Quota 100 per i manager
L’anno appena iniziato ha portato significative novità in tema di pensioni rispetto alla normativa in vigore alla fine del 2018. Alcune (la maggior parte a dire il vero) sono contenute nel decreto Legge che il Governo ha approvato il 17 gennaio sul reddito di cittadinanza e sulla cosiddetta “Quota 100”, altre. Invece, sono disciplinate dalla Legge di Bilancio per il 2019.
Salvatore Martorelli
Giornalista pubblicista (*)
Con la ormai nota “Quota 100” è stata introdotta, in via sperimentale e per un triennio, una nuova possibilità di accedere alla pensione anticipata. Tale modalità si affianca a quella prevista dalla Riforma Fornero e richiede, per la maturazione del diritto, il conseguimento, in modo congiunto di due requisiti: un requisito anagrafico stabilito in 62 anni di età ed un requisito contributivo di 38 anni di versamenti.
Ulteriore e significativa novità è, invece, il “congelamento del requisito contributivo per la pensione anticipata in 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne. E’ stato, infatti, stabilito che, dal 1° gennaio del 2019 e fino al 2026, il requisito contributivo per la pensione anticipata non subisca più gli incrementi dovuti al crescere della cosiddetta “aspettativa di vita”.
È stata, poi, prorogata fino al 2018 la cosiddetta “opzione” donna ovvero la possibilità, optando per il calcolo contributivo, per le lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 59 anni di età (incrementati a 60 per le lavoratrici autonome).
Nulla è cambiato, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre del 2018, per le pensioni di vecchiaia; nel 2019 si andrà in pensione, come previsto a 67 anni di età e non vi sono “finestre” di attesa di alcun genere
Ecco, allora, in dettaglio, qualche informazione in più su queste novità
In pensione con la “quota 100”
Una prestazione a scadenza.
Come una scatola di pelati o una confezione di sottaceti, la pensione con “Quota 100” ha una data di scadenza. Per esplicita disposizione della legge la prestazione è introdotta in via sperimentale, inizia il 1° gennaio del 2019 e termina il 31 dicembre 2021. Ciò vuol dire che chi non compie il 62 anni di età oppure non raggiunge i 38anni di versamenti entro il 31 dicembre nel 2021, non può accedere a questa nuova forma di pensionamento. Può solo sperare che un nuovo provvedimento normativo proroghi oltre il 2021 la sperimentazione della “Quota 100”.
Il requisito anagrafico e quello contributivo
Come abbiamo accennato all’inizio, il pensionamento con il meccanismo della “Quota 100” si raggiunge se si maturano, congiuntamente, il requisito anagrafico dei 62 anni di età e il requisito contributivo dei 38 anni di versamenti.
Mentre sul requisito anagrafico c’è da dire solo che esso non subirà dal 2021 il meccanismo di adeguamento alla cosiddetta “aspettativa di vita “, qualche informazione in più va data sulla contribuzione utile a raggiungere i 38 anni di versamenti, pari a 1976 settimane di versamenti.
A totalizzare questo ultimo requisito concorrono tutti i versamenti fatti nelle forme previdenziali pubbliche.
Sono, perciò, utili, i contributi versati all’INPS come lavoratore dipendente, quelli accreditati per un’attività da artigiano, da commerciante o da coltivatore diretto, quelli versati alla cosiddetta “Gestione Separata” oppure versati all’ex INPDAP, all’ENPALS e via continuando. Ovviamente contano sono i contributi che non si sovrappongono. Non sono, invece, utilizzabili i contributi versati alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAF, ENPAM, ecc..)
La decorrenza
Per “raffreddare” i costi che derivano alle finanze pubbliche da questa nuova opportunità di pensionamento, il legislatore ha introdotto il meccanismo delle cosiddette “finestre” ovvero quel particolare calendario di accesso alla prestazione che non permette di ottenere la pensione dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti ma lo sposta più avanti nel tempo.
Per chi accede alla Quota 100 come lavoratore dipendente del settore privato la decorrenza è fissata a partire dal quarto mese successivo a quello nel quale si raggiungono i requisiti; per i lavoratori pubblici, fermo l’obbligo di dare un preavviso di almeno 6 mesi, la “finestra” si apre a partire dal settimo mese.
Così’, ad esempio chi raggiunge entrambi i requisiti a giugno del 2019 non potrà andare in pensione dal successivo mese di luglio ma comincerà a riscuotere la prima rata di pensione solo dal 1° ottobre 2019.
Il meccanismo delle finestre riguarda anche chi ha maturato entro il 2018 i 62 anni di età e i 38 anni di contributi; la sua pensione, infatti, decorrerà comunque dal 1° aprile 2019.
Il divieto di cumulo
Chi pensa di andare in pensione con la “quota 100” per proseguire, una volta pensionato, l’attività lavorativa ha sbagliato di grosso!
Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, la prestazione raggiunta con il requisito della Quota 100 è totalmente incumulabile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia da dipendente che da autonomo. Sarà solo possibile svolgere lavori occasionali a condizione, però, che il compenso complessivo derivante da queste attività marginali non superi i 5 mila euro lordi annui.
….Pensaci Giacomino…..
Parafrasando il titolo di una commedia di Pirandello, chi intende avvalersi della quota 100 deve valutare con attenzione i pro e i contro di questa scelta, perché non è tutto oro ciò che luce”!
Deve, infatti, mettere in conto sia la impossibilità, una volta acquisito il diritto alla pensione con quota 100, di proseguire l’attività lavorativa cumulando i redditi da lavoro con quelli della pensione sia la liquidazione di un importo di pensione più basso di quello a cui avrebbe avuto diritto se avesse proseguito ancora a lavorare.
Ma c’è di più! Se ha maturato una pensione di importo lordo superiore a 100 mila euro, vedrà, dal momento del pensionamento e fino al 31 dicembre del 2023, la sua rendita subire fino la riduzione introdotta dalla Legge di Bilancio per chi è titolare di una cosiddetta “pensione d’oro”. Rinviando, invece, la data del pensionamento, la sua pensione subirà un taglio per un periodo di tempo più breve.
La pensione anticipata ordinaria
La pensione anticipata con le regole della Riforma Fornero non è “andata in pensione”! Essa continua ad esistere anche se sono state introdotte due importantissime modifiche.
La prima è che, per questa prestazione non scatteranno più dal 1°gennaio 2019 e per gli anni a venire fino al 2026 gli incrementi biennali dovuti al crescere dell’aspettativa di vita.
A parziale compensazione della mancata applicazione del suddetto adeguamento, viene però introdotta una decorrenza mobile (o, meglio, una “finestra”) di tre mesi.
In pratica dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata ordinaria si ottiene:
- con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, requisiti non più incrementati dell’adeguamento alla speranza di vita;
- trascorsi almeno tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- in sede di prima applicazione, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la pensione potrà avere decorrenza dal 1° aprile 2019.
Mentre per chi avrebbe maturato i 43 anni e 3 mesi di contributi che sarebbero stati richiesti, secondo le vecchie regole, dal 1° gennaio scorso, il beneficio non è rilevante perché detratti i mesi di attesa per la finestra si anticipa la decorrenza della pensione di soli 2 mesi, più sensibile è il vantaggio di chi sarebbe andato in pensione molto più avanti nel tempo. In alcuni casi, infatti, l’anticipo è di quasi un anno.
L'opzione donna
Dal 1° gennaio di quest’anno, ritorna, con qualche aggiustamento, anche la cosiddetta “opzione donna” ovvero l’opportunità per le lavoratrici del gentil sesso di andare in pensione, optando per il calcolo contributivo, con qualche anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata coni requisiti ordinari.
Potranno andare in pensione di anzianità, ricorrendo a questa opportunità e a condizione di aver raggiunto entro il 31 dicembre del 2018 i 35 anni di contributi, le lavoratrici nate entro il 31 dicembre del 1960 e quelle autonome nate entro il 31 dicembre del 1959.
Come per il passato, la decorrenza di questa opportunità di pensionamento continua ad essere regolamentata dalle disposizioni contenute nell’art. 12 della L.122/2010 e, quindi, l’accesso alla pensione sarà consentito soltanto trascorsi almeno 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla data di perfezionamento di ambedue i requisiti.
Poiché per utilizzare questa opportunità di pensionamento, c’è il passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo, le lavoratrici che optano per l’”opzione donna” subiscono, in genere, una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile perché è condizionata dall'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
Prima di optare per questa forma di pensionamento occorre fare bene i propri calcoli. Prendano, ad esempio, il caso di una lavoratrice dipendente nata a gennaio del 1959 e che ha raggiunto il 31 dicembre del 2018 i 35 anni di contributi. Se ha smesso l’attività lavorativa e non prevede di rioccuparsi l’”opzione donna” è forse conveniente perché altrimenti avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia solo a 67 anni e 6 mesi. Diversa è, invece, la condizione di chi sta ancora lavorando.
In questa ipotesi, infatti, proseguendo l’attività lavorativa, raggiungerebbe il diritto alla pensione con Quota 100 il 1° dicembre del 2021, senza subire la decurtazione provocata dal passaggio dal sistema retributivo misto a quello contributivo.
(*) Salvatore Martorelli è autore di articoli, saggi e libri in materia di sicurezza sociale. Collabora con numerosi quotidiani e periodici di rilevanza nazionale. Ha scritto per “Il Giorno”, “ll Resto del Carlino”, “La Nazione,” La Notte”, “Italia Oggi”, “Gente Money”, “Panorama” e per altre pubblicazioni specializzate in materia assicurativa e del lavoro. Redige i testi di natura previdenziale e di lavoro per le pubblicazioni edite da “AltroConsumo”.
01 febbraio 2019