Gli obblighi assicurativi previsti dalle fonti istitutive: siamo sempre sicuri che le polizze in essere siano a norma?
Praesidium persegue anche un mandato “aggiuntivo” ovvero fornire la massima chiarezza su contenuti ed esclusioni delle polizze
Valeria Bucci
Praesidium è il broker di riferimento del sistema di rappresentanza Federmanager e del fondo sanitario Assidai, dal 2005 opera proprio nella distribuzione di soluzioni assicurative sanitarie integrative degli enti di sistema e di altri fondi categoriali. Il nostro principale compito è far sì che le coperture assicurative siano in compliance con i dettami previsti dalle fonti istitutive, in particolare dal Contratto Collettivo Nazionale, fornendo una consulenza e un servizio personalizzato ai nostri assicurati.
A differenza degli altri broker generalisti o più orientati al business, Praesidium persegue anche un mandato “aggiuntivo” ovvero fornire la massima chiarezza su contenuti ed esclusioni delle polizze. Il CCNL, art 12, pone in capo all’azienda alcuni obblighi assicurativi: il comma 2 prevede l’obbligo di assicurare i propri dirigenti in caso di infortunio professionale ed extraprofessionale, senza applicazione di alcuna franchigia, con dei massimali variabili in base alle retribuzioni annuali lorde (Ral); il comma 5 prevede invece una copertura caso morte ed invalidità permanente e totale (ovvero superiore ai 2/3) con somme specifiche e differenziate in caso di dirigente single o con coniuge o familiari a carico.
La prima copertura viene suddivisa in due polizze per garantire il massimo beneficio fiscale all’azienda, distinguendo tra infortuni professionali a contraenza diretta, ed infortuni extraprofessionali a contraenza cassa, per usufruire della riduzione al 10% della contribuzione previdenziale; la nostra convenzione infortuni offre anche delle garanzie aggiuntive come il rimborso spese mediche da infortuni entro un massimale di 10mila euro senza alcuna franchigia per spese non sempre coperte dai fondi assicurativi, come le spese fisioterapiche. La seconda copertura viene proposta solitamente a contraenza Cassa di assistenza – sempre per consentire la riduzione al 10% – o in ottemperanza al comma 8 del suddetto articolo, accompagniamo l’azienda nell’impostazione maggiormente conveniente a livello fiscale.
Fondamentale è anche valutare esclusioni e massimali nonché l’applicazione di quanto stabilito nelle dichiarazioni a verbale dell’art.12. In capo all’azienda ricade anche l’art 15 del CCNL ovvero la tutela legale e la responsabilità civile del dirigente: ma in questo caso non si tratta di un obbligo assicurativo, ma è consigliabile per l’impresa strutturare anche in quest’ambito una polizza ad hoc che amplia – includendo i casi di colpa grave – le tutele previste dal CCNL. In ogni caso, il vero banco di prova di ogni polizza è rappresentato dal momento in cui si verifica il sinistro e dall’assistenza fornita a chi ne è vittima. L’attività principale di un broker dovrebbe essere quella di fornire chiarezza sui contenuti, assistenza, aspetti qualitativi di cui si valuta l’impatto, purtroppo, troppo tardi.
La pandemia ha di certo
aumentato le preoccupazioni. Per quanto riguarda le coperture RSM, il Fondo Fasi
e il Fondo Assidai non prevedono esclusioni sulle conseguenze dirette o
indirette da situazioni pandemiche, diversamente da quanto presente nelle
polizze dirette con molte Compagnie di Assicurazione. Altra tematica di
notevole importanza riguarda il valore degli accordi di secondo livello in
quanto attraverso un accordo o un regolamento aziendale, l’impresa può
allargare le coperture a favore dei propri dipendenti e dirigenti. L’intervento
del broker, in questo caso, serve a garantire che quanto stabilito dall’accordo
o regolamento sia redatto a piena coerenza con le condizioni contrattuali,
evitando di esporre a rischi l’azienda: la principale richiesta oggi è quella
di allargare le tutele del welfare a tutta la famiglia.