Mi metto in proprio Come faccio…? E per la pensione...?

A seguito di quanto pubblicato nel numero di gennaio 2017 a pagina 12, completiamo l'informativa di quanto emerso nell'incontro del 23 novembre 2016 tenutosi in ALDAI.

A cura del Servizio Sindacale ALDAI realizzato da Salvatore Martorelli 

Giornalista - Consulente previdenziale

Il numero dei lavoratori dipendenti è in calo, mentre cresce quello di chi ha deciso (oppure è costretto) a dire addio al datore di lavoro e di mettersi in proprio! È una scelta coraggiosa perché i rischi sono tanti, compreso quello che riguarda il futuro della propria pensione. Per chi sta per fare questo "salto", l’incontro in ALDAI ha avuto l’obiettivo di dare una guida per tagliare, senza pericoli, il traguardo della pensione. Ecco, allora, in sintesi, il contenuto di questo virtuale “vademecum”.
Se abbiamo smesso l'abito del dipendente ed abbiamo iniziato un’attività che prevede l'iscrizione obbligatoria presso la Camera di Commercio come artigiano o commerciante, l'iscrizione all'Inps come lavoratori autonomi è obbligatoria. Per effetto, poi, di quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 1997 sono tenuti ad iscriversi all’Inps nella gestione commercianti anche gli ex-lavoratori dipendenti che diventino soci di società commerciali a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi in cui sia obbligatoria l'iscrizione all'Inps nella gestione degli artigiani o dei commercianti la strada verso la pensione non è particolarmente disagiata. Per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, i contributi versati in precedenza come lavoratore dipendente si sommeranno a quelli pagati come autonomo.
Prendiamo, ad esempio, il caso di un lavoratore che possa far valere 35 anni di versamento per l'attività prestata alle dipendenze di terzi e 8 anni come commerciante: in questa ipotesi il diritto alla pensione anticipata – che nel 2017 scatta a 42 (41 per le donne) anni e 10 mesi di versamenti – è già stato raggiunto, visto che nel complesso il lavoratore può far valere 43 anni di contributi. In questo caso, l'importo della rendita sarà costituito dalla somma di due distinte quote di pensione, una calcolata per gli anni versati da artigiano o commerciante e l'altra determinata con le norme dei lavoratori dipendenti per i periodi di iscrizione a tale assicurazione.
Un po’ più complessa (ma non più proibitiva come fino allo scorso anno) è la strada da percorrere se, invece di avviare un’attività come commerciante o come artigiano, abbiamo aperto solo la partita Iva e facciamo i versamenti alla cosiddetta Gestione Separata Inps, ovvero la Gestione Pensionistica a cui sono iscritti i lavoratori ”parasubordinati” e i liberi professionisti titolari di partita Iva ma privi di una cassa previdenziale di categoria.
Fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di mettere insieme gli “spezzoni” di contributi versati come dipendente e come “parasubordinato” era preclusa, salvo rinunciare alla quota di pensione maturata con il sistema retributivo.
Le due contribuzioni, infatti, potevano essere sommate fra di loro solo se si ricorreva alla “totalizzazione“ che, salvo casi particolari, prevede che il calcolo dell’intera prestazione venga fatto con il sistema contributivo, certamente meno favorevole del retributivo.
La Legge di Bilancio per il 2017 ha, però, finalmente divelto i “cancelli” che ostacolavano la possibilità di mettere insieme i versamenti fatti per l’attività svolta sotto terzi e quelli accreditati nella Gestione Separata. Ora sarà possibile sommare, anche per raggiungere il diritto alla pensione anticipata, le due contribuzioni senza compromettere quella parte di pensione che abbiamo maturato come dirigente.
Ciascuna gestione previdenziale, infatti, calcolerà l'importo pro quota dell'assegno secondo le proprie regole di calcolo. In questo modo si conseguirà una pensione unica ma composta di tante quote, quante sono le gestioni coinvolte nel cumulo. 

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