Licenziamento del dirigente
Recenti sentenze a favore del dirigente considerano arbitraria la soppressione della funzione e giustificato motivo oggettivo.
Agostino D'Arco
Avvocato e Consigliere ALDAI
Con sentenza n. 3196/2010, pubblicata il 6 febbraio 2017, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso del dirigente licenziato, disponendo a carico della Società l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali.
Il caso del Tribunale di Milano a favore del dirigente
In data agosto 2015 la Società aveva comunicato al dirigente la risoluzione del contratto con la seguente motivazione: "Come già Le è noto, la nostra Società da tempo affronta una situazione economico- finanziaria particolarmente difficile. Da un triennio la Società subisce crescenti perdite di esercizio ecc… Alla stregua di tale obiettiva situazione, nell'ambito di altre misure riduttive dei costi e di razionalizzazione delle risorse impegnate, abbiamo deciso di sopprimere definitivamente la Sua funzione di lavoro in aerea Ufficio Gare e di accentrare, senza aggravio, le relative funzioni in capo al Direttore Commerciale, Suo diretto superiore".
Il dirigente impugnava il licenziamento deducendo la non effettività delle motivazioni addotte, il carattere demansionante dell'assegnazione all'Ufficio Gare, strumentalmente preordinata a giustificare l'estromissione.
L'istruttoria espletata confermava che, quantomeno a far data dall'assegnazione all'Ufficio Gare, il dirigente aveva subito un significativo demansionamento, atteso che gli venivano affidati compiti meramente esecutivi e non compatibili con l'inquadramento dirigenziale.
Ad avviso del Giudice, il licenziamento è illegittimo, a prescindere dalla circostanza che la posizione lavorativa occupata dal dirigente sia stata effettivamente soppressa.
"L'adibizione a mansioni ridotte, oltreché non conformi alle competenze e alle professionalità acquisite in precedenza, in violazione dell'art. 2013 del Codice Civile, esclude di per sé che la soppressione delle stesse possa giustificare il licenziamento. La decisione del datore di lavoro di adibire dapprima il dirigente a mansioni dequalificanti e successivamente di sopprimere dette mansioni e perciò licenziarlo – conclude il magistrato – appare pretestuosa e contraria ai principi di buona fede e correttezza ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile. Il licenziamento deve quindi ritenersi privo di giustificatezza e sostanzialmente arbitrario".
Sentenza del tribunale di Firenze a favore del dirigente
Sempre in tema di soppressione di funzioni segnaliamo anche altra sentenza del Tribunale di Firenze, in data 4 ottobre 2016, che ha ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente motivato con la soppressione della funzione se nella stessa è subentrato un manager distaccato dalla Società capogruppo, pur non essendo quest'ultima dipendente dal datore di lavoro formale.
Che Giustizia sia
Le due sentenze sono degne di nota perché pronunciate in un periodo di orientamento giurisprudenziale molto sfavorevole ai dirigenti, soprattutto in tema di giustificato motivo oggettivo.
Si tratta di un nuovo indirizzo nell'interpretazione delle tutele apprestate alla categoria dalla contrattazione collettiva?! Speriamo e ce lo auguriamo tanto anche perché, sino ad oggi, molto spesso, la giurisprudenza ci è parsa eccessivamente severa nei nostri confronti.