In pensione 7 anni prima con l’isopensione

L'anticipo "pensionistico" fa parte della riforma Fornero sul mercato del lavoro che da la possibilità alle aziende che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di stipulare, accordi aziendali per incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione senza gravare sul bilancio dello Stato.

Salvatore Martorelli

Giornalista pubblicista (*)
Era il simbolo dell’Italia “previdenzialmente” sprecona, quella che regalava, a carico della finanza pubblica, a talune categorie di lavoratori anni di contributi e di pensioni! 
Stiamo parlando dei prepensionamenti ovvero quella forma di ammortizzatore sociale che prevede la conclusione anticipata dell'attività lavorativa e la concessione del trattamento pensionistico prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge per l’accesso alla pensione. 
Dopo anni di obblio, dal 2013 i prepensionamenti (ora si chiamano “assegni di esodo” o “ISO pensioni”) sono ritornati alla ribalta ma con molte novità e – cosa assai importante - senza alcun onere per lo Stato.
La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (la riforma Fornero sul mercato del lavoro) ha previsto, infatti, all’articolo 4, che le aziende che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori possano stipulare, qualora vi sia un’eccedenza di personale, accordi aziendali per incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione.
Queste intese devono prevedere che il datore di lavoro si impegni a corrispondere all’INPS la somma di danaro necessaria:
  • al pagamento ai lavoratori interessati all’accordo di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti;
  • all’accredito della contribuzione figurativa (la cosiddetta “contribuzione correlata” fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La possibilità di accedere a questa particolare forma di “prepensionamento” può riguardare i lavoratori di qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti che, nell’ambito di un processo di riduzione di personale, risultino in esubero. Per avvalersi di questa opportunità è, però, necessario che i lavoratori interessati raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il limite dei 4 anni è stato, però, ampliato, per gli anni 2018-2020, a 7 dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Le procedure amministrative

L’accesso a questa prestazione è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, da cui risulti:
  • una situazione di eccedenza di personale;
  • l’indicazione del numero dei lavoratori in esubero;
  • il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
La norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino in media più di quindici dipendenti. Nel numero dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti e degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Requisiti del lavoratore

La legge non richiede requisiti specifici per l’accesso alla prestazione da parte del lavoratore ma condiziona la sua erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi, contributivi ed anagrafici previsti dalle norme in vigore ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione.
Così, ad esempio, qualora l'azienda intenda sfruttare il periodo massimo di scivolo di 7 anni, per quest’anno possono aderire all’ISO Pensione (ricordiamo che l’adesione all’esodo è volontaria) i lavoratori che hanno 60 anni e 6 mesi di età e che, pertanto, otterrebbero la pensione di vecchiaia nel 2025 a 67 anni e 6 mesi di età, oppure chi ha 36 anni e 9 mesi di contributi (ridotti a 35 anni e 9 mesi per le donne) e che, pertanto, accederà in pensione anticipata nel 2025 con 43 anni e 9 mesi di contributi.
Per il perfezionamento del requisito contributivo sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati dell’Unione Europea, Svizzera, Paesi dello Spazio Economico Europeo) ed in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Sono altresì utili, per l’accertamento del diritto alla pensione, i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Non possono, invece, essere utilizzati, mediante il “cumulo gratuito” previsto dalla Legge 232/2016, i versamenti fatti ad altri Enti i Fondi di previdenza (INPDAP, ENPALS, Gestione Separata, Casse dei Liberi professionisti, ecc.)
Non possono, poi, ottenere l’assegno di esodo l lavoratori già titolari di pensione di invalidità oppure di assegno ordinario di invalidità.
È bene, da ultimo, precisare, a scanso di equivoci, che questa prestazione è in alternativa alla concessione della NASPI (è la “vecchia” indennità di disoccupazione”).
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La procedura

L’avvio della procedura segue questo schema:
  • Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi di versare le somme necessarie al pagamento della prestazione e dei contributi figurativi.
  • L’accordo diviene efficace non appena l’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore, lo validi.
  • A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS le somme richieste. In caso di mancato versamento, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’incasso (in termine tecnico è detta “escussione” ) della fideiussione.
Per quanto riguarda gli oneri da pagare all’ente di previdenza per avvalersi di questi “prepensionamenti”, l’INPS rilascia al datore di lavoro, per consentigli la stipula della fideiussione bancaria, un prospetto contenente l’informazione relative alle somme necessarie per il programma di esodo annuale.
Il datore di lavoro dovrà, poi, consegnare alla sede INPS ove è iscritta l’azienda il documento bancario attestante la fideiussione – che è un negozio giuridico con il quale un soggetto (“fidejussore”), garantisce un'obbligazione altrui, (es. in luogo del debitore) obbligandosi personalmente nei confronti del creditore – e l’INPS, dopo aver verificato la conformità della stessa agli obblighi indicati nel prospetto, comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca.

La domanda di prestazione

Così come già avviene per gli assegni di sostegno al reddito erogati ai dipendenti delle banche, è il datore di lavoro che, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’INPS, presenta, per via telematica, all’Ente di previdenza le domande di prestazione per ciascun lavoratore.
A questo punto il pallino passa all’INPS che accerta sia l’esistenza dei requisiti per la prestazione richiesti al lavoratore (tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro) sia la corrispondenza tra l’onere effettivo per il singolo lavoratore e la stima effettuata in sede di quantificazione. Se l’importo è superiore alla stima, l’INPS provvederà a richiedere un’integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro.

Il calcolo della prestazione

Il valore dell’ISO Pensione è pari all'importo della pensione che spetterebbe al lavoratore, in base alle regole vigenti, al momento di accesso alla pensione stessa, esclusa la contribuzione figurativa che il datore di lavoro verserà per il periodo di esodo.
Anche tutti gli altri eventuali “bonus” (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative sono valutati per il diritto e la misura dell’importo pensionistico.
Attenzione, però, ad alcune particolarità! Sull’importo della prestazione non spetta la perequazione automatica (la cosiddetta “scala mobile”) e i trattamenti di famiglia (ANF) mentre non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni ) e per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).
La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Pagamento della prestazione

Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni. Essa spetta per 13 mensilità ed è disposto, come per le altre pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, riscuotibili al primo giorno bancabile di ciascun mese. La tassazione prevista è quella ordinaria e vanno applicate le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico. 
Occhio a non dimenticare che entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore deve presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, poiché non è prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.

La contribuzione figurativa

Come abbiamo già detto all’inizio, la norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, questa è versata, a totale carico del datore di lavoro ed in favore del lavoratore, la contribuzione figurativa, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive 
Il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Rioccupazione

La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l’INPS non farà alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione.

(*) Salvatore Martorelli è autore di articoli, saggi e libri in materia di sicurezza sociale. Collabora con numerosi quotidiani e periodici di rilevanza nazionale. Ha scritto per “Il Giorno”, “ll Resto del Carlino”, “La Nazione,” La Notte”, “Italia Oggi”, “Gente Money”, “Panorama” e per altre pubblicazioni specializzate in materia assicurativa e del lavoro. Redige i testi di natura previdenziale e di lavoro per le pubblicazioni edite da “AltroConsumo”.
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