Nozioni fiscali per il dirigente in trasferta

Nel corso dell’anno capita spesso che i dirigenti richiedano rimborsi spese per trasferte effettuate nell’ambito o fuori del territorio comunale. Si è in presenza di una trasferta quando il datore di lavoro destina solo in via transitoria e temporanea il dipendente a un luogo di lavoro ubicato presso una sede diversa da quella abituale di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il trattamento fiscale dei rimborsi spese per trasferte effettuate nell’ambito o fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro


Angelina Maria Siligato  

Rovetta Zanello e Associati  – a.siligato@studiorsz.it

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 12513/1991, l’istituto della trasferta prevede la predeterminazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa e un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte organizzative di carattere contingente. Non si inquadrano come trasferte gli spostamenti che avvengono tra la residenza anagrafica del lavoratore e la sede di lavoro. Il legislatore fiscale ha differenziato il trattamento delle indennità di trasferta a seconda che le stesse siano o meno svolte nell’ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, stabilendo un trattamento di favore per le indennità percepite in occasione di trasferte fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.

Rimborsi spese per trasferte nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro

I rimborsi spese per trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale concorrono integralmente a formare il reddito imponibile, salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti dell’autobus, della metropolitana, ricevuta taxi). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 326/1997 (par. 2.4.1), l’esclusione dal reddito imponibile per i rimborsi di spese comprovate da documenti del vettore si applica, non solo in presenza del documento giustificativo, ma anche se dalla documentazione interna risulti in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro.

Rimborsi spese per trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro

Per le trasferte fuori dal territorio comunale sono previste tre modalità di rimborso spese alternative (art. 51, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 – Tuir):

1.Rimborso spese forfetario: consiste nell’erogazione di un’indennità di trasferta, o diaria giornaliera, in misura fissa indipendentemente dall’effettiva spesa sostenuta dal dipendente. Tale indennità è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo di € 46,48 al giorno per la trasferta in Italia e di € 77,47 per la trasferta all’estero. Se l’importo corrisposto al lavoratore è superiore a tale limite, l’eccedenza deve essere sottoposta a tassazione. Tuttavia, se al dipendente sono rimborsate, oltre all’indennità forfetaria, anche spese comprovate dalla relativa documentazione, i relativi rimborsi sono imponibili con l’eccezione delle spese di seguito indicate:
spese di viaggio (aereo, treno, autobus, ecc.);
spese di trasporto (taxi, trasporti pubblici, autovettura a noleggio).

2.Rimborso spese analitico: consiste nel rendere al dipendente le spese effettivamente sostenute e attestate da idonea documentazione. In particolare, sono rimborsabili, in esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, senza alcun limite di importo, le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. È, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, come ad esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance ecc., anche non documentabili, fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,49 per le trasferte in Italia e di € 25,82 per le trasferte all’estero. Gli eventuali rimborsi in eccedenza a tali limiti come pure le eventuali indennità di trasferta erogate sono imponibili ai sensi dell’art. 51, co. 5, del Tuir, come confermato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 326/1997. 
Con riferimento alla soglia da considerare, in caso di viaggio frazionato effettuato all’estero con partenza dalla residenza del dipendente, non è chiaro se debba essere applicata la soglia per le trasferte in Italia di  € 15,49 o quella per le trasferte all’estero di € 25,82, in quanto né la norma né la Circolare esplicativa hanno chiarito questo aspetto, dando per scontato che si utilizzi un unico mezzo di trasporto. È il caso del dirigente che lascia l’auto in aeroporto per una trasferta all’estero e paga il relativo parcheggio.
Sarebbe auspicabile che l’Amministrazione finanziaria chiarisse quale soglia si applica.
Tuttavia, ci sembra plausibile sposare la tesi che si applichi la soglia di 
€ 25,82, una volta che risulti inequivocabile la destinazione estera della trasferta.

3.Rimborso spese misto: consiste nel rimborso al dipendente sia dell’indennità di trasferta fissa sia il rimborso analitico delle spese sostenute dal dipendente. In tal caso, le franchigie previste per il rimborso spese forfetario di € 46,48 e di € 77,47 sono ridotte:
– di 1/3 (€ 30,98 e € 51,64) qualora il rimborso riguardi spese di vitto o alloggio;
– di 2/3 (€ 15,49 e € 25,82) qualora il rimborso riguardi sia spese di vitto, sia spese di alloggio.
Il rimborso spese analitico di viaggio, vitto, alloggio e trasporto non concorre a formare il reddito, mentre ogni altro rimborso spese ulteriore è assoggettato interamente a tassazione.

Come chiarito nella Circolare n. 326/1997, la scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta. Non è consentito, pertanto, nell’ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro. Nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare una propria autovettura, anche noleggiata, per effettuare una specifica trasferta, l’indennità chilometrica non è tassata in capo al dipendente se l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Non è quindi richiesto il rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. 

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