Regime degli impatriati e TFR

Il lavoratore che gode del regime impatriati in linea di principio può fruire della detassazione secondo le misure e condizioni ivi previste anche con riferimento alle indennità di fine rapporto

Avv. Nicola Fasano

Tributarista in Milano
L'Agenzia delle Entrate, anche nel corso della videoconferenza del 26 gennaio u.s., organizzata con la stampa specializzata, ha espressamente confermato l’applicabilità del cosiddetto “regime degli impatriati” al TFR e alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (come per esempio il cosiddetto “incentivo all’esodo”). Tali indennità, in prima battuta sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, TUIR, dapprima tramite ritenuta operata in via provvisoria da parte del sostituto d'imposta e successivamente tramite riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che applica l’aliquota media dei redditi percepiti del quinquennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Agenzia delle Entrate, confermando quanto chiarito con la risposta n. 290 del 31 agosto 2020, precisa che “ove il contribuente ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti”.

Così facendo, in sostanza, il lavoratore che gode del regime impatriati, disciplinato dall’art. 16 del D. lgs n. 147/2015 e successive modifiche e integrazioni, in linea di principio, può fruire della detassazione secondo le misure e condizioni ivi previste anche con riferimento alle indennità di fine rapporto. Non si tratta però di un automatismo, poiché, secondo quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria, è necessario attendere l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate e richiedere l’applicazione della tassazione sulla base del regime impatriati, solitamente più vantaggiosa.
Si ritiene che, qualora tale avviso dovesse tardare ad arrivare, il lavoratore può valutare di attivarsi con una istanza di rimborso da presentare, prudenzialmente, entro 48 mesi (art. 38, DPR 602/73) dal momento di esecuzione delle ritenute da parte del datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto.

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