Cari dirigenti, siamo sempre sicuri che le polizze in essere siano a norma?
Gli obblighi assicurativi previsti dalle Fonte istitutive
di Valeria Bucci
Direttore Generale Praesidium SPA
Praesidium è il broker di riferimento del sistema di rappresentanza Federmanager e del fondo sanitario Assidai, dal 2005 opera proprio nella distribuzione di soluzioni assicurative sanitarie integrative degli enti di sistema e di altri fondi categoriali.
Il nostro principale compito è far sì che le coperture assicurative siano in compliance con i dettami previsti dalle fonti istitutive, in particolare dal Contratto Collettivo Nazionale, fornendo una consulenza e un servizio personalizzato ai nostri assicurati.
A differenza di altri broker “generalisti” o più orientati al business, Praesidium persegue anche un mandato “aggiuntivo” ovvero fornire la massima chiarezza su contenuti ed esclusioni delle polizze. Evitare per tempo che si verifichino “buchi” assicurativi significa, infatti, tutelare sia l’organizzazione, che potrebbe esser messa in seria difficoltà dal verificarsi di eventi non coperti dalle polizze a danno dei suoi manager, sia i dirigenti stessi, oggi sempre più interessati ad ampliare il più possibile le tutele, estendendole anche alla propria famiglia. La categoria dei dirigenti è una categoria ben coperta a livello di welfare.
A livello di obblighi assicurativi puri, il CCNL pone in capo all’azienda l’obbligo di assicurare i propri dirigenti in caso di infortunio professionale ed extraprofessionale, senza applicazione di alcuna franchigia, con dei massimali variabili in base alle retribuzioni annuali lorde (Ral); sembra un’impostazione abbastanza semplice, ma in realtà il Ccnl non prevede delle esclusioni o degli stop loss, ovvero dei massimi indennizzi da parte delle compagnie. Non solo: nelle dichiarazioni a verbale nel CCNL viene imposto alle compagnie di assicurazione di accettare come valido il giudizio formulato dall’ente previdenziale sull’invalidità permanente totale all’atto del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità; le compagnie difficilmente vogliono lasciare a un ente terzo, soprattutto ad un istituto previdenziale dalle maglie più larghe, il giu
dizio sullo stato di invalidità, anche senza obbligo dell’abbandono del posto di lavoro. Nella nostra esperienza, che ci porta ad analizzare tantissime polizze, difficilmente troviamo contratti a norma. Il più delle volte, le compagnie accettano il giudizio dell’Inps o dell’Inail soltanto se il dirigente abbandona il posto di lavoro. Una conoscenza approfondita del contratto di lavoro consentirebbe, invece, al dirigente di rifiutarsi di sottoporsi a visita medico-legale e di richiedere all’azienda il ristoro della somma dovuta. Ovviamente occorre fare attenzione al modo in cui è costruita la polizza: tra esclusioni, limiti, massimi indennizzi, stop loss catastrofali; l’azienda dovrà essere consapevole dei rischi e fare una vera attività di risk management per avere un quadro chiaro della situazione.
In capo all’azienda ricade anche l’art 15 del CCNL, ovvero la tutela legale e la responsabilità civile del dirigente: ma in questo caso non si tratta di un obbligo assicurativo, ma è consigliabile per l’impresa strutturare anche in quest’ambito una polizza ad hoc che amplia – includendo i casi di colpa grave – le tutele previste dal CCNL. In ogni caso, il vero banco di prova di ogni polizza è rappresentato dal momento in cui si verifica il sinistro e dall’assistenza fornita a chi ne è vittima.
L’attività principale di un broker dovrebbe essere quella di fornire chiarezza sui contenuti, assistenza, aspetti qualitativi di cui si valuta l’impatto, purtroppo, troppo tardi.
Concludendo, altra tematica di notevole importanza, riguarda il valore degli accordi di secondo livello in quanto attraverso un accordo o un regolamento aziendale, l’impresa può allargare le coperture a favore dei propri dipendenti e dirigenti.
L’intervento del broker, in questo caso, serve a garantire che quanto stabilito dall’accordo o regolamento sia redatto a piena coerenza con le condizioni contrattuali, evitando di esporre a rischi l’azienda: la principale richiesta oggi è quella di allargare le tutele del welfare a tutta la famiglia.
24 maggio 2024