Le novità per andare in pensione

La Legge di Bilancio 2026 contiene, alcune disposizioni in materia pensionistica: si tratta di disposizioni che prorogano per il 2026 provvedimenti in scadenza oppure “aggiustano” regole già in vigore

Salvatore Martorelli

Giornalista e Consulente previdenziale
Puntuale come il panettone sulla tavola di Natale, anche stavolta a fine anno, tra botti e brindisi augurali, è arrivata la Legge di Bilancio per il 2026! 
La Legge 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, contiene, come già avvenuto negli anni passati, anche disposizioni in materia pensionistica. 
Non si tratta di norme che stravolgono le regole vigenti ma di disposizioni che prorogano per il 2026 provvedimenti in scadenza oppure “aggiustano” regole già in vigore.
Ecco, allora, in una breve sintesi, quali sono le novità.

Dal 2027 in pensione più tardi

Dal 2027 occorrerà qualche mese in più prima di accedere alla pensione. La Legge di Bilancio per il 2026 ha confermato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla variazione della speranza di vita, che dai dati Istat risulta pari a ulteriori tre mesi, introducendo tuttavia un percorso graduale fino al 2028. Per il solo anno 2027, l’incremento, valido sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, sarà di un solo mese, mentre dal 2028 sarà applicato l’incremento degli ulteriori 2 mesi, raggiungendo quindi il totale di 3 mesi di aumento (1 mese del 2027 + 2 mesi del 2028). 
In questo modo per la pensione di vecchiaia serviranno, nel 2027, 67 anni e un mese e, nel 2028, 67 anni e 3 mesi. 
Per la pensione anticipata occorreranno – nel 2027 – 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne; nel 2028, invece, serviranno, rispettivamente per uomini e donne, 43 anni e un mese e 42 anni e un mese. 
Sono previste solo alcune eccezioni che riguarderanno gli addetti a mansioni gravose e usuranti, i lavoratori “notturni” e alcune categorie di lavoratori cosiddetti “precoci” perché hanno almeno un anno di contributi effettivi prima dei 19 anni di età.

Prorogata l’APE Sociale 

La Legge di Bilancio ha previsto la proroga per l’anno 2026 dell’APE Sociale, che scadeva il 31 dicembre scorso. A beneficio dei lettori ricordo che l’APE sociale è una prestazione prevista in favore dei lavoratori dipendenti che, in alternativa, sono: 
a) invalidi in misura almeno pari al 74%;
b) lavoratori licenziati e che hanno percepito per intero l’indennità Naspi; 
c) lavoratori che hanno il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; 
d) lavoratori addetti ai lavori gravosi. 
Per ottenere la prestazione è necessario poter far valere almeno 63 anni e 5 mesi di età e almeno 30 anni di contributi, oppure 36 anni se si rientra tra gli addetti a lavori gravosi. 
Per le donne è prevista una riduzione di 12 mesi per figlio, nel limite di 2 anni di riduzione. 
L’importo dell’APE sociale è pari all’importo mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, nella misura massima di € 1.500 lordi mensili. 
La prestazione è incumulabile con i redditi da lavoro (dipendente, autonomo, libero professionale…) di qualsiasi entità, con la sola esclusione dei redditi da attività autonoma occasionale (nel limite di 5.000 euro annui lordi).

Nuove tabelle di calcolo dell’onere del riscatto di laurea

La validità dei contributi da riscatto di laurea è stato il tormentone che ha angosciato molti dirigenti nello scorso dicembre. 
C’era in discussione alle Camere una proposta del Ministro dell’Economia di ridurre l’anzianità contributiva maturata con il riscatto della laurea. Fortunatamente la proposta è stata, infine, ritirata. 
C’è, però, una novità che potrebbe far costare di più questo tipo di riscatto. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrà, infatti, essere emanato un decreto ministeriale, che rideterminerà i nuovi coefficienti (quelli attualmente in uso risalgono al 2007) per il calcolo della riserva matematica, con riflessi sui costi futuri.
Tale intervento non incide soltanto sul calcolo dell’onere per il riscatto della laurea, ma di fatto impatterà anche su altri istituti, il cui onere è determinato con il calcolo della “riserva matematica”, quali il riscatto di lavoro all’estero, la costituzione della rendita vitalizia (per i periodi di contribuzione omessi e prescritti) e le ricongiunzioni ai sensi della Legge 29/79.

Il bonus per chi rinvia il pensionamento

Il cosiddetto “bonus Giorgetti”, già previsto dalla Legge di Bilancio per il 2025 anche in favore di coloro che hanno perfezionato i requisiti di accesso alla pensione anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2025, viene prorogato per il 2026 e, quindi, esteso in favore di chi perfezionerà i requisiti entro la fine di quest’anno. Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che, pur maturando i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (o la pensione in regime di Quota 103), scelgono di proseguire l’attività lavorativa: in tal caso, gli stessi possono richiedere che la quota di contribuzione a carico del lavoratore venga corrisposta, esentasse, direttamente in busta paga, incrementando lo stipendio percepito mensilmente.

Impossibile utilizzare la previdenza complementare per incrementare l’importo della pensione obbligatoria

La Legge 199/2025  ha abrogato la norma, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025, che, dal 1° gennaio 2025, riconosceva ai soggetti, con primo accredito contributivo dal 1º gennaio 1996, la possibilità di computare, al fine del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo, anche il valore “teorico” di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare in caso di opzione per la prestazione complementare in forma di rendita. 
Conseguentemente, viene altresì abrogata anche la disposizione che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitassero la suddetta facoltà. 
A dire il vero, questa possibilità non è mai stata esercitata perché i decreti ministeriali che ne avrebbero dovuto dare concreta attuazione non sono mai stati approvati.

Nessuna proroga per Quota 103 e Opzione Donna

Contrariamente alle speranze di molti interessati, la Legge di Bilancio non ha prorogato per il 2026 la possibilità di accedere al pensionamento con la cosiddetta Opzione donna o con Quota 103
A seguito della mancata proroga potranno ottenere queste forme di trattamenti pensionistici solo coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 2025.

NASpI anticipata

Dal 2026 la NASpI anticipata (ovvero la possibilità per chi sta percependo la NASpI e intende avviare un’attività di lavoro autonomo di percepire in un’unica soluzione le rate dell’indennità non ancora percepita) non è più liquidata in unica soluzione.
La disposizione prevede che l’ammontare dell’anticipazione NASpI, anziché essere corrisposta in un’unica soluzione, sia erogata in due rate: la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda in misura pari al restante 30% liquidata al termine della prestazione non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Questa seconda rata è concessa a condizione che l’interessato non abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di riconoscimento della NASpI e non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Congedi parentali e congedi per malattia figli minorenni

La Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire la genitorialità, amplia il periodo di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo, riconoscendo la possibilità di richiederlo, non fino ai dodici anni del bambino, ma fino ai quattordici anni. 
Tale novità riguarda anche le adozioni nazionali e internazionali e affidamento. Inoltre, il provvedimento raddoppia da 5 a 10, i giorni di assenza dal lavoro di ciascun genitore, per le malattie di ogni figlio, e amplia il periodo di fruizione, non più fra i tre e gli otto anni del minore, ma fra i tre e i quattordici anni.

Previdenza complementare

Dal 2026 il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
Aumenta anche la quota che può essere riscossa in capitale, dal 50% al 60%. Sono introdotte nuove modalità di erogazione delle prestazioni, tra cui rendite a durata definita e pagamenti frazionati. In caso di trasferimento verso fondi aperti o PIP, sarà possibile trasferire anche il contributo datoriale futuro.

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