Dichiarazione dei redditi periodo d’imposta 2021 (Modello 730/2022)

I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Gentili Associati, 
il contribuente che nell’anno 2021 ha conseguito redditi è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, Modello 730/2022
I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); 
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o dalla rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). 
A partire dal 23 maggio il contribuente può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. Diversamente può rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato. 

Al riguardo l’Associazione Territoriale Federmanager Treviso e Belluno ricorda ai propri iscritti che possono usufruire del servizio CAF delle ACLI in virtù della convenzione rinnovata tra le parti. 

Il Modello 730, com’è noto, prevede la detraibilità del 19% dell’importo sostenuto dal contribuente, indipendentemente dal reddito, per 40 voci di spesa. 

Tra queste 40 voci di spesa 6 riguardano le spese sanitarie. Relativamente alle spese sanitarie sostenute dai dirigenti iscritti al FASI precisiamo quanto segue:
  • Dirigenti in servizio: possono portare in detrazione d’imposta del 19% l’eventuale importo delle prestazioni sanitarie rimasto a loro carico al netto dell’importo liquidato dal Fondo; 
  • Dirigenti in pensione: possono portare in detrazione d’imposta del 19% l’intero ammontare delle prestazioni sanitarie indipendentemente dal rimborso, parziale o totale, liquidato dal Fondo. 
  • Dirigenti non in pensione che hanno mantenuto l’iscrizione al Fondo: possono portare in detrazione d’imposta del 19% l’intero ammontare delle prestazioni sanitarie indipendentemente dal rimborso, parziale o totale, liquidato dal Fondo. 
Si precisa che la detrazione d’imposta del 19% va calcolata non sull’intero ammontare della spesa sanitaria sostenuta, ma solo sull’importo eccedente l’importo di € 129,11. Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. (riferimento pag. 48 Modello 730/2022 Istruzioni per la compilazione).

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