Polizza assicurativa in favore del dirigente

Riportiamo una nota a sentenza di Alberto Sbarra in merito ad una pronuncia del Tribunale di Milano sulla polizza assicurativa in favore dei dirigenti. La sentenza, per chi avesse interesse a consultarla, è reperibile presso il Servizio Sindacale ALDAI oppure nella rivista Dirigenti Industria digitale.

Alberto Sbarra

Avvocato del Foro di Milano

Una interessante pronuncia del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sezione Lavoro, 11 ottobre 2016 n. 2657, Giudice dott. Lombardi) offre l’occasione per affrontare il tema delle coperture assicurative previste in favore del dirigente, tra cui rientra l’obbligo posto in capo al datore di lavoro di sottoscrivere una polizza che garantisca un indennizzo in caso di invalidità permanente derivante da qualsiasi evento, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la sua capacità lavorativa, stabilito dall’art. 12, 5º comma, del CCNL Dirigenti Industria.
Infatti, in base al citato articolo: “L’azienda provvederà altresì a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari, a decorrere dal 1º luglio 2005 ad euro 116.202,80 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Detti importi, a decorrere dal 1° luglio 2007 saranno pari rispettivamente ad euro 129.114,22 ed a euro 180.759,91. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di euro 139,44 annui che saranno trattenuti dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità”; tutto ciò, fatte salve, ai sensi del successivo comma 8, eventuali intese prevedenti l’assunzione diretta da parte dell’azienda dell’obbligo di pagamento diretto delle somme.
Così disciplinata tale copertura assicurativa, il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni nei confronti della propria azienda da parte di un dirigente affetto da patologia che aveva comportato la riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa. 
Il dirigente non aveva potuto usufruire della copertura assicurativa di cui al citato art. 12, poiché tale polizza non era stata stipulata dal datore di lavoro all’atto della sua assunzione ma solo dopo l’insorgenza della patologia, in tal modo però la compagnia aveva negato l’indennizzo poiché l’evento dannoso era antecedente alla stipula della polizza.
La società convenuta replicava alle legittime pretese del dirigente sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di stipulare detta polizza contestualmente alla stipula del contratto di lavoro, ben potendo essere perfezionata in un momento successivo.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano respingeva tale argomentazione difensiva affermando che “benché l’art. 12, 5° comma CCNL applicabile non individui un termine essenziale per la stipula del contratto di assicurazione, ciò non può che individuarsi nell’inizio del contratto di lavoro, dal collegamento teleologico e funzionale tra il rapporto di lavoro e la copertura assicurativa”.
Da qui l’inadempimento aziendale in quanto l’attivazione della polizza non era stata disposta tempestivamente all’atto della stipula del contratto di lavoro, ma aveva avuto luogo dopo l’insorgenza della patologia.
Secondo il Giudice del Lavoro evidenti apparivano, infatti, i profili di danno causato dal comportamento inadempiente della società considerato che, qualora la polizza fosse stata operativa con decorrenza dalla conclusione del contratto di lavoro, la patologia sopravvenuta, alla base della riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, avrebbe determinato l’operatività della garanzia assicurativa, con maturazione per il dirigente del diritto alla percezione dell’indennizzo.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, condannava pertanto l’azienda al pagamento in favore del dirigente di una somma pari all’indennizzo che sarebbe al medesimo spettato in caso di copertura assicurativa.
È interessante notare come la sentenza abbia ritenuto pienamente applicabile al contratto individuale la norma contrattuale collettiva, sotto il profilo che l’inadempimento del datore di lavoro alla stipula della polizza determini in capo al dirigente un danno patrimoniale in 
re ipsa, senza dover dimostrare l’ammontare dello stesso, pari, nel caso in esame, all’indennizzo previsto dalla polizza tardivamente stipulata dall’azienda.
Questo aspetto è importante poiché, nel caso in esame, il datore di lavoro aveva tentato di rimediare al proprio inadempimento alla normativa contrattuale collettiva stipulando la polizza dopo l’insorgere della patologia. La decisione del Tribunale di Milano invece pone un significativo limite a questo comportamento stabilendo, come si è visto, che la polizza deve essere stipulata sino dal-
l’inizio del rapporto di lavoro, a pena di risarcimento del danno a favore del dirigente che abbia subito una riduzione della sua capacità lavorativa.
Pertanto l’art. 12, quinto comma del CCNL Dirigenti Industria rappresenta una valida tutela per il dirigente che deve essere consapevole di questo suo importante diritto, soprattutto se si tiene conto che sovente la perdita della capacità lavorativa diventa, purtroppo, “l’anticamera” di una condizione lavorativa problematica che può sfociare nella perdita del posto di lavoro, ragion per cui l’indennizzo previsto dalla norma contrattuale collettiva diventa di notevole importanza per sostenere economicamente il dirigente. 
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