Diciassette modi per andare in pensione
Le diciassette possibilità di andare in pensione sono aumentate a ventuno ed è stato pubblicato il 1° gennaio 2018 la versione aggiornata dell'articolo all'indirizzo indicato di seguito.
Salvatore Martorelli
Giornalista - Consulente Previdenziale
ATTENZIONE. Clicca qui per la versione aggiornata dell'articolo che descrive i ventuno modi di andare in pensione pubblicato il 1° gennaio 2018.
Di seguito l'articolo pubblicato il 1° febbraio 2017
Bei tempi quelli quando per rispondere alla domanda “Ma quando vado in pensione?”: bastava solo sapere la data di nascita e il numero degli anni di contributi che si potevano far valere!!
Ora, invece, per rispondere alla stessa domanda occorre conoscere tutta un’altra serie di informazioni, indispensabili per verificare se sia o meno possibile accedere al pensionamento anticipato o per vecchiaia con qualche anno di anticipo rispetto alle normali decorrenze.
Tutta colpa (o merito) delle eccezioni, delle deroghe, delle particolarità e delle cosiddette “norme eccezionali” introdotte nel nostro sistema pensionistico dal 1995 in poi.
Ecco, allora, un breve vademecum che illustra le diverse opportunità di pensionamento di vecchiaia o anticipato, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2017.
La guida non ha la pretesa (e non potrebbe essere altrimenti) di esaurire tutte le casistiche possibili, che potranno, invece, essere analizzate, con maggiore completezza, per i singoli casi, dai funzionari e dai consulenti del Servizio Sindacale dell’ALDAI.
1 - Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
È il pensionamento “tipo”, valido per chi poteva far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996. Richiede il raggiungimento congiunto di due requisiti, quello anagrafico e quello contributivo. Mentre il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1.040 settimane, quello anagrafico, nell’anno 2017, è stabilito, rispettivamente per uomini e donne lavoratrici dipendenti, in 66 e 7 mesi e in 65 anni e 7 mesi. Per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione Separata occorrono, nel 2017, 66 anni ed 1 mese.
Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo. Si deve cessare l’attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolato con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
2 - Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
È la prestazione che riguarda coloro che non possono far valere neppure un contributo prima del 1° gennaio del 1996. Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo, occorre anche qui, maturare congiuntamente i 20 anni di versamento e l’età pensionabile che è fissata, rispettivamente per uomini e donne lavoratrici dipendenti, in 66 anni e 7 mesi e in 65 anni e 7 mesi. Per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione Separata occorrono, nel 2017, 66 anni ed 1 mese. Ma c’è un’altra condizione: per i soli destinatari del sistema contributivo puro, l'accesso alla pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la condizione dell'importo della pensione che deve essere pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (circa 672 euro). Se non si hanno 20 anni di versamento oppure la pensione maturata è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale si va in pensione a 70 anni (più l’incremento dovuto al crescere dell’aspettativa di vita) e con soli 5 anni di contributi. Il calcolo della pensione è fatto con il sistema contributivo.
3 - Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione
Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, …) può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione di vecchiaia in totalizzazione". Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti ed aver compiuto, nel 2017, almeno 65 anni e 7 mesi di età ma, una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal 19° mese successivo. Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo.
4 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952
Il comma 15 bis dell’articolo 24 della Legge 214/2011 (è la Riforma Fornero) prevede una agevolazione per le lavoratrici dipendenti nate da aprile a dicembre del 1952 e che possono far valere, al 31 dicembre del 2012, almeno 20 anni di versamenti. In questi casi la pensione di vecchiaia si matura con uno “sconto” rispetto alla normale età pensionabile ovvero a 64 anni e 7 mesi di età. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
5 - Pensione di vecchiaia in regime di “cumulo”
La Legge 228/2012, aggiornata con le disposizioni contenute nella Legge n. 232/2016 (è la Legge di Bilancio per il 2017), prevede la possibilità di sommare, ai fini di un’unica pensione, gli “spezzoni” di contributi versati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, …). È necessario aver compiuto l’età pensionabile più elevata tra quella richiesta dalle Gestioni interessate al cumulo, occorrono 20 anni complessivi di versamenti e non è più richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei Fondi interessati. La pensione è calcolata con il meccanismo del “pro quota” ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.
6 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%
I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall’Inps (non vale il giudizio delle Commissioni ASL formulato per il riconoscimento dell’invalidità civile ma serve quello dei sanitari dell’Inps) in misura almeno pari all’80% vanno in pensione di vecchiaia – se in possesso di almeno 20 anni di contributi – a 60 anni e 7 mesi di età (55 anni e 7 mesi le donne). La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
7 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti
I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e, rispettivamente per uomini e donne, a 55 anni 7 mesi e 50 anni e 7 mesi di età. La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
8 - Anticipo pensionistico (A.PE.) volontario
La legge di Bilancio per il 2017 (è, come dicevamo, la
n. 232/2016) ha introdotto nel nostro sistema previdenziale la ormai nota “Ape” ovvero l’Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica. Si tratta di un progetto di natura sperimentale che consentirà dal 1° maggio del 2017 e fino al 31 dicembre del 2018 ai lavoratori che hanno raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. Ulteriori requisiti sono quello di essere a non più di 3 anni e 7 mesi al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e di poter far valere almeno 20 anni di contributi. Il pagamento dell’Ape verrà attuato con prestiti, erogati, attraverso l'Inps, da parte di banche e assicurazioni, che dovranno poi essere restituiti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, in 20 anni. In pratica, accedendo all’Ape, si otterrà, mensilmente e per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, una somma, rapportata all'importo della futura pensione ed esente da imposizione fiscale. L’importo anticipato dovrà essere restituito, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvista" per l'anticipo.
9 - Anticipo pensionistico (A.PE.) sociale
In attesa di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia chi si trova in particolari condizioni (disoccupato senza ammortizzatori sociali da più di 3 mesi, invalido oltre il 74%, chi assiste familiari conviventi entro il primo grado gravemente handicappati, chi è addetto a lavori faticosi) può ottenere l’Ape sociale.
Si tratta di una indennità che è erogata dallo Stato e non dal settore bancario. Come per l’Ape normale, l’Ape sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, salvo una sua eventuale prosecuzione.
Può accedere all’Ape sociale chi ha compiuto i 63 anni di età ed ha almeno 30 anni di versamenti (36 anni per gli addetti ai lavori faticosi).
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione ma non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all’anno.
10 - Pensione supplementare
È una prestazione erogata a domanda a chi è titolare di una pensione di un Fondo diverso dall’Inps ed ha anche contributi versati all’Inps o alla cosiddetta Gestione Separata. La Legge 1338 del 1962 riconosce, infatti, a chi non ha raggiunto un numero di contributi necessari per il diritto ad una pensione "autonoma", e che è titolare di altra pensione diretta erogata altro Ente (Inpdap o altro Fondo obbligatorio), la possibilità di chiedere il riconoscimento di una pensione.
Le uniche condizioni richieste per ottenere queste "micro-pensioni" sono quelle di aver compiuto l’età pensionabile per vecchiaia e di essere già titolare di un altro trattamento pensionistico. Il caso più frequente in cui si ha diritto ad una pensione supplementare è quello che riguarda chi, già pensionato, ha anche versamenti fatti alla Gestione Separata Inps, non sufficienti, però, a maturare il diritto ad una pensione autonoma.
11 - Pensione anticipata nel sistema retributivo
È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall’età anagrafica, quando di possono far valere, nel 2017 e nel 2018, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il requisito contributivo crescerà nel tempo così come si incrementerà nel tempo l’aspettativa di vita. La pensione decorre dal mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
12 - Pensione anticipata per i lavoratori precoci
Secondo le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 i lavoratori “precoci”, ovvero coloro che possono far valere almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età, possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
L’opportunità riguarda, però, solo alcune categorie di lavoratori quali i disoccupati senza ammortizzatori sociali da più di 3 mesi, gli invalidi oltre il 74%, chi assiste familiari conviventi entro il primo grado gravemente handicappati e gli addetti a lavori faticosi esplicitamente indicati nella legge.
13 - Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni
È la novità del 2017! Per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 232/2016 chi ha versamenti in più Gestioni (Inps, Gestione Separata, Inpdap, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi “spezzoni” raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.
Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero.
Come abbiamo già accennato per la pensione di vecchiaia in regime di “cumulo” il calcolo della prestazione è fatto in questo modo.
Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
14 - Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
Per maturare il diritto la pensione di anzianità in regime di totalizzazione è indispensabile poter far valere, senza alcun requisito anagrafico, un'anzianità contributiva complessiva di almeno 40 anni e 10 mesi di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.
Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione, non coincidenti, versati nelle diverse gestioni.
Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da quell’anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione dall’albo professionale, ecc.).
Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, la pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della “finestra mobile”; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo. Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema contributivo.
15 - Pensione di anzianità con l’ “Opzione donna”
Si tratta della possibilità, introdotta dalla Legge 243/2004, che consente alle lavoratrici dipendenti ed autonome di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, accedendo alla “vecchia” pensione di anzianità.
Il requisito per avvalersi di questa opportunità è quello di poter far valere, entro il 31 dicembre del 2015, 57 anni di età (elevati a 58 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante) e 35 anni di contributi, esclusi quelli per disoccupazione o malattia.
L’anticipazione, però, comporta l’accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
16 - Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti “ante Fornero”
Una disciplina particolare è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel 2012 con quota 96, visto che in quell’anno avrebbero raggiunto i 35 anni di contributi e 61 di età o 36 anni di contributi e 60 di età. Si tratta di un correttivo, analogo a quello previsto per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952, che consente agli interessati di accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi di età.
L’esempio tipico è quello di un lavoratore dipendente che ha compiuto, a giugno del 2012, 61 anni di età e che, in pari data, ha maturato le “fatidiche” 1.820 settimane di contribuzione. Con le “vecchie” regole” egli avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità a luglio del 2013. Con una deroga particolare, che – è bene precisarlo – non riguarda né i dipendenti pubblici né i lavoratori autonomi, chi è nelle condizioni che abbiamo prima elencato potrà ottenere la pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni di età.
17 - Pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi per gli iscritti alla Gestione Separata
Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia in questa Gestione – comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo – al compimento dei 63 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per il crescere dell’ aspettativa di vita. Si tratta della facoltà di computo, riconosciuta dall’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 282/1996, e dalla Circolare Inps 184/2015.
ll computo può essere esercitato da quei lavoratori, iscritti alla Gestione Separata, che maturano, dopo il 31 dicembre 2011, un'anzianità pari o superiore a 15 anni di contributi di cui almeno 5 collocati successivamente al 1° gennaio 1996 unitamente al possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ulteriori requisiti sono quelli di avere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e di aver raggiunto un importo di pensione superiore a 2,8 volte l’assegno sociale (per il 2017 pari a € 1.254,60 lordi mensili).
La pensione così ottenuta è liquidata nell’ambito della Gestione Separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo.
01 febbraio 2017