La recente Legge tedesca sui doveri nella catena di fornitura (Lieferkettengesetz) ed i relativi impatti sulle imprese italiane

Diversi sono i beni di consumo tedeschi che vengono prodotti all’estero, grazie ad un’ampia catena di fornitura che spesso passa per diversi Stati Membri dell’Unione Europea, tra cui notoriamente l’Italia, fino a coinvolgere paesi extra UE. La produzione richiede inoltre il coinvolgimento di cd. fornitori diretti ed indiretti. A tal fine, non di rado, si denota la scelta di percorsi produttivi a basso costo e di dubbia conciliabilità sia con il rispetto dei diritti umani che dell’ambiente. Se in passato tale modello operativo non veniva messo più di tanto in discussione, oggi più che mai l‘atteggiamento della società internazionale ha girato pagina, richiedendo un comportamento aziendale e produttivo sostenibile.

Avv. Marilena Bacci

In risposta a tale appello collettivo sempre più pregnante, il legislatore tedesco, per primo in Europa, ha approvato nel luglio del 2021 la cd. Lieferkettengesetz
(Nome completo: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, in breve: LksG).
Tale legge sulla due diligence obbligatoria nella catena di fornitura è entrata in vigore l’01.01.2023. La legge interessa oggi le aziende con almeno 3.000 dipendenti; ma se già dal 2024 le aziende con più di 1.000 dipendenti saranno chiamate a darne seguito, non va dimenticato che a Bruxelles si sta già discutendo una proposta di direttiva con gli stessi scopi ed analogo contenuto.
Avv. Marilena Bacci

Avv. Marilena Bacci Avvocato (I) e Rechtsanwalt (D), Dolce Lauda – m.bacci@dolce.de

L'obiettivo della LKsG è quello di tutelare due aspetti fondamentali del concetto di sostenibilità: la tutela dei diritti umani fondamentali e dell’ambiente. In questo contesto l’intera filiera è chiamata ad adottare un processo di due diligence effettivo ed efficace, volto a responsabilizzare le singole aziende nell‘attivarsi al fine di prevenire e combattere le violazioni che si verificano sia all’interno della propria azienda che nella catena di fornitura da cui dipendono.

La nuova regolamentazione interessa in prima battuta le imprese tedesche e le filiali e le succursali di imprese tedesche all'estero, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno l’amministrazione centrale, la sede principale di attività, la sede amministrativa, la sede legale in Germania; nonché le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, hanno una filiale ai sensi del § 13d della Legge tedesca sul Commercio (Handelsgesetzbuch, in breve: HGB); e ancora le imprese tedesche che hanno dipendenti distaccati all'estero, lavoratori interinali, se la durata dell'incarico supera i sei mesi, e all'interno di imprese affiliate, ai sensi del § 15 della Legge tedesca sulle Società per Azioni (Aktiengesetz) contando tutti i dipendenti di tutte le imprese appartenenti al gruppo che sono impiegati in Germania, nel calcolo del numero di dipendenti della società madre, ed infine i dipendenti distaccati all'estero.

Ma la LksG avrà un impatto - non meno cruciale - sui fornitori diretti ed in ultima analisi, anche se allo stato formalmente assoggettati ad un diverso percorso, anche sui fornitori indiretti coinvolti nella catena di fornitura.

La legge individua il fornitore diretto nel "partner di un contratto per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le cui forniture sono necessarie per la produzione del prodotto dell'impresa o per la fornitura e l'utilizzo del relativo servizio". Mentre rientra nella categoria di fornitore indirettoqualsiasi impresa che non sia un fornitore diretto e le cui forniture siano necessarie per la produzione del prodotto dell'impresa o per la fornitura e l'utilizzo del relativo servizio."

La due diligence e compliance richiesta al fornitore diretto - e dunque anche al partner contrattuale italiano - sono praticamente paritarie a quelle richieste all’impresa tedesca. In particolare, si richiede loro di stabilire ed adottare tutte quelle misure appropriate volte a raggiungere l'obiettivo di prevenire, ridurre al minimo o eliminare qualsiasi rischio attinente alla violazione dei diritti umani o dell'ambiente.

A tal fine le aziende sono chiamate ad elaborare una due diligence, gestire il rischio e designare (eventualmente) una persona responsabile all'interno dell'impresa, analizzare periodicamente i rischi, elaborare ed intraprendere misure preventive, elaborare una dichiarazione di politica aziendale, elaborare ed adottare azioni correttive, prevedere una procedura di reclamo, documentare l’intera attività e dare rendiconto, con il dovere di pubblicizzare sul proprio sito sia una sorta di dichiarazione d’intenti che il report annuale. Tutti questi elementi devono essere "rivisti almeno una volta all'anno e/o su base ad hoc, se l'impresa deve aspettarsi una situazione di rischio significativamente cambiata o ampliata nella propria area di attività o presso i propri fornitori diretti.”

Mentre per quanto riguarda i fornitori indiretti, all'impresa tedesca, come meglio supra individuata, viene chiesto in primo luogo di "attuare gli obblighi di diligenza in materia di rischi".

A ciò si aggiunge l’obbligo di istituire la procedura di reclamo, di agire senza indebiti ritardi nel caso in cui indizi effettivi suggeriscano che una violazione di un obbligo presso i fornitori indiretti possa essere possibile (conoscenza circostanziata), e di effettuare un'analisi dei rischi, stabilire misure preventive adeguate, sostenere la prevenzione e l'evitamento di un rischio o l'attuazione di misure settoriali o trasversali., intraprendere iniziative settoriali o intersettoriali di cui l'impresa è parte, redigere e attuare un concetto di prevenzione, cessazione o minimizzazione e aggiornare la propria dichiarazione di politica, se necessario.
Nei casi in cui poi la catena di fornitura sia stata strutturata "in modo improprio o abbia intrapreso una transazione al fine di eludere gli obblighi di due diligence nei confronti del fornitore diretto, un fornitore indiretto è considerato un fornitore diretto".

Se un fornitore si rifiuta di collaborare ed adeguarsi ai requisiti di legge, l'azienda soggetta alla legge tedesca sarà tenuta a sollecitare il fornitore e quindi a sottoporlo a regolari verifiche, fino ad arrivare a sostituirlo, quale ultima ratio prevista dalla legge.

Le aziende tedesche in prima battuta ed i loro fornitori diretti - non di rado quindi le aziende italiane - saranno dunque tenute a verificare non solo l‘operato interno della propria azienda ma al contempo l'intera filiera. In particolare, dovranno identificare e valutare i rischi al fine di adottare misure per eliminarli, pena per l‘azienda tedesca, in prima battuta, l’inflizione di ammende pecuniarie sino a 50.000 €, multe tra 100.000 € e 800.000 € o fino al 2% del fatturato annuo (per aziende con fatturato superiore a 400 milioni €/anno) e/o l'esclusione dall'assegnazione di appalti pubblici (in presenza di una violazione accertata con sentenza definitiva).

La legge mira quindi in modo molto consapevole e determinato a coinvolgere tutti i partner contrattuali, anche in Europa, e non solo in veste di fornitori di beni ma anche di servizi. L’intero settore commerciale, produttivo, finanziario è allora chiamato a confrontarsi senza ulteriori ritardi con tale legge ed adoperarsi ad adattare e/o adottare la propria compliance.

Di conseguenza anche in Italia le imprese che per prime si interfacceranno con la legge – sì di origine tedesca ma, di fatto, ad impatto globale - potranno indubbiamente non solo assicurarsi un potere contrattuale più forte ed efficace nei confronti di partner contrattuali tedeschi, ma potenziare anche l’ingresso nel mercato o in settori sino ad oggi magari preclusi di fatto. Ciò in quanto – se la legge non subisce modifiche - le aziende interessate saranno in futuro inevitabilmente tenute a privilegiare quei partner contrattuali che già soddisfino i requisiti o siano disposti a dialogare/collaborare in modo costruttivo.
Non va inoltre dimenticato l’impatto che le sanzioni imposte all’azienda tedesca possono avere sia nella gestione di rapporti che di trattative contrattuali, con l’adozione di pressanti condizioni e/o penali contrattuali o ancora fornendo all’azienda tedesca la possibilità di disdettare il contratto senza preavviso per giusta causa.

La LksG deve quindi essere vista non solo come banco di prova ma anche come opportunità per la creazione di rapporti commerciali sostenibili, in attesa dell’ormai prevista promulgazione di un‘analoga, ben più pregnante, direttiva europea sugli stessi temi. Si ricorda infatti che all’inizio di dicembre del 2022 la proposta di direttiva è stata oggetto di discussione del Consiglio UE, il quale si è dichiarato favorevole all’adozione di una tale regolamentazione a livello europeo.

Per maggiori informazioni: https://lieferkettengesetz.de/en/


Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna ha partecipato all'organizzazione di un Convegno sul tema a Ravenna, il 19 novembre 2022, insieme ad Associazione Culturale Italo – Tedesca di Ravenna, AIAS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, e ITKAM, Camera di Commercio italiana per la Germania:
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