Reiezione domanda per APE sociale
Sono un iscritto ALDAI e avrei bisogno di una sua consulenza in merito alla motivazione con cui è stata respinta la mia domanda di accesso al contributo per APE sociale.
Dalla comunicazione dell'Inps ricevuta sembra che l'unica condizione non soddisfatta riguardi la "risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604".
In realtà io ho ricevuto una lettera di licenziamento dalla mia azienda a cui è seguito un Verbale di conciliazione in sede sindacale. Vorrei sapere per quale ragione il verbale di conciliazione da me firmato non risponde al requisito di risoluzione consensuale richiesto da Inps per l'accesso all'APE sociale. Sono in possesso anche della comunicazione con la quale Inps mi comunica che la mia domanda di indennità ordinaria di disoccupazione è stata accolta. È questo il documento che completa i requisiti richiesti per ottenere l'APE sociale?
Per il riconoscimento dell'APE sociale è presupposto indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione ed avere lo status di disoccupato per almeno tre mesi dopo il termine della stessa. Il beneficio non si estende, peraltro, ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente oppure, pur avendone diritto, non abbiano inoltrato richiesta per l'indennità di disoccupazione. Salvo il caso in cui Lei non abbia i 30 anni di contributi richiesti oppure abbia ripreso, dopo il licenziamento, una qualsiasi attività lavorativa, anche in forma autonoma, non riesco a comprendere i motivi della respinta. Anche perché le motivazioni del rigetto contenute nella lettera Inps non sono specifiche ma si rifanno al generico dettato della norma che ha istituito l'APE sociale. Un ulteriore motivo per la respinta potrebbe essere il non aver allegato, in occasione dell'inoltro della domanda, la lettera di licenziamento. Sono tanti provvedimenti di respinta che sono motivati dal mancato invio della documentazione a corredo.