riempimento ivi previsti.
1.8 Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
1.9 Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
1.10 Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è
sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge
n.33/2020.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Cliccando i documenti seguenti è possibile scaricare gli allegati e l'ordinanza.
16 ottobre 2020