Qualifica del dirigente

A quali figure professionali può essere applicato il contratto e il suo riconoscimento

Avv. Marco De Bellis

Studio Marco De Bellis & Partners


Premesse: la qualifica del dirigente

La qualifica di dirigente industriale è definita nel contratto collettivo all’art. 1 (Qualifiche e riconoscimento – applicabilità del contratto – controversie) e dal secondo comma dell’art. 2 (Istituzione del rapporto).
Ai sensi dell’art. 1 il dirigente viene definito come un prestatore di lavoro subordinato che ricopre nell’azienda un ruolo “caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale” (art. 1, comma 1 CCNL Dirigenti Aziende Industriali).
Lo stesso comma prevede come ulteriore elemento caratterizzante la qualifica del dirigente, lo svolgimento di “funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo.

A quali figure professionali può essere applicato il contratto

Ai sensi dell’art. 1 rientrano nella definizione di dirigente “i direttori e condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi e uffici”.
Dunque è sicuramente dirigente il direttore generale, in quanto all’apice della gerarchia aziendale.
Meno scontata è la posizione dei “direttori” posti a capo di importanti settori e/o rami dell’azienda quali, ad esempio: il direttore amministrativo, il direttore commerciale, il direttore marketing, il direttore del personale.

Ancor meno scontata è la posizione dei relativi “condirettori”.
In questi casi, infatti, ogni posizione dovrà essere attentamente esaminata per valutare in concreto l’ampiezza dei “poteri direttivi” e l’importanza dei “servizi o uffici” cui costoro sono preposti.
Il comma 2 dell’art. 1 indica altresì: “gli institori e i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o una notevole parte dell’azienda”.
Orbene, l’institore è il soggetto “che è preposto dal titolare all’esercizio di impresa commerciale” (art. 2203 Cod. Civ.); costui può anche svolgere la sua attività nell’ambito di una sede secondaria (ad esempio, la sede secondaria sul territorio nazionale di una società straniera) o di un ramo particolare dell’impresa stessa. L’institore agisce quale vero e proprio alter ego dell’imprenditore, posto che compie tutti gli atti pertinenti all’impresa a cui è preposto, a meno che non vi siano limitazioni derivanti dalla procura (art. 2204 Cod. Civ. comma 1).
Il procuratore, secondo l’art. 2209 del Codice Civile, è colui che ha il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, dietro procura dell’imprenditore; ovviamente, detto potere deve essere esercitato in “modo continuativo” ed esteso all’intera azienda o ad una sua parte “notevole”.
Sempre al comma 2 dell’art. 1, è previsto che nella qualifica di dirigenti rientrino anche “quelle figure professionali di più elevata qualificazione e più elevata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo”.
Il testo deve essere integrato con la definizione di dirigente prevista nel successivo art. 2 comma 2, che definisce dirigenti i lavoratori subordinati “che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”.

Come può evincersi, la declaratoria contrattuale lascia molto spazio alla discrezionalità ermeneutica; infatti, il punto focale della definizione è nell’interpretare le parole più qualificanti: “elevato grado”, “promuovere, coordinare e gestire”; più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale”; realizzazione “in piena autonomia degli obiettivi”.
Ciò premesso, possiamo indicare le seguenti caratteristiche essenziali della qualifica dirigenziale:
  • l’elevato grado di professionalità, che deve essere acquisita sia attraverso la consolidata esperienza o attraverso un’altra specializzazione di studio; 
  • un ampio grado di autonomia, nella gestione delle proprie mansioni e anche delle proprie risorse;
  • un ampio grado di discrezionalità nell’assumere decisioni; 
  • un vincolo gerarchico attenuato nei confronti dell’azienda datrice di lavoro (si rammenta che il dirigente riceve delle direttive di carattere generale, e non ordini specifici e continuativi);
  • l’attitudine e l’idoneità ad imprimere un indirizzo alla governance e alle scelte più importanti dell’azienda o di uno dei suoi rami autonomi.

Il riconoscimento della qualifica

Come chiarisce lo stesso contratto collettivo all’art. 1 comma 3, per ottenere la qualifica di dirigente non è necessaria l’attribuzione espressa da parte del datore di lavoro, in quanto “l’esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l’attribuzione della qualifica”.
Infatti, quando un dipendente viene assegnato a mansioni di dirigente, matura il diritto (oltre al trattamento economico corrispondente) ad ottenere l’assegnazione definitiva della relativa categoria dopo 6 mesi continuativi; ciò purché l’assegnazione non sia avvenuta per sostituire un dirigente temporaneamente assente dal servizio; ad esempio: per sostituire temporaneamente un dirigente assente per malattia e/o infortunio e/o negli altri casi previsti dalla legge (art. 2103 Cod. Civ., comma 7).
In sintesi: per il riconoscimento della categoria dirigenziale è necessario e sufficiente che vengano svolte le mansioni indicate dagli artt. 1 e 2 del contratto collettivo, per un periodo continuativo di almeno 6 mesi.

Secondo la giurisprudenza, al fine di verificare i presupposti per ottenere la qualifica dirigenziale, si deve seguire un procedimento “logico giuridico” articolato in tre fasi successive:
  1. l’esame delle mansioni indicate agli artt. 1 e 2 del contratto collettivo;
  2. l’attenta verifica delle mansioni concretamente svolte, con particolare riguardo al grado di autonomia, di decisione e di responsabilità: si tratta di un accertamento che, in fase giudiziale, può essere svolto solo attraverso l’escussione testimoniale (interrogando persone informate sui fatti, generalmente i colleghi più stretti del dipendente che rivendica la categoria);
  3. il raffronto tra la descrizione contenuta nel contratto collettivo e le mansioni concretamente svolte, per verificare se vi sia rispondenza. 
    Viceversa, non ha alcuna rilevanza la comparazione dell’attività svolta dal dipendente con quella di altri dipendenti già inquadrati nella categoria dirigenziale: questi ultimi, infatti, potrebbero avere ottenuto la categoria dirigenziale non in funzione delle mansioni concretamente svolte, ma quale trattamento di miglior favore riservato loro dal datore di lavoro (Cassaz. 5 aprile 2022 n. 5476).

Non osta al riconoscimento della qualifica dirigenziale la circostanza che il dirigente possa essere gerarchicamente sottoposto a un altro dirigente, soprattutto nell’ambito di una grande organizzazione imprenditoriale.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il grado di autonomia e di responsabilità del dirigente debba essere considerato in funzione “della complessità della struttura dell’azienda”, e della diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale “non sempre riassumibili a priori in termini compiuti” (Cassaz. 4 agosto 2017 n. 19579).
Insomma, da quanto sopra è agevole evincere che ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale in sede giudiziale comporta un procedimento che, se è molto semplice dal punto di vista giuridico, risulta piuttosto complesso dal punto di vista istruttorio, basandosi sostanzialmente su deposizioni testimoniali.

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