Ulteriori considerazioni sulla previdenza complementare e la sua tassazione

La tassazione dei fondi pensione, oltre a essere complicata come tutta la normativa italiana in materia, non è nemmeno uniforme al suo interno.

Santino Gronda

Consigliere nazionale Federmanager

L'articolo  La tassazione dei Fondi Pensione a firma di Roberto Saliola descrive in modo sintetico, ma comprensibile ai non addetti ai lavori, la tassazione di un sistema che invece dovrebbe, per sua natura, essere chiaro a qualunque dipendente e in particolare a chi inizia per la prima volta un rapporto di lavoro. Purtroppo la cultura del welfare presenta livelli di conoscenza e informazione ancora insufficienti in tutte le categorie, anche tra i dirigenti. 
Logica vorrebbe che ciascun dipendente sapesse che una parte del suo reddito, l’11%, assieme al 22% messo dal datore di lavoro, costituisce attualmente la contribuzione per la sua pensione pubblica futura (cosiddetto I pilastro). Sarebbe anche utile che tutti i neoassunti fossero a conoscenza, a grandi linee, di come viene calcolata la pensione e fosse loro illustrato qualche semplice esempio del suo ammontare, diciamo dopo 40 anni di contribuzione continua, tenendo conto dei parametri evolutivi della retribuzione che si possono ricavare statisticamente senza problemi. 
I nostri neoassunti si renderebbero conto, a questo punto, che il cosiddetto tasso di sostituzione, cioè la pensione rispetto all’ultimo stipendio stimato, sarebbe decisamente basso, tipicamente molto più basso che in passato, peggiorando sensibilmente il loro tenore di vita futuro.
In virtù di questa conoscenza, probabilmente, ogni neo dipendente – e, a maggior ragione se divenuto in seguito dirigente – si preoccuperebbe maggiormente per il suo reddito futuro, si iscriverebbe a un fondo pensione (aperto, se non esiste quello negoziale) o a un PIP (Piano Individuale Pensionistico). Da iscritto a un fondo (cioè al cosiddetto II pilastro) cercherebbe di seguirne l’andamento e, secondo possibilità, ne incrementerebbe il montante al di là del TFR, dei contributi suoi – e nel caso di un fondo negoziale – di quelli dell’azienda per cui lavora. Vi sarebbero vantaggi per il dipendente e per lo Stato, nonché per il sistema economico nel suo complesso, perché i fondi pensione possono investire sia in strumenti finanziari sia in immobili e infrastrutture per una quota parte.
Valutando i rendimenti del risparmio previdenziale negli ultimi dieci anni – da inizio 2012 a fine 2021 –  il rendimento medio annuo composto è stato pari al 4,1% per i fondi negoziali, al 4,6 per i fondi aperti, al 5 per i PIP di ramo III, e al 2,2% per le gestioni di ramo I; nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata pari all’1,9% annuo (Fonte: Covip)

Onestamente non trovo una ragione perché questo non possa esser fatto; al momento, stante l’obbligo – spesso ottemperato in modo frettoloso dal datore di lavoro  – di informare il dipendente dell’eventuale esistenza di un fondo pensione negoziale di categoria, non c’è nulla. Non è un caso che gli iscritti ad almeno una delle forme di previdenza complementare siano, al 31 dicembre 2021, solo 8,8 milioni – di cui circa 3,5 milioni iscritti ai fondi negoziali di categoria – su circa 18 milioni di lavoratori dipendenti e 23 milioni in totale.
La criticità del sistema pensionistico pubblico è aggravata oltretutto dal calo demografico – il sistema pubblico anche se contributivo è comunque a ripartizione, cioè le pensioni attuali sono pagate dai contributi correnti – e dalla precarietà contributiva (lavorativa) dei giovani. Già solo questi due elementi sarebbero sufficienti, oltre ovviamente all’ammontare delle pensioni pubbliche future, per incentivare fiscalmente in modo netto la previdenza complementare.
Questa necessaria e fondamentale consapevolezza del nostro lavoratore deve invece scontrarsi col complicato sistema di tassazione descritto. Tra l’altro proprio il Parlamento con la legge 190/2014 – cosiddetta legge di stabilità per il 2015 – ha innalzato la tassazione sul rendimento dei fondi pensione dall’11% come stabilito fino al 2013, ad appunto il 20%, per di più retroattivamente! Per dovere di cronaca la stessa legge istituiva la possibilità, sperimentale per tre anni, di ricevere il TFR mensilmente in busta paga, anche se il dipendente era iscritto a un fondo pensione. La norma poi non è stata per fortuna rinnovata e, c’è da dire, che questa anticipazione era pure soggetta alla tassazione ordinaria, anziché separata come lo è il TFR lasciato in azienda e diversa ancora se depositato nel fondo, che sono tipicamente inferiori. Se è questo un modo coerente di incentivare il risparmio previdenziale!

La tassazione dei fondi pensione, oltre a essere complicata come tutta la normativa italiana in materia, non è nemmeno uniforme al suo interno. Solo per dare un’idea, dettaglio maggiormente quanto già espresso nell’articolo: le anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa subiscono una tassazione del 23%, le anticipazioni per le spese sanitarie invece del 15%. Il calcolo della tassazione, come visto, è anche diverso in funzione dell’epoca dell’ammontare maturato, cosa che costringe i fondi a distinguere i montanti in tre parti: ante 2001, tra 2001 e 2006 e dopo, per non parlare poi dei ‘vecchi iscritti’ cioè ante 28 aprile 1993 se il fondo era istituito entro il 15 novembre 1992. Ancora: il limite dei 5.164,57 euro deducibili, in realtà può arrivare in teoria fino a 7.746,86 se la prima occupazione è post 2007 e solo dal 6º al 25º anno di iscrizione, recuperando la differenza accumulata nei primi 5 anni tra il limite di 5.164,57 euro e quanto effettivamente dedotto, ecc., ecc.

Un’ultima cosa che forse non tutti sanno e, a normativa attuale, costituisce un apprezzabile vantaggio fiscale: la possibilità per gli iscritti a un fondo pensione complementare di iscrivere, se il suo Statuto lo consente, i soggetti fiscalmente a carico. Dov’è il vantaggio? Poiché la tassazione delle prestazioni decresce dal 15% al 9% in funzione dell’anzianità di iscrizione al fondo dopo i primi 15 anni, scendendo di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo, iscrivere ad esempio i figli – anche minori – versando semplicemente una quota minima, anticipa il momento di riduzione dell’aliquota. I figli una volta iscritti possono rimanere nel fondo a prescindere dal genitore e, una volta in attività – se vogliono – spostare il montante, che comunque intanto avrà reso qualcosa, in un altro fondo senza penalità fiscali. Peccato che il limite dei 5.164, 57 euro deducibili valga complessivamente sia per i fiscalmente a carico che per l’iscritto principale. 
Dulcis in fundo i dipendenti pubblici hanno un sistema diverso. Insomma sono norme che rendono davvero difficile districarsi già agli addetti, figuriamoci a un normale dipendente!
Fatta questa piccola panoramica ancor più in dettaglio sull’astrusità dei meccanismi di tassazione, le proposte avanzate dal gruppo di studio CIDA sono assolutamente condivisibili ma, in un’ottica di pressione sul legislatore che, a quanto sembra, sta rivedendo la tematica impositiva nel suo complesso, sarebbe auspicabile, a mio avviso, puntare direttamente più in alto. Ovviamente non sono neanche da considerare, la verità sta nei numeri, la proposta della Commissione e le argomentazioni del suo Presidente. Qualsiasi aliquota non sensibilmente inferiore a quelle IRPEF e che non incentivi, come l’attuale, ad iscriversi prima possibile a un fondo pensione complementare non avrebbe ragione di esistere.

Prima di tutto è fondamentale spingere per passare a un modello E-E-T, chiaro e omogeneo ai meccanismi del risparmio gestito, come nella maggior parte degli altri Paesi. Questo risultato a mio avviso dovrebbe essere il ‘minimo sindacale’. Già solo il fatto che vi sarebbero imposizioni solo sulla fase di erogazione della pensione (dal 15% al 9%) potrebbe diventare facilmente un fortissimo argomento di incentivazione alla previdenza di II pilastro, in quanto è noto a tutti che gli investimenti finanziari hanno un’aliquota del 26% tranne i titoli di Stato. 
Se poi si innalzasse il limite deducibile, con magari un ulteriore aumento in caso di iscrizione dei fiscalmente a carico, si avrebbe un incentivo per tutti gli iscritti a valutare dove collocare parte dei propri risparmi: se indirizzarli cioè verso la previdenza con i relativi incentivi fiscali o ad altri investimenti. Che sia questa una delle problematiche ostative? A pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, diceva qualcuno. I fondi pensione muovono infatti svariati miliardi di euro presso i gestori finanziari, con condizioni ovviamente di favore rispetto ai comuni singoli risparmiatori che pagano invece fior di commissioni.
Tornando a noi si potrebbe ad esempio stabilire, oltre ad innalzare il limite di deducibilità – per ipotesi 7.000 euro più ad esempio 300 euro eventualmente per ogni fiscalmente a carico iscritto – che l’11% della RAL che eccede il massimo contributivo sia esente. Questo limite per il 2022 è fissato in 105.014 euro. Un dirigente con RAL supponiamo di 120.000 avrebbe ulteriori 1.650 euro di deduzione se li versa ad un fondo complementare. Di fatto il dipendente, se vuole, continuerebbe a pagare i contributi con la stessa aliquota ordinaria su tutta la RAL, ma li indirizzerebbe alla previdenza complementare deducendoli.
Analogamente, seppur già possibile, verrebbero in tal maniera sollecitate le fonti istitutive dei fondi negoziali a far sì che in sede di contrattazione collettiva, specie di II livello, una parte economica degli aumenti/incentivazioni sia destinata, per chi supera questo limite, in una percentuale da destinare al fondo, visto che neanche l’azienda versa più i contributi obbligatori.

Quindi spingiamo non per mantenere invariata la tassazione, ma per semplificarla e incentivare ulteriormente, con meccanismi chiari, il risparmio previdenziale.
Archivio storico dei numeri di DIRIGENTI INDUSTRIA in pdf da scaricare, a partire da Gennaio 2013.

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