Dirigenti e sicurezza sul lavoro
Disposizioni di legge, norme speciali e art. 15 del CCNL
Avv. Marco De Bellis
Studio Marco De Bellis & Partners
La legge impone al datore di lavoro di adottare tutte “le misure che, secondo le peculiarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro” (art. 2087 Cod. Civ.).
Oltre alla norma di carattere generale contenuta nel Codice Civile, l’attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro è minuziosamente e dettagliatamente disciplinata da una serie di norme speciali che regolano, punto per punto, tutti gli obblighi a carico del datore di lavoro.
In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il “documento per la valutazione dei rischi”, per verificare lo stato della tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore in ogni postazione lavorativa. Ciò, con particolare riferimento ai gruppi di lavoratori esposti maggiormente a rischi, alle lavoratrici in stato di gravidanza o alle fasce di lavoratori ritenute più esposte (per età, genere, attività sindacali e credo religioso).
Il documento deve rappresentare la stima completa dei rischi connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa, illustrando altresì specificamente gli strumenti adottati per farvi fronte.
La redazione della valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro ed è indelegabile.
Soltanto il datore di lavoro, inoltre, può nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; spesso un dirigente nominato ad hoc.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere tecnicamente preparato allo scopo, nonché in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con successo, di specifici corsi di formazione.
Ad eccezione di queste due incombenze, tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza (e le altre responsabilità connesse) sono a carico anche del dirigente che sovraintende all’attività.
In particolare, il dirigente preposto deve accertarsi che il prestatore di lavoro utilizzi le dotazioni antinfortunistiche previste e che segua pedissequamente le direttive aziendali.
Il dirigente preposto è altresì responsabile della sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente e assicurandosi che il prestatore di lavoro (soprattutto qualora svolga mansioni in contesti “a rischio”) sia periodicamente sottoposto a visita medica e/o che non sia adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.
Il dirigente deve inoltre occuparsi della gestione delle emergenze, fornendo adeguate istruzioni affinché, in caso di necessità, i dipendenti siano istruiti su come mettersi in sicurezza, anche abbandonando il posto di lavoro; compete al dirigente anche la verifica che non vi siano rischi per la salute delle persone o per l’ambiente all’esterno dell’azienda stessa, svolgendo anche opportune ispezioni periodiche.
Il dirigente deve altresì consentire ai rappresentanti dei lavoratori di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e protezione sopra descritte.
Il dirigente, inoltre, può essere ritenuto tale anche relativamente a fattispecie di mobbing, stalking e/o molestie sessuali anche sotto il profilo della cosiddetta “culpa in vigilando”.
Indipendentemente dalla circostanza che sia stato preposto o meno alla sicurezza, il dirigente che ha tutti i poteri decisionali e di spesa connessi con la verifica e l’attuazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro assume la qualifica di datore di lavoro e con essa anche tutte le connesse responsabilità; ciò anche ove il dirigente deleghi alle proprie funzioni un terzo, sulla scorta della eventuale omessa vigilanza sull’operato di quest’ultimo.
Il dirigente risponde personalmente per violazione sulle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro in caso di infortuni e/o malattie professionali occorse ai dipendenti, anche sotto il profilo penale.
La responsabilità permane anche nel caso in cui l’evento dannoso sia conseguenza di un comportamento negligente, imprudente e/o contrario alle disposizioni sulla salute e sulla sicurezza, da parte del prestatore di lavoro rimasto vittima; ciò a meno che la condotta del lavoratore “abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute” (Cass. 17 gennaio 2018 n. 1045).
Queste responsabilità in capo al dirigente, sono ancora più marcate qualora il dirigente ricopra anche le cariche societarie; infatti, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Questa è la situazione legislativa.
Con queste premesse, pertanto, è opportuno che il dirigente preposto ad un ramo e/o ad un importante ufficio e/o direzione, mantenga sempre un atteggiamento attento e vigile sul rispetto delle norme in materia di tutele e sicurezza sul lavoro.
Ciò non soltanto relativamente alle fasi della produzione, ma anche negli uffici, imponendo un contegno rispettoso e collaborativo tra il personale e vigilando per prevenire qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo anche della “personalità morale” del prestatore di lavoro.
Il dirigente di aziende industriali, tuttavia, ha delle tutele specifiche che gli derivano dal contratto collettivo ed in particolare dall’art. 15 (“Responsabilità civile e/o penale connessa con la prestazione”).
Ai sensi dell’art. 15, infatti, ogni responsabilità civile verso terzi, per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni, è a carico dell’azienda.
Non solo.
Nel caso si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente, per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni, le spese legali per tutti i gradi di giudizio sono a carico dell’azienda, con facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia.
Dunque, il dirigente neppure deve anticipare le spese al legale che lo assiste ma semplicemente trasmettere le relative fatture all’azienda, che deve provvedere a saldarle direttamente.
Peraltro, il semplice rinvio a giudizio per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni attribuite al dirigente, non può essere motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale, inoltre, il dirigente non solo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma anche a percepire la regolare retribuzione.
Viceversa, il dirigente rinviato a giudizio che decide di dimettersi, matura il diritto a percepire un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta in caso di licenziamento e ad un’ulteriore indennità supplementare di pari importo.
Queste tutele vengono meno solo nel caso in cui una sentenza, passata in giudicato, accerti che il dirigente abbia agito con dolo o colpa grave; fino ad allora il dirigente mantiene tutte le garanzie di cui sopra.
La copertura delle spese connesse con l’assistenza nel processo penale del dirigente si applica anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, purché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto medesimo.
Quest’ultimo aspetto deve essere attentamente considerato nel caso in cui, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda imposti l’accordo finale come transazione novativa generale, il che significherebbe una chiusura “tombale” di tutti i rapporti precedenti, travolgendo anche le garanzie previste dall’art. 15 che abbiamo appena descritto.
Pertanto, è indispensabile che, nel caso di qualsiasi accordo di natura tombale, siano espressamente escluse dalle rinunzie del dirigente le garanzie previste dall’art. 15 del CCNL.
01 giugno 2026
Localizza
Stampa
WhatsApp











