Licenziamenti collettivi

Prima di fare il punto sulla situazione dei tanti colleghi coinvolti nelle procedure dei licenziamenti collettivi, sembra utile ricordare i vari passaggi a livello normativo.

Agostino D’Arco

Direttore ALDAI-Federmanager dal 1982 al 2005 - Consigliere ALDAI-Federmanager

La disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nella legge numero 223/1991 escludeva dal proprio ambito applicativo i dirigenti. Essa stabiliva che, raggiunto l’accordo sindacale ed esaurita la procedura prevista, l’impresa avesse facoltà di collocare in mobilità “gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti”. Dei dirigenti non si faceva cenno.
La Corte di Giustizia europea, pronunciandosi a seguito di un ricorso per inadempimento contro la Repubblica Italiana (sentenza 13 febbraio 2014 in causa C-596/12), ha ritenuto che, nella direttiva europea 98/59 CE, la nozione di “lavoratore” è descritta in termini generali, talché necessariamente ricomprende anche i dirigenti in quanto soggetti che prestano attività di lavoro dipendente.
A questo punto il legislatore italiano, in adempimento degli obblighi comunitari, ha esteso – con legge 31 ottobre 2014 – l’applicabilità della procedura di mobilità anche ai dirigenti.

1) La procedura è obbligatoria se l’azienda intende licenziare 5 dipendenti in un arco di tempo di 120 giorni. Nel computo dei 5 dipendenti si dovrà tener conto anche dei dirigenti.
L’azienda inoltre deve avere più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti. 

2) La procedura prevede
  • Il necessario coinvolgimento dei rappresentanti sindacali dei dirigenti con cui potranno svolgersi “appositi incontri”;
  • L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale nel rispetto dei criteri previsti, in concorso tra loro:
    • cariche di famiglia;
    • anzianità;
    • esigenze tecnico-produttive e organizzative.
3) Tutela indennitaria. In caso di violazione dei criteri di legge e/o violazione della procedura, è stabilita una indennità in misura compresa fra le 12 e le 24 mensilità di retribuzione.

L’ufficio sindacale di ALDAI ha gestito dall’entrata in vigore della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sui licenziamenti collettivi, oltre 150 procedure che hanno visto il coinvolgimento di circa un migliaio di dirigenti. Lo specchietto fornisce il dettaglio del numero delle procedure e dei colleghi, sfortunati, anno per anno, dalla fine del 2014 al 31 dicembre 2018.
In linea di massima, sottolinea il nostro ufficio sindacale, le procedure si sono concluse con soddisfacenti risoluzioni economiche in sede sindacale. La chiusura delle procedure nei termini stringenti previsti dalla legge ha spesso richiesto un notevole sforzo della strutture che, peraltro, oltre ai licenziamenti collettivi ha dovuto fronteggiare anche licenziamenti individuali, vertenze, nonché numerose richieste di natura contrattuale, sindacale, previdenziale e assistenziale dei nostri associati.

Va dato merito a tutti, la “squadra” è stata coesa ed ha assolto i suoi compiti nel migliore dei modi.

P.S.: a proposito della tutela indennitaria, in caso di violazione dei criteri di legge e/o violazione della procedura, segnaliamo una recente sentenza del tribunale di Milano n. 1237/2018 pubblicata il 9 maggio 2018 che ha dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati a 3 dirigenti per il mancato rispetto delle norme di procedura e ha condannato l’azienda a corrispondere ai ricorrenti un’indennità compresa fra le 12 e le 24 mensilità di retribuzione. La sentenza sarà pubblicata sulla rivista digitale e sul sito ALDAI. Il cartaceo è a disposizione dei soci presso il nostro ufficio sindacale.
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