Stelle al merito del Lavoro

Istruzioni per le candidature – Anno 2026

Come per gli anni precedenti, il 1° maggio 2026 saranno consegnate le decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro”, previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare informativa del 21 luglio u.s. (prot. N. 9891/2025) ha precisato che le proposte di conferimento delle decorazioni possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali, nonché direttamente dai lavoratori interessati e devono essere presentate alle Direzioni Interregionali del Lavoro e alle Direzioni Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli in cui insistono le Direzioni Interregionali del Lavoro, competenti per territorio, incaricate della relativa istruttoria, entro e non oltre il termine tassativo del 15 ottobre 2025.
Le stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti in carta semplice:
  1. Autocertificazioni di nascita e di cittadinanza italiana (DPR 445/2000), con allegate fotocopie carta d’identità e cod.fiscale;
  2. Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento;
  3. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
  4. Curriculum vitae;
  5. Autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR-Regolamento UE 2016/679-Modulo Informativa “INL-GDPR03.28”);
  6. Residenza, recapito telefonico ed e-mail;
  7. Estratto conto previdenziale INPS aggiornato.
Le attestazioni di cui ai punti 2) e 3) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 4), potranno essere contenute in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio. In tal caso, se l’interessato ha prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti.
Possono essere insigniti i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni ed abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse, sempre che il passaggio non sia dipeso da demeriti personali. Per i cittadini italiani lavoratori all’estero, che abbiano speciali meriti, non è previsto un periodo minimo di anzianità alle dipendenze di un’azienda.
L’onorificenza può essere conferita a lavoratori e lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di società cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.
La decorazione può essere concessa, senza l’osservanza dei requisiti anzidetti, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
Per ogni eventuale informazione, ci si può rivolgere direttamente alle Direzioni Interregionali del lavoro competenti per territorio.

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