Il “Modello 231”: strumento di tutela per amministratori, dirigenti e società

La disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti sta assumendo un ruolo sempre più centrale, vuoi per le rilevanti modifiche normative, anche molto recenti, vuoi per i noti accadimenti legati alla diffusione del virus Covid-19 che impone ai datori di lavoro di adottare una serie di precauzioni a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, come da Protocollo firmato il 14 marzo scorso dai sindacati di lavoratori e imprese e conseguente DPCM 22 marzo 2020 (i cui contenuti saranno sicuramente aggiornati in vista della tanto dibattuta "Fasa 2"), che inevitabilmente impattano anche sull’implementazione e aggiornamento del Modello.

Nicola Fasano

Avvocato tributarista, esperto 231
Il D. lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità c.d. “amministrativa” (ma, nella sostanza, si tratta di una responsabilità di natura penale) delle società (e degli enti), nei casi in cui dipendenti e/o collaboratori della stessa commettano uno degli specifici “reati presupposto”. Sotto questo profilo, si deve segnalare come l’elenco delle fattispecie rilevanti si è andato via via allungando, tanto che oggi sono “reati presupposto”, per ricordare solo quelli più comuni, i delitti di natura societaria (come per esempio il c.d. “falso in bilancio”) o i reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro (si pensi alle ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi colpose a seguito di infortunio sul lavoro), fino ad arrivare ai reati informatici, di corruzione, di riciclaggio e a quelli tributari, di recente inclusi nei reati presupposto dal D.L. 124/2019.
Si badi bene che la responsabilità in sede penale della società non sostituisce, ma affianca, su un distinto binario, quella delle persone fisiche (solitamente i suoi amministratori e/o dirigenti, soprattutto apicali, indagati a seconda del tipo di reato e delle modalità con cui è stato commesso ed esposti al rischio, in caso di condanna, di pene detentive e di confisca dell’illecito profitto derivante dal reato). Ciò comporta una serie di conseguenze sotto il profilo, oltre che reputazionale, anche economico poiché, in caso di accertamento della responsabilità, sono previste dalla citata normativa a carico della stessa società:
  • sanzioni pecuniarie specifiche che possono superare, nel massimo, anche un milione e mezzo di euro;
  • la confisca del prezzo o del profitto da reato (che può essere rappresentato anche da un illecito risparmio di spesa da parte della società, si pensi per es. alla mancata manutenzione di impianti o macchinari che abbiano cagionato la morte di un lavoratore) anche nella formula, molto ampia, c.d. “per equivalente”, ossia su beni e somme di denaro di valore corrispondente all’illecito profitto derivante dal reato, ma non strettamente connesso con quest’ultimo (tipicamente si tratta di somme di denaro, come per esempio la liquidità sui conti correnti della società, accumulate anche in epoca di molto successiva rispetto alla data di consumazione del reato);
  • misure interdittive molto pesanti come per esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o di ricevere contributi pubblici.
Alla luce di quanto sopra, si apprezza l’importanza del Modello 231 che, pur non essendo obbligatorio per legge, è altamente consigliabile poiché, in presenza dello stesso, la normativa citata, prevede che la società non sia passibile di condanna qualora appunto dimostri di avere adottato un efficace Modello di prevenzione dei reati presupposto accompagnato da una concreta attuazione dello stesso nell’ottica di una più ampia policy di “risk management” dell’azienda.
In particolare, si devono implementare specifici Protocolli con cui si mappano, in via preventiva, le aree di rischio in base all’attività svolta dalla società e si predispongono controlli e procedure tesi ad evitare la commissione dei reati presupposto, impostando per esempio un efficace sistema di deleghe fra i dipendenti interessati da ciascun processo o dei flussi informativi fra le varie funzioni, che comprendono anche revisori, sindaci e membri dell’Organismo di Vigilanza che è il vero fulcro del Modello 231. Quest’ultimo, in particolare, si pone come una sorta organo di staff del consiglio di amministrazione e può essere composto da dipendenti della società anche se è sicuramente consigliabile una composizione quanto meno mista (per esempio un profilo interno all’azienda che faccia da trait d’union con la stessa e due professionisti esterni specializzati in modo da assicurare la necessaria autonomia, competenza e indipendenza dell’Organismo).
In questa ottica preventiva, pertanto, è evidente come l’adozione del Modello 231 e la sua concreta e corretta applicazione rappresentano una sorta di polizza assicurativa non solo per la società, ma anche per gli amministratori e gli apicali della stessa che nella malaugurata ipotesi in cui dovessero essere coinvolti in procedimenti penali avranno molte più possibilità, in concreto, di dimostrare la propria innocenza, facendo leva proprio sull’implementazione del Modello 231, sulla corposa documentazione e tracciabilità attestanti i sistemi di prevenzione attuati e la diligenza utilizzata nello svolgimento delle proprie funzioni, anche secondo le indicazioni fornite dall’Organismo di Vigilanza. Un esempio per comprendere meglio quanto precede è dato proprio dai reati tributari, gli “ultimi arrivati”, in ordine cronologico, ma non certo per importanza e potenziale rischio, fra i reati presupposto ai fini 231, su cui si tornerà in un prossimo intervento.

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