Il nuovo redditometro

Applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni decorrenti dal 2011.

Giovanni Mura


Considerato in particolare l’art.38 – quinto comma del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere formulata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva e che detto contributo sia individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A tale fine, relativamente agli accertamenti per gli anni di imposta 2009 e 2010, con il decreto 24 dicembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 4 gennaio 2013, vennero individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva. Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva anche per gli anni di imposta a decorrere dal 2011, con il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2015 sono stati emanati i nuovi criteri precisando che:
1. per gli elementi di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni per il relativo mantenimento come riportato nel Decreto Ministeriale del 16 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015 - Tabella A).
2. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato tenuto conto della spesa media per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. Tale contributo induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, compresa nel programma statistico
nazionale ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti suddivisi in fasce di età e appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari distribuiti nelle cinque aree in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie dei nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B) - Gazzetta Ufficiale 223 del 25 settembre 2015.

Il nuovo decreto precisa che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è altresì determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio-economici, anche di settore, soggiungendo che in presenza di spese indicate sopra l’ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente, salvo prova contraria del contribuente(ex art. 4 del decreto).
Resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di utilizzare altresì:
  • Elementi di capacità diversi da quelli riportati nella citata Tabella A), qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento;
  • Quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi e investimenti.

Spese per beni e servizi

Le spese relative a beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria nonché quelle
effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano sostenute dal contribuente le spese, i beni e i servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente all’attività di impresa o
all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Utilizzo dei dati relativi agli elementi di capacità contributiva da parte dell’Agenzia delle Entrate

Sempre ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, l’Agenzia delle Entrate utilizza:
a) l’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella Tabella A), che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria risultano sostenute dal contribuente;
b) l’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e ai servizi nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
c) la quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabili al periodo di imposta;
d) la quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi e investimenti.

Prova contraria da parte del contribuente

Premesso che ai sensi dell’art. 38 – sesto comma – del DPR 29 settembre 1973, n. 600 la determinazione sintetica del reddito complessivo in discorso è ammessa a condizione che il reddito complessivo accettabile ecceda di almeno un quinto di quello dichiarato, è facoltà del contribuente dichiarare:
a) che il finanziamento delle spese è avvenuto: 
1a) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta;
2a) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla quota a titolo di imposta o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile;
3a) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.

Osservazioni e considerazioni di chi scrive

Quando sarà data piena attuazione alle regole contenute nel novellato decreto assisteremo con un certo terrore alla notificazione di numerosi accertamenti da parte degli organi territoriali dell’Agenzia
delle Entrate cui aggraveranno ancora di più l’operato delle Commissioni Tributarie. I motivi per opporsi non mancano. L’ammontare della spesa è stato  determinato induttivamente tenendo conto della spesa media per gruppi e consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e che tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, compresa nel programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuiti nelle cinque
aree territoriali, non sembra esservi dubbio che il decreto ministeriale presti il fianco a censure di illegittimità.
In particolare si noti che il provvedimento non fa alcuna differenziazione tra cluster di contribuenti di tipologie di familiari suddivise per cinque aree geografiche ricollocando, quindi, all’interno di ciascuna tipologia figure di contribuenti del tutto differenti tra loro (operai, impiegati, funzionari, dirigenti, ecc.). Non si può lasciare libera l’Agenzia delle Entrate di determinare  induttivamente quante e quali calzature, pantaloni, biancheria, anche intima, utilizzano i componenti del nucleo familiare e se questi ultimi preferiscono il vino, la birra o alcolici e di che tipo.
È pur vero che l’art. 38 del DPR n. 600/73 consente al contribuente di fornire la prova contraria, ma è altrettanto vero che è quasi impossibile documentare certe voci di spesa.

Le Tabelle A) e B) citate nel testo e il relativo allegato 1 sono reperibili nel sito della Gazzetta Ufficiale - Decreto Ministeriale 16 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 223 del 25 settembre 2015 - oppure sono disponibili in formato PDF presso la Redazione.
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