Nuovo codice dei contratti pubblici: sarà l'ultima revisione?
"Fare in fretta" senza perdere di vista il "fare bene"
Il primo luglio di quest’anno è entrato il vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 31
marzo 2023, l’ennesima revisione del Codice degli Appalti, che si compone “solo”
di 229 articoli e 36 allegati.
L’obiettivo era quello di razionalizzare, riordinare e semplificare la nuova disciplina
dei Contratti pubblici iniziata con il decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: il numero degli articoli è rimasto sostanzialmente invariato, ma i lettori sono stati graziati
con una sostanziale riduzione del numero
dei commi, riducendo così il numero di norme e linee guida di attuazione.
La prima novità che si incontra, non presente nelle precedenti versioni del Codice,
sono i principi generali ai quali si ispira:
- principio di risultato, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- principio della fiducia, nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Gli altri principi di riferimento, contenuti nei
primi 12 articoli del Codice, comprendono
tra l’altro, l’accesso al mercato, la buona
fede e l’affidamento, l’auto-organizzazione amministrativa, la conservazione
dell’equilibrio contrattuale, la tassatività
delle clausole di esclusione, al fine di regolamentare i valori e i criteri di valutazione
che fanno riferimento all’ordine giuridico,
per fornire uno strumento di risoluzione
delle incertezze interpretative delle altre
norme del Codice, che non mancano, che
sono ulteriormente declinati in specifiche
disposizioni di dettaglio.
Il percorso che ha portato al nuovo Codice,
come si può immaginare, è stato complesso ed intricato, seminato di ostacoli, alcuni
dei quali pretestuosi.
La commissione di esperti incaricata della
revisione era per la quasi totalità composta
da magistrati e/o avvocati: l’unico tecnico
era il rappresentante degli Ordini Professionali, su proposta del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI).
Che cosa avevano estratto dal cilindro
questi super esperti delle progettazioni
di lavori pubblici? La parte IV del libro I,
dedicata alla progettazione, ridefinisce la
disciplina dei livelli e dei contenuti della
progettazione: ora essa si articola in due
livelli successivi di approfondimento
tecnico, il progetto di fattibilità tecnico
economica e il progetto esecutivo che
è quello che viene utilizzato per la gara
di realizzazione dell’opera.
Spariva il secondo livello di progettazione, il progetto
definitivo, che però veniva implicitamente
inglobato nel primo.
L’obiettivo qual era? Prendo tre e pago due!
La dura opposizione del collega e di tutto
il CNI è riuscito a sventare la manovra,
prevedendo una modifica del calcolo delle
parcelle professionali che sono state introdotte nell’allegato I.13 che prevede le nuove modalità di stima dei relativi compensi,
ricalcolando le vecchie aliquote su tre livelli
nei due nuovi livelli di progettazione.
Il nuovo Codice ha imboccato quindi una
diversa strada al fine di arrivare ad una reale semplificazione delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi comunitari,
elevando a rango normativo il raggiungimento del risultato in continuità con
quanto già previsto dalla disciplina speciale in tema di PNRR, per la quale “assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi” nel Piano.
A proposito di PNRR, il Codice vuole essere
appunto essere uno strumento più agile e
flessibile, a disposizione della PA, per la realizzazione dei progetti legati al PNRR: nel
comparto Sanità, in Veneto, per quel che
riguarda gli Ospedali e le Case di Comunità, che interessano tutti noi utenti, a che
punto siamo?
Il cronoprogramma dei lavori prevedeva
il completamento della fase progettuale
entro l’estate del 2023: i progetti esecutivi, almeno in Veneto, sono stati fatti, sono stati pure validati da studi di progettazione
terzi che ne hanno verificato la congruenza
tecnica e d economica.
Adesso però occorre partire con i lavori: l’obiettivo è firmare i contratti con le aziende
realizzatrici e partire con le attività realizzative entro la fine dell’anno, avendo poi due
anni per completare le opere. Ce la faremo?
Personalmente credo che la fase più
complicata inizi adesso.
In conclusione che cosa si può dire del
nuovo Codice degli Appalti?
La sintesi migliore penso possa essere
quella del Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia che afferma: “Bene l’impulso alla digitalizzazione degli appalti del nuovo
Codice.
Attenzione, però, a spostare l’attenzione solo sul ‘fare in fretta’, che non
può mai perdere di vista il ‘fare bene’.
Semplificazione e rapidità sono valori
importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti
come trasparenza, controllabilità e libera
concorrenza, che nel nuovo Codice non
hanno trovato tutta l’attenzione necessaria,
specie in una fase del Paese in cui stanno
affluendo ingenti risorse europee”.
Sarà la revisione definitiva? Temo di no, ancora troppi i dubbi e le incertezze interpretative!
05 ottobre 2023