Novità Previdenziale: la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
Servizio Sindacale Aldai-Federmanager
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una recente novità previdenziale che si inserisce nei nuovi strumenti di flessibilità in uscita finalizzati ad attenuare gli effetti dell’allontanamento del traguardo pensionistico introdotti dalla Riforma Fornero. Il nuovo istituto consiste nella possibilità del dirigente iscritto ad un Fondo di Previdenza Complementare di richiedere l’erogazione - totale o parziale - dell’accantonamento accumulato al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e contributivi quando sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Previndai, il Fondo contrattuale di previdenza complementare dei dirigenti di aziende industriali, ha messo a disposizione un documento che illustra le condizioni e i presupposti per richiedere la RITA.
RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
D. LGS 252/2005 Art. 11 (comma 4 e 4 bis) *
- COSA È? È un’erogazione frazionata di tutto (RITA TOTALE) o parte (RITA PARZIALE) del montante accantonato presso il Fondo.
- DURATA: dal momento dell’accettazione della richiesta fino al compimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, per un periodo massimo di 5 o 10 anni in base al possesso di determinati requisiti.
- REQUISITI: l’iscritto può accedere alla RITA al ricorrere dei seguenti presupposti:
Con un periodo di anticipo massimo di 5 anni:
- cessazione attività lavorativa;
- 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia;
- requisito contributivo minimo di 20 anni nel regime pensionistico di base.
Con un periodo massimo di 10 anni:
- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
- ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: se il montante destinato alla RITA è allocato in tutto o in parte nei comparti finanziari, il Fondo, salvo diversa disposizione dell’iscritto, provvede preventivamente a riversarlo nel comparto assicurativo 2014. Nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall'iscritto continua ad essere mantenuta in gestione così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti. L’iscritto che ha, invece, espressamente richiesto di mantenere il montante nel comparto finanziario, può, in corso di erogazione della RITA, esercitare la facoltà di switch esclusivamente verso il comparto assicurativo 2014.
- PERIODICITÀ DELL’EROGAZIONE: la RITA viene erogata con periodicità trimestrale il 2 gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ogni anno fino alla scadenza del periodo di RITA.
- COSTI: 10,00 euro ad erogazione (quattro all’anno).
- LIMITI PERCENTUALI E IMPORTO nel caso di RITA PARZIALE, il Fondo ha fissato i seguenti limiti:
- limiti minimi: non inferiore al 5% della posizione maturata e, in ogni caso, l’erogazione trimestrale non può essere inferiore a € 100,00;
- limite massimo: non superiore al 95% della posizione maturata e, in ogni caso, l’importo residuo della posizione non può essere inferiore a € 1.000,00.
Nel caso di RITA TOTALE non sussistono limiti minimi relativamente all'ammontare della rata.
- FISCALITÀ: la parte imponibile di RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.
- REVOCA E REITERABILITÀ: l’iscritto ha facoltà di revocare l’erogazione della RITA.
Nel caso in cui abbia precedentemente richiesto una RITA PARZIALE, può reiterare la richiesta di RITA, per una sola volta e a valere sul residuo totale della posizione.
- COME SI OTTIENE: per ottenere la RITA è necessario trasmettere al Fondo l’apposito mod. 08R, unitamente alla documentazione nello stesso richiesta.
Per dettagli o informazioni consultare:
www.previndai.it
Documento per la regolamentazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
* Versione 2 maggio 2018 - Fonte Previndai
01 agosto 2018