Nuovo codice dei contratti pubblici: sarà l'ultima revisione?

"Fare in fretta" senza perdere di vista il "fare bene"

Giampietro Rossi Federmanager Padova e Rovigo

Il primo luglio di quest’anno è entrato il vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l’ennesima revisione del Codice degli Appalti, che si compone “solo” di 229 articoli e 36 allegati.

L’obiettivo era quello di razionalizzare, riordinare e semplificare la nuova disciplina dei Contratti pubblici iniziata con il decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: il numero degli articoli è rimasto sostanzialmente invariato, ma i lettori sono stati graziati con una sostanziale riduzione del numero dei commi, riducendo così il numero di norme e linee guida di attuazione. 

La prima novità che si incontra, non presente nelle precedenti versioni del Codice, sono i principi generali ai quali si ispira: 
  • principio di risultato, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; 
  • principio della fiducia, nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 

Gli altri principi di riferimento, contenuti nei primi 12 articoli del Codice, comprendono tra l’altro, l’accesso al mercato, la buona fede e l’affidamento, l’auto-organizzazione amministrativa, la conservazione dell’equilibrio contrattuale, la tassatività delle clausole di esclusione, al fine di regolamentare i valori e i criteri di valutazione che fanno riferimento all’ordine giuridico, per fornire uno strumento di risoluzione delle incertezze interpretative delle altre norme del Codice, che non mancano, che sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio. 

Il percorso che ha portato al nuovo Codice, come si può immaginare, è stato complesso ed intricato, seminato di ostacoli, alcuni dei quali pretestuosi. 

La commissione di esperti incaricata della revisione era per la quasi totalità composta da magistrati e/o avvocati: l’unico tecnico era il rappresentante degli Ordini Professionali, su proposta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Che cosa avevano estratto dal cilindro questi super esperti delle progettazioni di lavori pubblici? La parte IV del libro I, dedicata alla progettazione, ridefinisce la disciplina dei livelli e dei contenuti della progettazione: ora essa si articola in due livelli successivi di approfondimento tecnico, il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo che è quello che viene utilizzato per la gara di realizzazione dell’opera
Spariva il secondo livello di progettazione, il progetto definitivo, che però veniva implicitamente inglobato nel primo. 

L’obiettivo qual era? Prendo tre e pago due! La dura opposizione del collega e di tutto il CNI è riuscito a sventare la manovra, prevedendo una modifica del calcolo delle parcelle professionali che sono state introdotte nell’allegato I.13 che prevede le nuove modalità di stima dei relativi compensi, ricalcolando le vecchie aliquote su tre livelli nei due nuovi livelli di progettazione. 

Il nuovo Codice ha imboccato quindi una diversa strada al fine di arrivare ad una reale semplificazione delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi comunitari, elevando a rango normativo il raggiungimento del risultato in continuità con quanto già previsto dalla disciplina speciale in tema di PNRR, per la quale “assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi” nel Piano. 

A proposito di PNRR, il Codice vuole essere appunto essere uno strumento più agile e flessibile, a disposizione della PA, per la realizzazione dei progetti legati al PNRR: nel comparto Sanità, in Veneto, per quel che riguarda gli Ospedali e le Case di Comunità, che interessano tutti noi utenti, a che punto siamo?

Il cronoprogramma dei lavori prevedeva il completamento della fase progettuale entro l’estate del 2023: i progetti esecutivi, almeno in Veneto, sono stati fatti, sono stati pure validati da studi di progettazione terzi che ne hanno verificato la congruenza tecnica e d economica. 

Adesso però occorre partire con i lavori: l’obiettivo è firmare i contratti con le aziende realizzatrici e partire con le attività realizzative entro la fine dell’anno, avendo poi due anni per completare le opere. Ce la faremo? 

Personalmente credo che la fase più complicata inizi adesso. In conclusione che cosa si può dire del nuovo Codice degli Appalti? 
La sintesi migliore penso possa essere quella del Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia che afferma: “Bene l’impulso alla digitalizzazione degli appalti del nuovo Codice. 

Attenzione, però, a spostare l’attenzione solo sul ‘fare in fretta’, che non può mai perdere di vista il ‘fare bene’. 

Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee”. 

Sarà la revisione definitiva? Temo di no, ancora troppi i dubbi e le incertezze interpretative!