L'Isopensione, se la speranza di vita non aumenta
Il 2020 è il primo anno in cui gli incrementi della speranza di vita, diversamente dalle previsioni degli anni precedenti, sono risultati in riduzione. Questa novità esplica effetti sulle decorrenze da attribuire alle pensioni, comprese quelle dei lavoratori in esodo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 (c.d. “isopensione”) su cui focalizziamo l'analisi.
Direttore Generale Federmanager
Non ci sono, al momento, disposizioni da parte dell’Inps, pertanto, a tutela degli iscritti Federmanager diamo alcune indicazioni su come procedere su questa fattispecie del tutto nuova.
Come noto, la Legge n. 214/2011, pur definendo nuovi requisiti di accesso alle pensioni, ha anticipato al 2013 il meccanismo degli incrementi della speranza di vita già previsto dal D.L. 78 convertito, con modificazioni nella Legge n.122/2010. Tale meccanismo permette di variare periodicamente l’età pensionabile o i requisiti contributivi in modo da mantenere su livelli di adeguatezza il rapporto tra il periodo di vita da dedicare al lavoro e quello in cui si gode del trattamento pensionistico.
Per il periodo dal 2013 al 2018 tale meccanismo ha avuto una cadenza triennale che, per espressa previsione normativa della citata Legge n. 214/2011, è diventata biennale a far tempo dall’anno 2019. Tali incrementi vengono stimati in via prospettica dall’ Istat e pubblicati ogni anno nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario; sulla base di tali stime l’Inps calcola le future decorrenze di pensione in caso di certificazioni di esodo.
Interviene, poi, un decreto direttoriale contenente gli eventuali incrementi definitivi della speranza di vita che viene pubblicato nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore delle nuove tabelle e solo da quel momento si ha la certezza di quali saranno gli incrementi della speranza di vita in vigore nel biennio successivo. Si può verificare, pertanto, che la data di accesso al pensionamento certificata in via prospettiva non coincida con quella di reale accesso alla pensione in ragione del fatto che gli incrementi di vita previsti non coincidano con quelli definitivi.
La circolare Inps n. 119/2013, interamente dedicata alla prestazione di esodo prevista ex art. 4 della Legge n. 92/2012, aveva già previsto la possibilità che le speranze di vita variassero rispetto a quelle ipotizzate al momento della certificazione.
Inoltre è intervenuto il D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, con il quale il Legislatore ha modificato i requisiti della pensione anticipata ordinaria sospendendo al contempo gli incrementi della speranza di vita fino a tutto il 2026 per tale tipologia di pensione.
La medesima legge ha, tuttavia, creato una tutela per i lavoratori che avessero avuto accesso alla prestazione di esodo o all’assegno di solidarietà entro il 1° gennaio 2019. A tale riguardo si rammenta quanto previsto nel punto 2 della circolare Inps n.10/2019 dove è stato specificato “che le prestazioni dei Fondi di solidarietà e di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continuano a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
In altri termini, tali lavoratori continuano ad accedere al pensionamento secondo le regole e i criteri vigenti al momento dell’accesso all’esodo, ferme restando le possibili variazioni degli incrementi della speranza di vita.
Ciò detto, il decreto direttoriale del 5 novembre 2019 ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi, 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”.
Tale decreto ha stabilito, quindi, che per il biennio 2021/2022 gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, diversamente dalle stime precedenti utilizzate da Inps ai fini delle certificazioni di esodo rilasciate.
Schematizzando, si riassumono di seguito i due effetti delle citate norme:
- Per effetto dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 e della relativa circolare n. 119/2013, la decorrenza della pensione non coincide necessariamente con quella della certificazione, in ragione della possibile discrasia tra la decorrenza ipotizzata e quella determinata sulla base dei valori definitivi;
- per effetto del D.L. 4/2019, la decorrenza delle pensioni dei lavoratori entrati in esodo entro il 1° gennaio 2019 va determinata secondo le regole previgenti, ossia ai sensi della Legge n. 214/2011.
Ne consegue che per i dirigenti in esodo con scadenza dell’isopensione nel biennio 2021/2022, va effettuata una verifica tra la decorrenza di pensione prevista sulla base degli incrementi della speranza di vita calcolati al momento dell’accesso all’isopensione e quella che invece risulta dai valori definitivi della speranza di vita indicati dal decreto direttoriale per tale biennio che sono pari a zero.
Dirigenti che hanno avuto accesso all’esodo entro il 1° gennaio 2019
Se l’accesso è avvenuto con finalità pensione anticipata: occorrerà procedere applicando la deroga prevista dal citato D.L. 4/2019, calcolando la data di accesso alla pensione utilizzando gli incrementi della speranza di vita in vigore nell’anno di decorrenza della pensione.
Esaminiamo, per esempio, il caso di un dirigente che è entrato nella prestazione di esodo a dicembre 2018 per il quale, sulla base degli incrementi della speranza di vita ipotizzati all’atto dell’accesso all’isopensione, la decorrenza certificata sia stata ottobre 2021 poiché in quel momento le speranze di vita ipotizzate erano pari a 1 anno e 3 mesi. Oggi, alla luce del diverso andamento degli incrementi della speranza di vita che sono stati confermati ad 1 anno, il dirigente avrà come nuova decorrenza luglio 2021.
Si sottolinea a questo proposito che la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, quindi, diventa di vitale importanza stabilire per tempo quale è la nuova decorrenza della pensione sulla base degli incrementi definitivi della speranza di vita al fine di evitare che ci sia soluzione di continuità tra le due prestazioni.
Da ultimo, per completezza di informazione, giova ricordare che per le decorrenze di assegno di esodo entro il primo gennaio 2019, “come già specificato nella circolare n. 10/2019, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ex articolo 4 della legge n. 92/2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata ai sensi del citato decreto-legge n. 4/2019” (vedi messaggio Inps n. 2251/2019).
In altri termini il dirigente, volendo, può non avvalersi della deroga sopra descritta e accedere alla pensione anticipata ordinaria con le modalità indicate nel paragrafo precedente. Ovviamente l’esercizio di tale facoltà comporta un anticipo della decorrenza di pensione con la conseguente rinuncia alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro fino al raggiungimento del requisito di accesso ancorché modificato dagli incrementi definitivi della speranza di vita.
Si rammenta peraltro che i mesi di contribuzione correlata persi operando questa scelta non sono solo quelli derivanti dall’anticipo della decorrenza a 42 e 10 ma anche quelli derivanti dal fatto che, i 3 mesi successivi al requisito sopra indicato non saranno coperti di contribuzione da parte del datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra esposto appare di tutta evidenza che l’opzione di accedere alla pensione anticipata ordinaria con la nuova normativa ex decreto legge n.4/2019, risulta generalmente non conveniente.
Se l’accesso è avvenuto con finalità pensione di vecchiaia: non avendo il D. L. 4/2019 minimamente inciso sulla stessa, l’individuazione della decorrenza di pensione sarà più semplice dovendo solo applicare le nuove aspettative di vita al requisito dell’età anagrafica. Quindi a titolo esemplificativo, un dirigente certificato per vecchiaia nel 2017 con accesso a 67 anni e 3 mesi, avrà come nuova decorrenza di vecchiaia nel 2021/2022, 67 anni di età. In questo caso però, essendo la pensione di vecchiaia sempre decorrente dalla maturazione dei requisiti, non ci sarà alcun rischio per il dirigente di perdere delle mensilità di pensione.
Federmanager sta predisponendo quanto necessario per attivare le iniziative possibili per sensibilizzare sull’argomento i dirigenti in isopensione al fine di evitare possibili conseguenze negative.
08 aprile 2021