Ventuno modi per andare in pensione
Le numerose possibilità di pensionamento sono dimostrazione della creatività legislativa, non sempre finalizzata a semplificare le regole e dare certezza del diritto. Se non trovate fra le 21 possibili opzioni il modo di andare in pensione, cercate almeno di capire quale pista possa essere più facilmente percorribile e fate l’elenco delle iniziative per raggiungere il traguardo. Per ridurre i dubbi, prenotate un incontro in ALDAI per verificare insieme le iniziative utili per arrivare prima al risultato.
Salvatore Martorelli
Giornalista - Consulente Previdenziale
Lo scorso anno, proprio in questi giorni, la nostra rivista pubblicò un articolo dal titolo “Diciassette modi per andare in pensione” nel quale erano fornite tutte le informazioni indispensabili per verificare se fosse o meno possibile accedere al pensionamento anticipato o per vecchiaia con qualche anno di anticipo rispetto alle normali decorrenze.
L’articolo ha avuto, osservando il numero dei lettori, un buon successo - sicuramente non per le capacità di chi lo ha scritto né per il fascino dell’argomento - motivato dalla voglia del lettore di trovare nel testo un filo di Arianna per arrivare alla pensione il più presto possibile. Riproponiamo allora lo stesso vademecum che illustra le diverse opportunità di pensionamento di vecchiaia o anticipato, anche alla luce delle novità (poche a dire il vero) contenute nella Legge di Bilancio per il 2018 appena approvata in Parlamento.
I “Diciassette modi per andare in pensione” sono, però, divenuti ventuno; ne avevamo infatti tralasciai alcuni.
Come già detto in precedenza, il vademecum non può esaurire tutte le casistiche possibili, che potranno, invece, essere analizzate, con completezza, per i singoli casi, dai funzionari e dai consulenti del Servizio Sindacale dell’ALDAI.
1 - Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
È il pensionamento “tipo”, valido per chi poteva far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996. Richiede il raggiungimento congiunto di 2 requisiti, quello anagrafico e quello contributivo. Mentre il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane, quello anagrafico, nell’anno 2018, è stabilito, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, in 66 anni e 7 mesi
Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo. Si deve cessare l’attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
2 - Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
È il tipo di pensione che riguarda coloro che non possono far valere neppure un contributo prima del 1° gennaio del 1996. Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo, occorre anche qui, maturare congiuntamente i 20 anni di versamento e l’età pensionabile che è fissata, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, in 66 e 7 mesi. Ma c’è un’altra condizione: per i soli destinatari del sistema contributivo puro, l'accesso a pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la condizione dell'importo della pensione che deve essere pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (circa 679 euro). Se non si hanno 20 anni di versamento oppure la pensione maturata è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale si va in pensione a 70 anni e 7 mesi e con soli 5 anni di contributi. Il calcolo della pensione è fatto con il sistema contributivo.
3 - Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione
Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc.…) può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione di vecchiaia in totalizzazione". Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti ed aver compiuto, nel 2018, almeno 65 anni e 7 mesi di età ma, una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal 19° mese successivo. Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo. Salvo particolari casi, il “cumulo contributivo” - di cui parleremo più avanti - ha reso assai poco appetibile questo tipo di trattamento pensionistico.
4 - Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri
Chi ha versamenti previdenziali in paesi dell’Unione Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni con l’Italia, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri. C’è, però, un’importante peculiarità: il periodo di lavoro all’estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne l’importo. Ciò significa che, per esempio, se un lavoratore è stato assicurato in Germania per 3 anni di lavoro svolti come dipendente e ha in più 17 anni di contributi in Italia, una volta compiuta l’età pensionabile dei 66 anni e 7 mesi, matura regolarmente la pensione di vecchiaia, avendo cumulato 20 anni di contributi, tutto compreso. La pensione “in pagamento” sarà però determinata soltanto con i 17 anni versati in Italia, mentre la Germania riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese e al compimento dell’età pensionabile vigente in Germania. Per quanto attiene al sistema di calcolo, i contributi esteri valgono anche per stabilire il metodo di calcolo da applicare: retributivo, misto o contributivo.
5 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952
Il comma 15 bis dell’articolo 24 della Legge 214/2011 (cioè la Riforma Fornero) prevede una agevolazione per le lavoratrici dipendenti nate da aprile a dicembre del 1952 e che possono far valere, al 31 dicembre del 2012, almeno 20 anni di versamenti. In questi casi la pensione di vecchiaia si matura con uno “sconto” rispetto alla normale età pensionabile ovvero a 64 anni e 7 mesi di età. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati. Inizialmente questa deroga era riservata solo a chi era al lavoro, come dipendente alla data del 28 dicembre del 2011. Successivamente, però, la deroga è stata ampliata ed ha riguardato anche le lavoratrici dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 fossero prive di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonomo oppure fossero divenute, nel frattempo, dipendenti del settore pubblico, a condizione, però, che avessero maturato i 20 anni di versamento con i soli contributi versati come dipendente del settore privato.
6 - Pensione di vecchiaia in regime di “cumulo”
La Legge 228/2012, aggiornata con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2017 (è la n.232/2016), ha previsto un’ulteriore possibilità di mettere insieme la contribuzione “frammentata” ovvero quella versata in più gestioni assicurative. Il “cumulo contributivo” (è questo il termine tecnico utilizzato per contraddistinguere questa opportunità) consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché, dal 2017, alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
È necessario aver compiuto l’età pensionabile, occorrono 20 anni complessivi di versamenti e non è più richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati. La pensione è calcolata con il meccanismo del “pro quota” ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.
Le cose si modificano se, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, concorrono i contributi versati in una Cassa di Previdenza dei Liberi professionisti. In questo caso se i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps (o negli altri fondi pubblici), quest’ultimo erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.
La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.
7 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%
I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall’INPS (non vale il giudizio delle Commissioni ASL formulato per il riconoscimento dell’invalidità civile, ma serve quello dei sanitari dell’INPS) in misura almeno pari all’80 per cento vanno in pensione di vecchiaia - se in possesso di almeno 20 anni di contributi - a 60 anni e 7 mesi di età (55 anni e 7 mesi le donne). La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
8 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti
I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e, rispettivamente per uomini e donne, a 55 anni 7 mesi e 50 anni e 7 mesi di età. La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
9 - Anticipo pensionistico (A.PE.) volontario
Nonostante sia trascorso più di un anno dall’entrata in vigore della legge n.232/2016 e siano passati già alcuni mesi dall’approvazione del decreto applicativo tarda ad avviarsi l’ “Ape” volontaria ovvero l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica attuato con prestiti, erogati, attraverso l'Inps, da parte di banche e assicurazioni, che dovranno poi essere restituiti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, in 20 anni. Mancano, infatti, ancora sia le convenzioni con gli Istituti di credito e le Assicurazioni che dovranno anticipare questi trattamenti sia indicazioni certe sui tassi a applicare al prestito e sul costo della polizza assicurativa da stipulare. Ricordiamo che si tratta di un progetto di natura sperimentale che consente dal 1° maggio del 2017 e fino al 31 dicembre del 2019 ai lavoratori che hanno raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. Ulteriori requisiti sono quello di essere a non più di 3 anni e 7 mesi al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e di poter far valere almeno 20 anni di contributi. In pratica, accedendo all’APE, si otterrà, mensilmente e per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia una somma, rapportata all'importo della futura pensione ed esente da imposizione fiscale. L’importo anticipato dovrà essere restituito, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvista" per l'anticipo.
10 - Anticipo pensionistico (A.PE.) sociale
In attesa di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia chi si trova in particolari condizioni (disoccupato con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi, invalido oltre il 74 per cento, chi assiste familiari conviventi entro il secondo grado gravemente handicappati, chi è addetto a lavoro faticosi) può ottenere l’APE sociale. Si tratta di una indennità che è erogata dallo Stato e non dal settore bancario. Come per l’APE normale, l’APE sociale è stata prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, salvo una sua eventuale prosecuzione. Può accedere all’APE sociale chi ha compiuto i 63 anni di età ed ha almeno 30 anni di versamenti (36 anni per gli addetti ai lavori faticosi).
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione ma non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all’anno.
11 - La RITA
Per dare una risposta alla richiesta di flessibilità in uscita verso la pensione senza gravare sulle casse dello Stato la Legge 232/2016 ha introdotto la RITA (è l’acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile.
A differenza dell'Ape volontario, che è in un prestito bancario da restituire con una trattenuta ventennale sulla pensione e dall'Ape sociale, la RITA ricorre al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare. Questa somma, in sostanza, può essere riscosso in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.
Anche la RITA non ha visto ancora l’avvio ed il motivo del ritardo consiste nell’aver subordinato la concessione della rendita alla certificazione da parte dell'Inps dei requisiti per l'Ape volontario. La mancata attuazione di quest'ultima misura ha sostanzialmente decretato l'impossibilità di accedere anche alla RITA.
Potranno accedere alla RITA dal 1° gennaio 2018 due categorie di soggetti:
- i lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, a condizione che possano far valere un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni di versamenti nel Fondo di previdenza obbligatoria;
- lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.
12 - Pensione supplementare
È una prestazione erogata a domanda a chi è titolare di una pensione di un fondo diverso dall’INPS ed ha anche contributi versati all’INPS o alla cosiddetta Gestione Separata. La legge 1338 del 1962 riconosce, infatti, a chi non ha raggiunto un numero di contributi necessari per il diritto ad una pensione "autonoma"", e che è titolare di altra pensione diretta erogata altro Ente (INPDAP o altro Fondo obbligatorio), la possibilità di chiedere il riconoscimento di una pensione.
Le uniche condizioni richieste per ottenere queste "micro-pensioni" sono quelle di aver compiuto l’età pensionabile per vecchiaia e di essere già titolare di un altro trattamento pensionistico. Il caso più frequente in cui si ha diritto ad una pensione supplementare è quello che riguarda chi, già pensionato, ha anche versamenti fatti alla Gestione Separata INPS, non sufficienti, però, a maturare il diritto ad una pensione autonoma.
13 - Pensione anticipata nel sistema retributivo
Non è cambiato nulla per questa prestazione rispetto alle regole in vigore lo scorso anno. È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall’età anagrafica, quando di possono far valere, nel 2018, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il requisito contributivo crescerà nel tempo così come si incrementerà nel tempo l’aspettativa di vita. La pensione decorre dal mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.
14 - Pensione anticipata per i lavoratori precoci
Secondo le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 i lavoratori “precoci”, ovvero coloro che possono far valere almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età, possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). L’opportunità riguarda, però, solo alcune categorie di lavoratori quali i disoccupati con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi, gli invalidi oltre il 74 per cento, chi assiste familiari conviventi entro il secondo grado gravemente handicappati e gli addetti a lavori faticosi esplicitamente indicati nella legge.
15 - Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni
È stata la novità del 2017 e lo sarà ancor di più nel 2018, visto il fatto che le circolari che consentono di avvalersi di questa opportunità sono state emanate negli ultimi mesi dello scorso anno! Per effetto di quanto previsto dalla Legge n.232/2016 chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi “spezzoni” raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.
Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero.
Come abbiamo già accennato per la pensione di vecchiaia in regime di “cumulo” il calcolo della prestazione è fatto in questo modo. Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
16 - Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
Per maturare il diritto la pensione di anzianità in regime di totalizzazione è indispensabile poter far valere, senza alcun requisito anagrafico, un'anzianità contributiva complessiva di almeno 40 anni e 10 mesi di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia. Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni.
Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da quell’anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione dall’albo professionale, ecc.).
Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, la pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della “finestra mobile”; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo. Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema contributivo.
17 - Pensione anticipata in totalizzazione estera
Come per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in uno dei Paesi dell’Unione Europea o in uno Stato estero convenzionato con l’Italia, può ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri. Anche in questo caso la quota di pensione pagata dall’INPS sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.
18 - Pensione di anzianità con l’ “Opzione donna”
Si tratta della possibilità, introdotta dalla Legge 243/2004, che consente alle lavoratrici dipendenti ed autonome di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, accedendo alla “vecchia” pensione di anzianità.
Il requisito per avvalersi di questa opportunità è quello di poter far valere, entro il 31 dicembre del 2015, 57 anni di età (elevati a 58 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante) e 35 anni di contributi, esclusi quelli per disoccupazione o malattia.
L’anticipazione, però, comporta l’accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
19 - Pensione anticipata per chi avrebbe maturato entro il 2012 i requisiti “ante Fornero”
Una disciplina particolare è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel 2012 con quota 96, visto che in quell’anno avrebbero raggiunto i 35 anni di contributi e 61 di età o 36 anni di contributi e 60 di età. Si tratta di un correttivo, analogo a quello previsto per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952, che consente agli interessati di accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi di età.
L’esempio tipico è quello di un lavoratore dipendente che ha compiuto, a giugno del 2012, 61 anni di età e che, in pari data, ha maturato le “fatidiche” 1820 settimane di contribuzione. Con le “vecchie” regole” egli avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità a luglio del 2013. Con una deroga particolare, che - è bene precisarlo - non riguarda né i dipendenti pubblici né i lavoratori autonomi, chi è nelle condizioni che abbiamo prima elencato potrà ottenere la pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni di età.
Come abbiamo già detto a proposito della pensione di vecchiaia per le donne nate nel 1952, questa deroga era riservata solo a chi era al lavoro sotto terzi alla data del 28 dicembre del 2011. Successivamente, però, la deroga è stata ampliata ed ha riguardato anche che al 28 dicembre 2011 fosse privo di occupazione, avesse avviato attività di lavoro autonomo oppure fosse divenuto, nel frattempo, dipendente pubblico, a condizione, però, avessero maturato i 35/36 anni di versamento con i soli contributi versati come dipendente del settore privato.
20 - Pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi per gli iscritti alla Gestione Separata
Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia in questa gestione - comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo - al compimento dei 63 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per il crescere dell’aspettativa di vita.
Si tratta della facoltà di computo, riconosciuta dall’art. 3 del Decreto ministeriale n.282/1996, e dalla Circolare Inps 184/2015 che può essere esercitata da chi può far valere, in aggiunta a versamenti fatti nella Gestione Separata, anche periodi contributivi versati come dipendente oppure lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto). In tale ipotesi possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi accreditati in favore dell’interessato.
A differenza della totalizzazione, il computo può essere esercitato solo da quei lavoratori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione al calcolo contributivo, vale a dire:
- non più di 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995;
- almeno 20 anni complessivi di versamenti
- almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995
- uno o più contributi mensili accreditati nella gestione separata, anche accavallati con altra tipologia di versamenti .
Attraverso il computo nella gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla pensione secondo la normativa prevista dalla Legge 214/2011 per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata. In pratica il lavoratore può accedere nel 2018 alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (che per il 2018 è di 1.268,40 euro).
La pensione così ottenuta è liquidata nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolata interamente con il sistema contributivo.
21 - L’ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani)
È una particolare forma di anticipo della pensione introdotta (“mirabile dictu”) dal Ministro Fornero con la Legge n° 92/2012. È la possibilità che viene data ai “lavoratori anziani”, dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto all’età pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico. Bisogna rispettare alcune condizioni:
- Preliminarmente l’azienda deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzata alla gestione degli esuberi. Una volta sottoscritto l'accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire all’ISO pensione.
- L 'azienda deve corrispondere, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (da qui il nome di ISO pensione) per l'intero periodo di anticipo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione prevista), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione definitiva. In questo modo il lavoratore non avrà alcuna penalizzazione sulla pensione futura. Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 7 anni (il termine di 4 è stato “allungato” a 7 dalla legge di bilancio per il 2018) anni che lo accompagnerà alla pensione di vecchiaia.
L’importo è pari a quello del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso all’ISO pensione. Viene ovviamente esclusa la contribuzione che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di anticipo. L'assegno sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.
La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria. Di fatto è uno strumento utilizzato solo da grandi aziende interessate a procedure di ristrutturazione e di riduzione di personale.
01 gennaio 2018